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Provvedimento del 30 novembre 2005 [1215256]

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[doc. web n. 1215256]

Provvedimento del 30 novembre 2005

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato il 7 luglio 2005, presentato da XY (rappresentata e difesa dall´avv. Giuseppe Vitiello, presso il cui studio ha eletto domicilio) nei confronti del Comune di KZ, con il quale la ricorrente (in relazione all´affissione all´albo pretorio di una determinazione dirigenziale adottata dal dirigente del Servizio risorse umane del medesimo comune in un procedimento per il riconoscimento di un´infermità da causa di servizio) si è opposta alla diffusione dei dati personali che la riguardano, con particolare riferimento a quelli attinenti allo stato di salute, ed ha chiesto di conoscere le modalità del trattamento; rilevato che la ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento, oltre al risarcimento dei danni;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 25 luglio 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la nota inviata via fax il 9 settembre 2005 con la quale il comune ha sostenuto che il trattamento dei dati effettuato in relazione alla ricorrente è lecito e di essere tenuto a dare pubblicità agli atti dell´amministrazione comunale mediante loro affissione nell´albo pretorio;

VISTO che, nella medesima nota, il comune ha attestato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di aver affisso nella bacheca dell´albo pretorio solo il frontespizio della determinazione dirigenziale (n. 219 del 2 febbraio 2005, con la quale, preso atto di un verbale redatto dalla competente commissione medico-ospedaliera, si inviava la relativa documentazione al Comitato di verifica per le cause di servizio presso il Ministero dell´economia e delle finanze per il parere prescritto); rilevato che il comune ha precisato, altresì, che nel frontespizio era stato indicato semplicemente l´oggetto dell´atto e le generalità della ricorrente, senza alcun riferimento né al suo stato di salute, né alla sua integrità;

VISTA la memoria pervenuta in data 21 settembre 2005 con la quale la ricorrente ha sostenuto che le affermazioni del comune sarebbero contraddette dall´ordine di pubblicare la determinazione all´albo pretorio (ordine che non indica alcuna cautela da adottare); rilevato inoltre che, ad avviso della ricorrente, il comune avrebbe reiterato la condotta illecita ordinando di pubblicare all´albo pretorio una successiva determinazione dirigenziale (n. 1144 del 3 giugno 2005) con la quale si prendeva atto, e si faceva proprio, il parere espresso dal citato Comitato di verifica;

VISTA la nota del 30 settembre 2005 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota inviata il 24 ottobre 2005 con la quale il comune, a riprova delle dichiarazioni rese nel procedimento, ha allegato una nota della responsabile del servizio albo pretorio secondo la quale sarebbero stati affissi all´albo solo i frontespizi delle determinazioni dirigenziali in questione; rilevato che il comune ha ribadito di non aver riportato, nei documenti affissi, alcun dato attinente allo stato di salute della ricorrente;

VISTA la nota fatta pervenire in data 14 novembre 2005 con la quale la ricorrente ha contestato quanto sostenuto dalla controparte, insistendo per l´accoglimento delle proprie richieste;

RILEVATO che il trattamento di dati sensibili (ivi compresa la loro eventuale diffusione) può essere effettuato dalle pubbliche amministrazioni solo nel rispetto del principio di indispensabilità (art. 22, comma 5, del Codice); rilevato, pertanto, che, nella redazione dei provvedimenti da pubblicare all´albo pretorio occorre selezionare con attenzione i dati personali sensibili la cui inclusione sia realmente indispensabile;

RILEVATO tuttavia che, ai sensi dell´art. 22, comma 8, del Codice, i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere comunque diffusi;

RILEVATO che il comune resistente ha ritenuto di poter soddisfare il presupposto della pubblicità delle determinazioni dirigenziali affiggendo all´albo pretorio esclusivamente il frontespizio delle determinazioni in questione (così come risulta dalla dichiarazione della responsabile del servizio albo pretorio) anziché il relativo testo integrale;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine all´opposizione alla diffusione, nonché alla richiesta di conoscere le modalità del trattamento, in ragione dell´idoneo riscontro fornito dal comune resistente;

RITENUTO di dover dichiarare inammissibile la richiesta di risarcimento del danno atteso che questa Autorità non ha competenza in merito a tale richiesta che deve essere proposta, ove ne ricorrano i presupposti, solo dinanzi all´autorità giudiziaria ordinaria;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 200, stante il tardivo riscontro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine all´opposizione alla diffusione dei dati e alla richiesta di conoscere le modalità del trattamento;

b) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento del danno;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico del Comune di KZ, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 30 novembre 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1215256
Data
30/11/05

Tipologie

Decisione su ricorso