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Privacy e questioni condominiali - 5 giugno 2000

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Privacy e questioni condominiali

L´amministratore di condominio può mettere a disposizione dei condomini le informazioni riguardanti la gestione dell´immobile, ma deve osservare alcune cautele nella raccolta e nell´uso di questi dati.

Il Garante ha affrontato il rapporto tra diritto alla riservatezza e disciplina della cosa comune nell´ambito di un articolato parere che trae spunto dai numerosi quesiti giunti all´Autorità in merito al trattamento dei dati personali per finalità di tipo condominiale.

Nel parere si chiarisce che la legge sulla privacy non pone ostacoli all´applicazione delle norme del codice civile riguardanti il condominio degli edifici, sottolineando comunque la necessità che vengano raccolti e utilizzati solo i dati personali necessari alla gestione amministrativa della proprietà. Da questo punto di vista, spiega il Garante, i condomini devono infatti essere considerati come contitolari di un medesimo trattamento e in quanto tali hanno il diritto di accedere e di ricevere le informazioni riguardanti l´amministrazione e il funzionamento del condominio.

Viene pertanto eliminato ogni dubbio sulla possibilità da parte dell´amministratore di comunicare dati di bilancio o prospetti contabili sulle quote pagate e sulle eventuali morosità. Per quanto riguarda l´accertamento del diritto dei condomini di intervenire all´assemblea o il calcolo delle rispettive quote di proprietà ai fini della ripartizione delle spese e dell´esercizio del diritto di voto, l´Autorità ha poi precisato che l´amministratore può acquisire queste informazioni anche attraverso la preventiva esibizione da parte dei condomini di una copia o di un estratto dell´atto notarile di proprietà. In ogni caso, ribadisce il Garante, devono essere rispettati i principi di pertinenza e di non eccedenza previsti per il trattamento dei dati personali dalla legge sulla privacy. In base a questi principi, ha precisato l´Autorità, potranno quindi essere raccolti ed eventualmente archiviati anche ai fini del loro periodico aggiornamento solo i dati strettamente indispensabili alla convocazione o al funzionamento dell´assemblea, (per esempio la proprietà o la superficie dell´immobile ai fini del calcolo dei millesimi), mentre non dovranno essere prese in considerazione altre informazioni come quelle riguardanti il prezzo pagato per l´acquisto dell´appartamento.

L´amministratore può mettere queste informazioni a disposizione dei condomini che ne fanno richiesta e che potrebbero essere interessati a verificare la regolare convocazione di un´assemblea o ad impugnare le decisioni assunte, ma deve adottare le cautele necessarie per evitare l´accesso ai dati da parte di persone estranee.

Roma, 5 giugno 2000