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Parere sullo schema di regolamento concernente il servizio matricolare del Corpo della Guardia di finanza - 19 ottobre 2005 [1185148]

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[doc. web n. 1185148]

Parere sullo schema di regolamento concernente il servizio matricolare del Corpo della Guardia di finanza - 19 ottobre 2005

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministro dell´economia e delle finanze;

Visto l´articolo 5 della legge 5 novembre 1962, n. 1695 e il d.P.R. 11 ottobre 1972, n. 795, in materia di servizio matricolare del Corpo della Guardia di finanza;

Visto l´articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO:

Il Ministro dell´economia e delle finanze ha chiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di regolamento concernente il servizio matricolare del Corpo della Guardia di finanza, tendente ad adeguare alle nuove tecnologie l´attuale sistema, disciplinato dal d.P.R. 11 ottobre 1972, n. 795, mediante l´introduzione di un "documento unico matricolare" informatico.

OSSERVA:

L´articolo 3, comma 3, dello schema prevede che, in relazione a determinati "eventi di interesse" matricolare per il personale del Corpo della Guardia di finanza, possano essere inseriti nel "documento unico matricolare" anche dati sensibili o giudiziari.

In termini generali, il trattamento di dati personali nell´ambito del sistema matricolare è basato su un´idonea base giuridica e rispetta, quindi, il principio di liceità (l. 5 novembre 1962, n. 1695; d.P.R. 11 ottobre 1972, n. 795; art. 11, comma 1, lett. a) del Codice in materia di protezione dei dati personali).

Il Codice considera di rilevante interesse pubblico la finalità di applicazione della disciplina in materia di instaurazione e gestione di rapporti di lavoro e, in particolare, di accertamento del possesso di particolari requisiti previsti per accedere a specifici impieghi, ovvero della sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione dai medesimi impieghi (artt. 20 e 112 del Codice).

In tale quadro, l´amministrazione interessata deve, con proprio atto di natura regolamentare, individuare i tipi di dati sensibili e giudiziari, nonché i tipi di operazioni eseguibili, il cui trattamento risulti indispensabile per le finalità appena descritte e, in particolare, per la tenuta della documentazione matricolare (artt. 20, comma 2, e 22, comma 3, del Codice).

Nel caso di specie, tale individuazione potrebbe avvenire nell´ambito della complessiva disciplina integrativa dei dati sensibili e giudiziari di cui il Corpo deve dotarsi anche in riferimento ad altre finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. In ogni caso, quanto meno per quanto riguarda l´inserimento dei dati sensibili o giudiziari nel documento matricolare e il rilascio delle relative certificazioni è necessario che l´odierno schema di regolamento disciplini i tipi di dati trattabili e di operazioni eseguibili, sulla base delle indicazioni fornite dal Garante con il provvedimento del 30 giugno 2005.

In assenza di una tale indicazione, non risulta giustificato menzionare nel documento matricolare la "diagnosi dell´infermità" (tabella A, punto 5 b), allegata allo schema), della quale, in ogni caso, si chiede di valutare attentamente l´effettiva indispensabilità rispetto alla finalità perseguita (art. 22, comma 3, del Codice).

Lo schema di regolamento dovrà essere conformato a tale prospettiva, adeguando le pertinenti disposizioni (artt. 3, comma 3, e 5, comma 3, lett. c).

Va, infine, sostituito nel preambolo il riferimento all´articolo 20 del d. lg. 30 giugno 2003 n. 196, con quello relativo all´articolo 154, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

esprime parere favorevole sullo schema di regolamento, a condizione che sia integrato quanto meno in relazione all´inserimento dei dati sensibili e giudiziari nel documento matricolare e al rilascio delle relative certificazioni, nei termini di cui in motivazione.

Roma, 19 ottobre 2005


IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli