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Provvedimento del 16 novembre 2004 [1243252]

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[doc. web n. 1243252]

[v. provvedimento del 7 luglio 2005]

Provvedimento del 16 novembre 2004

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA la segnalazione concernente la puntata dell´ 8 novembre 2004 della trasmissione televisiva RAI "Chi l´ha visto", nella quale è stato trasmesso un ampio servizio relativo ad un uomo di nazionalità danese assente da diversi anni e di cui alcuni familiari avevano di recente iniziato nuove ricerche;

RILEVATO che il servizio non si è limitato a dare alcune informazioni sulla scomparsa, ma ha pubblicizzato numerose altre notizie e immagini documentando i vari tentativi effettuati dalla redazione per avvicinare un uomo la cui identità potrebbe corrispondere a quella dello scomparso, allo scopo di indurlo a rilasciare dichiarazioni alla testata;

RILEVATO che varie immagini diffuse si soffermano con insistenza  sull´uomo, anche con ripetuti e prolungati primi piani, cogliendolo in evidente stato di difficoltà fisica e psichica e che alcune delle immagini predette appaiono anche raccolte nonostante il disagio manifestato dall´interessato o senza che il medesimo fosse sempre consapevole di essere ripreso da vicino da una telecamera;

RILEVATO che il servizio risulta allo stato aver violato i limiti del diritto di cronaca favorendo una spettacolarizzazione del caso e violando i diritti fondamentali e la dignità dell´interessato (artt. 2 e 137 del Codice in materia di protezione dei dati personali -d.lg. 30 giugno 2003, n. 196-; artt. 8 e 10 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica -provvedimento del Garante 29 luglio 1998-);

RITENUTO che in considerazione della particolare natura dei dati trattati e degli effetti che tale trattamento può determinare, vi è il concreto rischio di un pregiudizio rilevante per l´interessato anche in relazione ad una possibile diffusione in tempi ravvicinati dei medesimi dati o di informazioni analoghe a quelle sopra indicate;

RITENUTA in ogni caso la necessità di completare gli accertamenti preliminari ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. a), del Codice in ordine alla liceità e alla correttezza del trattamento, con particolare riguardo alle modalità della raccolta e della diffusione e ai principi di finalità e di essenzialità dell´informazione (art. 11 e 137, comma 3 del Codice; artt. 5 e 6 del codice deontologico);

RITENUTA la necessità di disporre il blocco dei predetti dati personali ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. d) del Codice con effetto dalla data di comunicazione del presente provvedimento, riservandosi di adottare ogni ulteriore provvedimento all´esito dei menzionati accertamenti;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

dispone ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. d), del Codice in materia di protezione dei dati personali, nei confronti di RAI S.p.a e del direttore responsabile di RAI 3 nella rispettiva qualità di titolare e di responsabile del trattamento dei dati, il blocco del trattamento di dati di cui in motivazione, con effetto dalla data di notificazione del presente atto.

Roma, 16 novembre 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli