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Chiamate promozionali e servizi telefonici non richiesti (Wind) - 30 maggio 2007 [1412586]

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[doc. web n. 1412586]

Chiamate promozionali e servizi telefonici non richiesti (Wind) - 30 maggio 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTO l´ingente numero di segnalazioni pervenute a questa Autorità con le quali è stata lamentata la ricezione di chiamate telefoniche indesiderate, nonché l´attivazione non richiesta del servizio di preselezione automatica da parte di Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

VISTO l´art. 129, comma 2, del Codice che, in attuazione della disciplina comunitaria e, in particolare, della direttiva 2002/58/Ce, ha individuato nella "mera ricerca dell´abbonato per comunicazioni interpersonali" la finalità primaria degli elenchi telefonici realizzati in qualunque forma;

CONSIDERATO che tale disposizione ribadisce che il trattamento dei dati inseriti negli elenchi, se realizzato per fini ulteriori e, in particolare, per scopi pubblicitari, promozionali o commerciali, è lecito solo se effettuato con il consenso espresso liberamente e specificamente dagli interessati, documentato per iscritto e previa informativa;

VISTO il provvedimento del  15 luglio 2004  (in www.garanteprivacy.it, doc. web n.  1032381 ) con il quale l´Autorità ha individuato le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati e agli acquirenti del traffico prepagato negli elenchi telefonici "alfabetici" del servizio universale, realizzati in qualsiasi forma, in rapporto alle diverse finalità sopraindicate;

VISTO il provvedimento del  14 luglio 2005  (in www.garanteprivacy.it, doc. web n.  1151640 ) con il quale l´Autorità ha individuato procedure semplificate per la redazione e l´utilizzo degli elenchi organizzati per categorie merceologiche/professionali (c.d. elenchi "categorici");

VISTO il provvedimento del  16 febbraio 2006  (in www.garanteprivacy.it, doc. web n.  1242592), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 6 marzo 2006, n. 54, con il quale l´Autorità ha prescritto a tutti i titolari del trattamento di adottare le misure necessarie per rendere i trattamenti di dati personali relativi all´offerta di servizi telefonici conformi alla normativa vigente;

VISTA la documentazione preliminare acquisita in atti a seguito dell´avvio di accertamenti volti a verificare il rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, con riguardo ai trattamenti effettuati per attività di carattere promozionale, pubblicitario o commerciale tramite chiamate telefoniche effettuate da strutture interne o esterne alla predetta società titolare del trattamento;

VISTA la richiesta di informazioni rivolta da questa Autorità a Wind Telecomunicazioni S.p.A. il 21 dicembre 2006 anche in riferimento alle funzioni e alle attività svolte da singoli call center;

VISTA la nota di riscontro della società del 19 gennaio 2007;

VISTE le risultanze degli accertamenti ispettivi disposti dall´Autorità e svolti in data 2 e 3 aprile 2007 presso tre dei call center indicati da Wind Telecomunicazioni S.p.A., di cui uno interno e due esterni (Gepin S.p.A. e Mustang s.r.l.), al fine di verificare la liceità e la correttezza dei predetti trattamenti;

CONSIDERATO che, in base agli elementi acquisiti, allo stato degli atti, Wind Telecomunicazioni S.p.A. risulta essere titolare del trattamento e che, presso il suo call center interno, risulta effettuare attività di chiamate inbound e outbound solo relativamente alla gestione dei reclami e/o richieste della propria clientela;

CONSIDERATO che le persone fisiche addette al medesimo call center interno di Wind Telecomunicazioni S.p.A. trattano i dati personali necessari per effettuare chiamate telefoniche senza che risultino essere stati designati incaricati del trattamento;

CONSIDERATO che, in base alla documentazione acquisita in sede ispettiva, risulta che Gepin S.p.A. opera in qualità di responsabile del trattamento e che, allo stato, svolge attività di inbound e di outbound, effettuando chiamate anche nei confronti di chi non è cliente di Wind Telecomunicazioni S.p.A. sulla base di elenchi forniti da quest´ultima;

CONSIDERATO che, in base alla documentazione acquisita oltre che in sede ispettiva anche in occasione dell´istruttoria avviata a seguito di una segnalazione (fasc. n. 51200), Mustang s.r.l. risulta allo stato operare sulla base di un contratto di agenzia stipulato con Wind Telecomunicazioni S.p.A., in piena autonomia e, dunque, in veste di sostanziale titolare del trattamento;

RILEVATO che Raffaele Maddaluno, nella sua qualità di socio di Mustang s.r.l., ha dichiarato nel corso dell´ispezione del 2 aprile 2007 che la società "non svolge nessuna attività di call center per conto di Wind Telecomunicazioni S.p.A. in quanto il mandato diretto di agenzia non prevede questo tipo di modalità di acquisizione clienti";

RILEVATO quanto dichiarato da Wind Telecomunicazioni S.p.A. nel corso di un procedimento giudiziario instaurato da Telecom Italia S.p.A. pendente presso il Tribunale civile di Roma (R.G. 64002/2006) e, in particolare, nella parte in cui la società dichiara (in atti acquisiti dall´ufficio) di effettuare attività di telemarketing anche nei confronti di soggetti aventi una "numerazione che è formalmente segnalata come non contattabile a fini commerciali (o riservata…)", ritenendo che in tale ipotesi l´operatore sia tenuto, preliminarmente rispetto all´avvio della comunicazione commerciale, "all´onere ulteriore di acquisire uno specifico consenso in relazione alla concreta attività promozionale che si andrà a sviluppare" (cfr. memoria difensiva del 31 ottobre 2006);

RILEVATO che Gepin S.p.A. ha dichiarato in sede ispettiva che i soggetti addetti al call center, designati incaricati del trattamento, non indicano durante le chiamate l´origine dei dati, come prescritto dal Garante con il menzionato provvedimento del  16 febbraio 2006 , a prescindere da eventuali richieste specifiche formulate in tal senso dai relativi destinatari;

RILEVATO che la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali consente l´utilizzo, per attività di carattere promozionale, pubblicitario o commerciale, fermo restando quanto previsto dall´art. 130 del Codice riguardo alle modalità di contatto degli interessati, di alcune categorie di dati e, in particolare di quelli presenti negli elenchi c.d. "alfabetici" per i quali l´interessato ha manifestato il proprio consenso (provv. del  15 luglio 2004 ); di quelli presenti negli elenchi c.d. "categorici" (provv. del  14 luglio 2005 ); di quelli presenti in banche dati costituite dal titolare anche tramite l´estrazione di dati da elenchi telefonici formati precedentemente al 1° agosto 2005 nella sola ipotesi in cui il medesimo titolare abbia fornito prima di tale data l´informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice;

RILEVATO che il trattamento di dati personali, che non risulta svolto in modo lecito e corretto, ha carattere sistematico;

RISERVATA ogni determinazione in merito all´eventuale divieto o  blocco del trattamento illecito o non corretto dei dati, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice ha il compito di prescrivere al titolare le misure necessarie o opportune per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;

RITENUTO, anche in ragione delle procedure tecniche da predisporre, di dover, allo stato, prescrivere al titolare del trattamento di adottare alcune misure necessarie entro il termine congruo di cui al seguente dispositivo;

CONSIDERATO che l´art. 11, comma 2, del Codice prevede che i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di dati personali non possono essere utilizzati;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice prescrive a Wind Telecomunicazioni S.p.A., quale titolare del trattamento, di adottare al più presto, e comunque entro il termine del 10 settembre 2007, le misure necessarie per rendere il trattamento dei dati conforme alle disposizioni vigenti per ciò che concerne, specificamente:

  1. la possibilità di effettuare chiamate di carattere pubblicitario promozionale o commerciale utilizzando dati estratti da elenchi telefonici del servizio universale, in qualsiasi modo realizzati, solo se contrassegnati come contattabili per i predetti fini nei termini di cui in motivazione;
  2. la necessità di avvalersi di soggetti che siano stati ritualmente designati come incaricati del trattamento dei dati ai sensi dell´art. 30 del Codice sviluppando, altresì, strumenti idonei ad identificare l´incaricato che effettua l´attivazione del servizio;
  3. la necessità di indicare con precisione l´origine dei dati già nel corso della chiamata o comunicazione promozionale, permettendo alla persona contattata di individuare subito il soggetto che ha fornito o detiene i dati e le sue puntuali coordinate, a prescindere da una richiesta dello stesso;

b) prescrive altresì al predetto titolare, ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. c) e 157 del Codice, di trasmettere al Garante entro la data del 5 luglio 2007 una copia della documentazione comprovante lo stato di adozione delle predette misure.

Roma, 30 maggio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli