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Provvedimento del 14 luglio 2005 [1157708]

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[doc. web n. 1157708]

Provvedimento del 14 luglio 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Salvatore Colella, rappresentato e difeso dall´avv. Ivan Canelli presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Banca per lo sviluppo della cooperazione di credito S.p.A.

e

Banca d´Italia rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenza Profeta e Nicola De Giorgi ed elettivamente domiciliata presso gli stessi;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO:

In data 31 dicembre 2004 l´interessato, imprenditore specializzato nel commercio di articoli per la casa, aveva emesso un assegno bancario di euro 8.060,00, tratto su Banca per lo sviluppo della cooperazione di credito S.p.A. presso la quale intratteneva un rapporto di conto corrente. Tale assegno, presentato all´incasso, veniva respinto con la causale "impagato per difetto di provvista".

In data 22 gennaio 2005 la banca aveva inviato il preavviso di revoca con il quale, ai sensi dell´art. 9-bis della legge n. 386/1990, informava l´interessato del mancato pagamento dell´assegno per difetto di provvista e della facoltà di provvedere al pagamento tardivo ai sensi dell´art. 8 della citata legge, entro il 18 marzo 2005. Ciò, al fine di evitare l´iscrizione del relativo nominativo nell´archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento istituito presso la Banca d´Italia (C.a.i.), con conseguente revoca dell´autorizzazione ad emettere assegni, oltre alle ulteriori sanzioni previste dalla legge, con effetto dal 23 marzo 2005.

In seguito, gli ulteriori assegni emessi dal ricorrente e tratti sulla medesima banca erano stati anch´essi respinti per "difetto di autorizzazione" ed oggetto di ulteriore segnalazione all´archivio C.a.i.

In data 18 aprile 2005, l´interessato aveva inviato alla banca un´istanza con la quale aveva chiesto di cancellare le informazioni che lo riguardano dal predetto archivio, avendo pagato le somme dovute come risulterebbe dalle dichiarazioni liberatorie del primo prenditore del titolo e del portatore dell´assegno.

Con il ricorso proposto in via d´urgenza ai sensi degli artt. 145 e s. del Codice, l´interessato, nel sostenere nuovamente che la dichiarazione del primo prenditore del titolo (dapprima esibita in data 14 marzo 2005 ed in seguito inviata via fax il 18 marzo 2005), era idonea a provare l´avvenuto pagamento, ha ribadito la richiesta di cancellazione; la segnalazione alla C.a.i., effettuata successivamente in relazione agli assegni emessi dopo il 23 marzo 2005, sarebbe stata quindi disposta illegittimamente. L´interessato ha pertanto chiesto al Garante di ordinare –"inaudita altera parte" in ragione dell´esistenza del pericolo di un danno grave e irreparabile- a Banca per lo sviluppo della cooperazione di credito S.p.A., nonché a Banca d´Italia, di cancellare il proprio nominativo dall´archivio C.a.i. e di porre le spese del procedimento a carico delle controparti.

A seguito dell´invito a fornire riscontro formulato da questa Autorità in data 27 maggio 2005, Banca per lo sviluppo della cooperazione di credito S.p.A., con memoria difensiva fatta pervenire il 14 giugno 2005, ha sostenuto che il proprio operato in ordine alle iscrizioni in questione sarebbe stato legittimo. La banca ha infatti sostenuto che:

  • il ricorrente aveva ricevuto regolarmente, a mezzo lettera raccomandata a.r., il c.d. preavviso di revoca ai sensi dell´art. 9 della legge n. 386/1990 con il quale lo si informava delle modalità e dei termini per addivenire al pagamento tardivo del titolo, in modo da evitare l´iscrizione all´archivio C.a.i. (copia della lettera è allegata al ricorso stesso);
  • una prima quietanza liberatoria, con la quale il prenditore del titolo dichiarava di non aver nulla a pretendere dal ricorrente, era stata inviata dal primo prenditore del titolo solo in data 18 marzo ("ultimo giorno utile") oltre l´orario di apertura dello sportello (senza l´indicazione analitica delle somme di cui per legge è previsto il pagamento), nonché priva di sottoscrizione autenticata;
  • ritenendo che tale documento non fosse idoneo ad attestare il pagamento tardivo dell´assegno secondo i termini di legge, la banca aveva inoltrato la segnalazione all´archivio C.a.i. a carico del ricorrente;
  • soltanto in data 23 marzo 2005, quando la segnalazione era stata già effettuata, la banca aveva ricevuto, sempre a mezzo fax, la dichiarazione liberatoria del portatore dell´assegno, con firma autenticata in pari data e l´indicazione del pagamento delle somme dovute;
  • ai sensi dell´art. 8, comma 2, lett. d), del Codice, i diritti di cui all´art. 7 "non possono essere esercitati con ricorso ai sensi dell´art. 145 del Codice, se il trattamento è effettuato da soggetto pubblico, in base ad espresse disposizioni di legge per esclusive finalità inerenti il sistema dei pagamenti";
  • poiché titolare del trattamento dei dati è la Banca d´Italia, soggetto pubblico che utilizza i dati in base a precise disposizioni di legge per finalità inerenti al sistema dei pagamenti, il Garante non sarebbe a suo avviso competente a decidere sul caso in esame;
  • "nessuna discrezionalità è lasciata agli istituti di credito nell´applicazione della disciplina" sopra indicata la quale prevede, in caso di inottemperanza, le conseguenze previste dall´art. 10 della legge n. 386/1990 ("Responsabilità solidale del trattario").

Con nota inviata il 14 giugno 2005 e successiva memoria depositata il 15 giugno 2005, Banca d´Italia ha sostenuto che:

  • il ricorso sarebbe inammissibile nei confronti della Banca d´Italia ai sensi dell´art. 8, comma 2, lett. d), del Codice in base alle medesime motivazioni addotte dall´altra resistente;
  • la Banca d´Italia è soggetto pubblico che effettua il trattamento dei dati censiti nell´archivio C.a.i. in base ad espresse disposizioni di legge "al fine del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento" (art. 10-bis della legge n. 386/1990);
  • il ricorso sarebbe inammissibile anche sotto un ulteriore profilo, in quanto l´istanza di cancellazione proposta con il ricorso non è stata previamente formulata con l´interpello preventivo ai sensi dell´art. 146 del Codice;
  • l´unica istanza presentata dal ricorrente nei confronti di Banca d´Italia, "presso lo sportello della filiale di Benevento l´11.04.05, concerne una richiesta di accesso ai dati personali" cui è stato dato contestuale riscontro "con il rilascio del mod. 014CAI, nel quale erano indicate tutte le revoche dell´autorizzazione ad emettere assegni esistenti" a carico del ricorrente a quella data;
  • in ogni caso, ai sensi della normativa applicabile, poiché gli enti segnalanti hanno l´obbligo di assicurare "l´esattezza e la completezza dei dati trasmessi all´archivio, e provvedono tempestivamente alle cancellazioni e alle rettifiche dei dati errati" (art. 3, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia n. 458/2001), "deve escludersi tanto in capo alla Banca d´Italia, quanto in capo alla SIA, la titolarità del potere di verificare la sussistenza dei presupposti delle segnalazioni immesse dagli enti segnalanti, sui quali ricade in via esclusiva la responsabilità ";
  • lo stesso regolamento della Banca d´Italia del 29 gennaio 2002 così come modificato con provvedimento del Governatore del 16 marzo 2005, porrebbe a suo avviso "a carico degli enti segnalanti la responsabilità dell´esattezza dei dati trasmessi e l´onere di provvedere alla rettifica o alla cancellazione dei dati presenti in archivio, anche nel caso in cui l´ordine sia impartito dall´autorità giudiziaria o dal Garante per la protezione dei dati personali".

Nel corso dell´audizione del 16 giugno 2005 la Banca d´Italia si è richiamata a quanto dedotto nei propri precedenti scritti difensivi.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne la segnalazione, effettuata da una banca, di alcuni dati personali del ricorrente ora registrati nell´archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento di cui all´art. 10-bis della legge n. 386/1990.

Il ricorso è inammissibile in quanto difetta dei presupposti previsti (art. 147, comma 1, lett. b)).

Il procedimento previsto dagli artt. 145 e s. del Codice ha caratteri particolari e può essere proposto solo per soddisfare specifiche richieste formulate in riferimento alle particolari situazioni soggettive tutelate dall´art. 7 del Codice, avanzate precedentemente e negli stessi termini al titolare o al responsabile del trattamento e da questi disattese anche in parte. La proposizione immediata del ricorso al Garante è possibile solo nell´ipotesi in cui il decorso del tempo necessario per interpellare il titolare o il responsabile "esporrebbe taluno a pregiudizio imminente e irreparabile".

Nel caso di specie, l´interessato ha presentato ricorso (due mesi circa dopo l´avvenuta iscrizione all´archivio in questione) senza proporre l´interpello preventivo previsto dall´art. 146 e senza fornire prova alcuna del pregiudizio imminente e irreparabile che avrebbe impedito di procedere all´invio di tale interpello e di attendere il decorso dei 15 giorni previsti dalle predette disposizioni del Codice, non potendo, tali requisiti, essere integrati dalle paventate difficoltà (peraltro solo genericamente richiamate) che il ricorrente potrebbe incontrare nell´esercizio della propria attività commerciale.

L´istanza indicata quale interpello preventivo ex artt. 7 e 8 del Codice, inoltrata a Banca per lo sviluppo della cooperazione di credito S.p.A., non reca inoltre alcun riferimento all´esercizio dei citati diritti, e contiene solo una generica richiesta di "cancellazione delle segnalazioni" a carico del ricorrente, associata al preannuncio di un´azione volta ad ottenere il risarcimento dei danni.

La presente declaratoria di inammissibilità preclude a questa Autorità l´esame nel merito della vicenda in questione.

Il Garante, con autonomo procedimento attivato ai sensi dell´art. 154 del Codice, si riserva di verificare i presupposti, le modalità e i limiti per l´esercizio dei diritti di cui all´art. 7 del Codice in riferimento ai dati personali contenuti nell´archivio C.a.i. alla luce dei numerosi reclami e ricorsi pervenuti in merito negli ultimi mesi ed in relazione alle più recenti modifiche della disciplina di riferimento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 14 luglio 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1157708
Data
14/07/05

Tipologie

Decisione su ricorso