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2.11 Intermediazione finanziaria - Relazione 1998 - 12 aprile 1999

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Indice

Relazione annuale 1998

2. Temi di maggior rilievo nell´attività del Garante

2.11 Intermediazione finanziaria
Un problema di tutela dell´interessato di fronte al trattamento di dati personali compiuto da terzi, si può porre, naturalmente, anche con riguardo all´attività di intermediazione finanziaria.

Ciò anzitutto perché, per sua natura, l´attività di prestazione di servizi di investimento e accessori può essere svolta al meglio dall´intermediario soltanto a condizione di avere piena cognizione di talune informazioni di carattere personale (situazione patrimoniale, propensione al rischio, ecc.), che devono essere richieste al risparmiatore (art. 28, reg. CONSOB 1‚ luglio 1998, n. 11522). In altre parole, ferma restando la possibilità del rifiuto di fornire i dati, sono gli stessi caratteri dell´attività in questione a esprimere il principio del know your customer così definito dalla Corte di Cassazione in una recente sentenza (14 novembre 1997, n. 11279).

I dati richiesti possono avere anche carattere sensibile e avendo presente questa non rara ipotesi il Garante ha perciò incluso gli intermediari finanziari (assumendone un´accezione ampia) tra i destinatari dell´autorizzazione generale n. 5 del 1998. Per effetto di essa, a detti soggetti è quindi consentito il trattamento dei dati sensibili di cui all´art. 22, comma 1, della l. 31 dicembre 1996, n. 675, fatta eccezione per i dati idonei a rivelare la vita sessuale.

Per altro verso, nel settore in esame si pone anche un problema di tutela della riservatezza di taluni soggetti che operano dal lato dell´offerta di prodotti finanziari. Per il corretto funzionamento del mercato finanziario, infatti, è essenziale che i potenziali investitori siano in grado di conoscere la maggior quantità possibile di informazioni relative alle società che vi operano, allo scopo di potere compiere quelle che la normativa vigente chiama "consapevoli scelte di investimento".

Tra queste informazioni è evidente che possono assumere grande importanza, nell´apprezzamento del pubblico, anche quelle relative, a seconda dei casi, all´onorabilità, alla professionalità o ai compensi percepiti dagli esponenti aziendali (amministratori, sindaci, ecc.). Al riguardo, però, ognuno intende che simili soggetti hanno, per contro, interesse a non essere esposti ingiustificatamente, e in ogni caso non oltre il necessario, alla curiosità altrui.

In merito il Garante ha avuto occasione di pronunciarsi più volte, nel corso del 1998 (v. il provvedimento del 10 febbraio 1998 relativo all´ISVAP, nonché quello del 18 novembre 1998, relativo all´art. 32 del reg. CONSOB 1‚ luglio 1998, n. 11520), sancendo l´importante principio secondo il quale il diritto dei potenziali investitori di conoscere le predette informazioni prevale sulle esigenze di riservatezza degli esponenti aziendali, a patto che il sacrificio sia autorizzato da un´idonea fonte normativa (nel minimo un regolamento, non essendo invece sufficiente un mero decreto ministeriale).

Al riguardo si veda anche la pronuncia del 16 febbraio 1999 (di cui si è già detto nel § 2.2.3) nella quale il Garante ha esaminato la nozione di "attività economiche" al fine di chiarire l´ambito di applicazione delle disposizioni della l. n. 675/1996 (artt. 12, comma 1, lett. f) e 20, comma 1, lett. e) che prevedono, quale ipotesi di esclusione del consenso dell´interessato, il trattamento che "riguardi dati relativi allo svolgimento di attività economiche".

Al di là dei riscontri concreti, che nel numero vanno ben oltre quelli qui ricordati, è in ogni caso agevole prevedere che il settore dell´attività di intermediazione finanziaria sia tra quelli che maggiormente alimenteranno il dibattito scientifico e il contenzioso amministrativo negli anni a venire, in considerazione del suo grado crescente di complessità e di ricchezza di implicazioni.

Scheda

Doc-Web
1337524
Data
12/04/99

Tipologie

Relazione annuale