g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 20 dicembre 2006 [1378152]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1378152]

Provvedimento del 20 dicembre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza inviata, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), da Luca Bosi a XX di XX con la quale l´interessato, nel contestare la ricezione di un messaggio di posta elettronica non sollecitato (relativo ai servizi forniti dalla resistente), ha chiesto la conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; rilevato che con la medesima nota l´interessato si è opposto, altresì, al trattamento dei dati in questione, sollecitandone a tal fine la cancellazione;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 25 settembre 2006 da Luca Bosi nei confronti di XX di XX, con il quale l´interessato, nel lamentare il mancato riscontro della resistente, ha ribadito le proprie richieste chiedendo anche di porre a carico di quest´ultima le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 28 settembre 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 15 novembre 2006 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note inviate via fax il 23 e il 25 ottobre 2006 con le quali la resistente, nel comunicare di aver risposto al ricorrente con e-mail datata 12 settembre 2006 (che ha allegato), ha fornito i propri estremi identificativi e ha dichiarato che l´indirizzo e-mail del ricorrente sarebbe stato acquisito attraverso il sito Internet "http://..." e che il "log file corrispondente alla registrazione" sarebbe: "..."; rilevato che la resistente ha, altresì, dichiarato di aver inserito l´indirizzo e-mail del ricorrente (unico dato personale conservato) "nello stato di black list" per evitare ulteriori invii di posta elettronica allo stesso;

VISTA la memoria prodotta dal ricorrente il 29 novembre 2006 con la quale lo stesso ha contestato il riscontro dichiarando, in particolare, che non corrisponderebbe al vero l´indicazione del file di log fatta dalla resistente e chiedendo quindi al Garante di accogliere le proprie richieste;

RITENUTO di dover accogliere il ricorso in ordine alle richieste di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato ai sensi dell´art. 29 del Codice e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati stante il mancato riscontro della resistente perdurato nel corso del procedimento; ritenuto, pertanto, di dover ordinare alla resistente di fornire all´interessato tali informazioni entro il 31 gennaio 2007 e di dare comunicazione dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro il medesimo termine;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alle restanti richieste, avendo la resistente fornito alle stesse un sufficiente riscontro ed avendo comunicato, in particolare, con attestazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), l´origine del dato personale relativo all´indirizzo e-mail del ricorrente sostenendo che lo stesso è stato acquisito, a seguito di registrazione, sul sito Internet "http://...", registrazione della quale ha fornito gli estremi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di XX di XX nella misura di euro 300 previa compensazione della residua parte per giusti motivi legati al parziale riscontro fornito dalla resistente nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie il ricorso in ordine alle richieste di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato ai sensi dell´art. 29 del Codice e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e ordina alla resistente di fornire all´interessato tali informazioni entro il 31 gennaio 2007 e di dare comunicazione dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro il medesimo termine;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di XX di XX, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE 
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli