g-docweb-display Portlet

Regole in tema di casellario giudiziale, anagrafe di alcune sanzioni amministrative e relativi carichi pendenti - 18 gennaio 2007 [1381963]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1381963]

Regole in tema di casellario giudiziale, anagrafe di alcune sanzioni amministrative e relativi carichi pendenti - 18 gennaio 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Giuseppe Fortunato, componente e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero della giustizia;

Visto il d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;

Visto l´articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO

Il Ministero della giustizia ha chiesto, ai sensi dell´articolo 154, comma 4, del Codice in materia di protezione dei dati personali, il parere del Garante in ordine ad uno schema di decreto dirigenziale recante regole procedurali di carattere tecnico operativo per l´attuazione del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti).

Il presente parere si riferisce ad una versione aggiornata dello schema che tiene conto delle osservazioni e degli approfondimenti svolti nell´ambito e a seguito di alcuni incontri tecnici fra rappresentanti di questa Autorità e del Ministero.

Lo schema aggiornato fa seguito ai decreti dirigenziali già adottati per l´attuazione in via transitoria del predetto testo unico (in relazione ai quali il Garante ha reso il previsto parere), ma non esaurisce tale processo di attuazione, in vista della completa operatività dei sistemi di collegamento informatico fra il casellario giudiziale centrale, le diverse articolazioni degli uffici giudiziari e le altre pubbliche amministrazioni.

Il presente parere tiene, quindi, conto di tale circostanza e del fatto che il Ministero della giustizia intende disciplinare con ulteriori decreti altre modalità tecnico-operative per l´attuazione del medesimo testo unico.

Tale fase transitoria dovrebbe auspicabilmente completarsi nel più breve arco di tempo possibile, considerata anche l´esigenza di accelerare ed agevolare l´allineamento di informazioni fra il casellario giudiziale e il Centro elaborazioni dati del Dipartimento della pubblica sicurezza, a fini di aggiornamento periodico dei dati, cui, peraltro, lo stesso schema fa riferimento (art. 54, comma 3, del Codice; art. 30 dello schema).

OSSERVA

1. Lo schema di decreto mira a implementare, sotto il profilo tecnico, il quadro nel cui ambito è consentito il trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento, con tecnologie informatiche, delle attività degli uffici giudiziari in materia di casellario giudiziale, che devono svolgersi nel rispetto delle garanzie previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali, come espressamente riaffermato dal citato testo unico (art. 41, comma 3, d.P.R. n. 313/2002).

Le finalità sottese all´esigenza di individuare efficaci modalità di funzionamento del sistema informativo automatizzato destinato alla raccolta e alla conservazione di tali dati sono lecite e trovano base normativa nelle pertinenti disposizioni (v., in particolare, gli artt. 20, 33, 35, 39, 42, 43 e 46 d.P.R. n. 313/2002; art. 11, comma 1, lett. b), del Codice).

La banca dati centralizzata nella quale verrà raccolto l´insieme dei dati del casellario giudiziale, dell´anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti si connota alla stregua di un´importante "infrastruttura critica di interesse nazionale", caratterizzata dall´ampiezza del sistema informativo, dalle importanti finalità perseguite e dalla tipologia dei dati, in particolare di carattere giudiziario, il cui trattamento è consentito, a soggetti pubblici o privati, solo in presenza di particolari garanzie e di regole tecniche idonee ad assicurare un livello elevato di sicurezza e di riservatezza delle informazioni trattate (artt. 4, comma 1, lett. e), 18, 20, 21, 27, 31 e ss., e All. B del Codice).

Le modalità e la complessa organizzazione del trattamento dei dati presso il casellario giudiziale e i vari uffici giudiziari coinvolti assumono, quindi, particolare rilevanza per i cittadini interessati, come può riscontrarsi anche dalla circostanza che, per l´accesso abusivo e l´utilizzazione impropria di dati registrati in sistemi informativi di interesse pubblico, l´ordinamento prevede specifiche ipotesi di reato, nonché circostanze aggravanti (in particolare, art. 615-ter cod. pen.).

 

2. Lo schema individua il titolare del trattamento dei dati conservati nel sistema nel Ministero della giustizia-Dipartimento per gli affari di giustizia e gli altri soggetti cui sono riconosciute specifiche responsabilità in relazione all´esattezza e alla completezza dei dati immessi nel sistema (artt. 5, comma 6, 13 e 14, comma 1, dello schema); prevede poi l´adozione di tecnologie informatiche finalizzate ad impedire l´inserimento di dati non pertinenti e a prevenire o correggere eventuali errori (art. 14); individua infine misure di sicurezza (artt. 3-11) e tempi di conservazione dei dati (artt. 10, comma 4, 20, 21 e 22).

Il Garante non ha rilievi da formulare ed esprime parere favorevole sullo schema aggiornato di decreto.

TUTTO CIÓ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere favorevole sullo schema di decreto recante regole procedurali di carattere tecnico operativo per l´attuazione del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti).

Roma, 18 gennaio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli