g-docweb-display Portlet

Radiotaxi: vietato schedare i clienti. Le regole del Garante per tutelare la riservatezza

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

Radiotaxi: vietato schedare i clienti. Le regole del Garante per tutelare la riservatezza


Clienti dei taxi più garantiti e informati: i dati che li riguardano non saranno più usati a loro insaputa e conservati per anni. Lo ha stabilito il Garante con un provvedimento generale, di cui è stato relatore il vice presidente Giuseppe Chiaravalloti, con il quale ha anche vietato alle compagnie che forniscono servizi radiotaxi di usare dati in violazione delle norme sulla privacy.

Le compagnie di radiotaxi non potranno più registrare informazioni sui tragitti dei clienti né raccogliere dati utilizzati poi per valutare la loro affidabilità. Potranno trattare solo dati effettivamente necessari ed indispensabili alla prestazione del servizio e dovranno cancellarli dopo un periodo stabilito. I clienti dovranno essere informati che i loro dati personali verranno usati solo per svolgere il servizio richiesto.

Cittadini e associazioni a difesa dei consumatori hanno segnalato all´Autorità la prassi, messa in atto dalle compagnie di radiotaxi, di non limitarsi a richiedere i dati indispensabili per l´effettuazione del servizio, ma di raccogliere anche, all´insaputa dell´interessato, informazioni aggiuntive relative a comportamenti attribuiti ai clienti (assenza presso l´indirizzo dato, mancato pagamento di una corsa), utilizzati poi per valutare se rendere o meno in futuro il medesimo servizio a quel cliente. Tutti questi dati vengono talvolta conservati a lungo, anche per 2 anni.

Le regole da rispettare
Nel suo 
provvedimento (consultabile su www.garanteprivacy.it) il Garante ha stabilito che è lecito usare solo dati necessari per mettere in contatto il cliente con il taxi indicato per effettuare la corsa o utili per garantire un servizio migliore, segnalare una sostituzione del taxi o assicurarsi che il servizio venga reso proprio alla persona che lo ha effettivamente richiesto (nominativo, indirizzo di prelievo, eventuale numero telefonico fisso o mobile). Non possono, invece, essere registrati dati sui percorsi effettuati dalla clientela  o relativi a mancati pagamenti, né essere conservate, oltre il tempo strettamente necessario a rispondere di eventuali contestazioni, informazioni relative all´assenza del cliente presso l´indirizzo di prelievo indicato.
Una volta espletato il servizio, i dati non più necessari devono essere cancellati. Possono essere conservati dati dei clienti solo per scopi compatibili con il servizio reso (restituzione oggetti smarriti, contestazioni sulla corsa) e, comunque, per un tempo massimo di 30 giorni.

Al momento del contatto telefonico, le compagnie devono informare i clienti sull´uso che verrà fatto dei dati che li riguardano attraverso una informativa semplificata, in base ad un modello approvato dal Garante, che verrà posta anche all´interno del taxi. Nel caso, infine, che le compagnie taxi volessero utilizzare informazioni sui clienti a scopi di marketing o per ricerche di mercato, dovranno richiedere il loro esplicito consenso.

Le compagnie di radiotaxi dovranno cancellare i dati non pertinenti e non più necessari finora raccolti e conformarsi alle indicazioni del Garante entro il 30 ottobre 2005, a pena di sanzioni amministrative e penali.

Roma, 12 settembre 2005