g-docweb-display Portlet

Privacy, Santaniello 'Occorre fare chiarezza sul trattemento dei dati personali per fini di giustizia' - 12 maggio 2005

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

Privacy, Santaniello "Occorre fare chiarezza sul trattemento dei dati personali per fini di giustizia"

"Non tutti i trattamenti di dati personali effettuati da parte degli uffici giudiziari, del CSM e del Ministero della giustizia esulano dall´ambito di applicazione della legge sulla privacy. Occorre pertanto integrare questa legge con ulteriori norme che aiutino a fare chiarezza sui molti nodi ancora da sciogliere". Il Vice-presidente del Garante Giuseppe Santaniello ha richiamato l´attenzione sulle carenze del quadro legislativo riguardante la tutela della riservatezza rispetto all´attività giudiziaria nel convegno del 12 maggio cui hanno partecipato il Sottosegretario alla Giustizia Rocco Maggi, il Direttore generale del Dipartimento dell´Amministrazione penitenziaria Gian Carlo Caselli, il Presidente dell´Unione Camere Penali Giuseppe Frigo e il Consigliere di Stato, Gianpiero Paolo Cirillo.

"In linea generale - ha osservato Santaniello - le esigenze connesse all´interesse della giustizia sono prioritarie rispetto a qualunque altro interesse. Per questo motivo il diritto alla privacy incontra delle specifiche limitazioni sia in ambito processuale, sia in relazione all´attività svolta per la prevenzione, l´accertamento o la repressione dei reati". Ciò, tuttavia, non esclude che possano esistere delle situazioni che espongono i cittadini al rischio di possibili violazioni della loro riservatezza. "Il Garante - ha precisato Santaniello - ha contribuito al chiarimento di molti punti controversi stabilendo, per esempio, che i principi di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati valgono anche nei confronti di un ufficio giudiziario quando negli atti di un´indagine penale compaiono anche i dati anagrafici di persone diverse dall´indagato e soprattutto se queste informazioni riguardano la salute, le opinioni politiche, religiose o sindacali di un individuo". L´Autorità ha inoltre stabilito che la tutela delle riservatezza non incide sulla conoscibilità del calendario dei processi o sulla pubblicità delle udienze o degli atti processuali che sono regolate dal codice e da altre norme processuali, mentre sono sicuramente applicabili alle banche dati utilizzate in ambito giudiziario le norme sull´adozione delle misure minime di sicurezza volte ad evitare il rischio della distruzione o perdita, anche accidentale dei dati, e il pericolo di accessi non autorizzati. "In una materia in continua evoluzione ed espansione" - ha però avvertito Santaniello - "vi è l´esigenza di produrre norme capaci di corrispondere alle istanze della società e ai valori dell´ordinamento". E alcuni dei problemi da affrontare a livello normativo riguardano anche l´area extrapenale e in particolare l´istruzione delle prove nel processo civile. "Come è stato fatto osservare anche da una parte della dottrina - ha concluso Santaniello - se la produzione di scritture e documenti pubblici nel processo civile non pone alcun problema di violazione della privacy, questioni di lesione della riservatezza possono sorgere quando vengono prodotte in giudizio scritture private o altre prove documentali".

Roma, 12 maggio 2005


Scheda

Doc-Web
1163539
Data
12/05/00

Tipologie

Comunicato stampa