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Provvedimento del 6 dicembre 2007 [1480772]

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[doc. web n. 1480772]

Provvedimento del 6 dicembre 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 13 luglio 2007, presentato nei confronti di Anas S.p.A. da XY, rappresentata e difesa dall´avv. Andrea Palumbi (presso il cui studio ha eletto domicilio) con il quale la predetta, responsabile dell´ufficio legale del Compartimento Anas di WJ, ha ribadito la richiesta (già formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice) volta ad ottenere la cancellazione ("dal proprio fascicolo personale, dagli archivi cartacei ed elettronici") dei dati personali che la riguardano contenuti in alcune missive indicate specificatamente e contenenti, a suo avviso, "critiche e richiami" sul proprio "operato lavorativo"; rilevato che, in particolare, la ricorrente ritiene illecito il trattamento effettuato poiché le note in questione le sarebbero state consegnate in busta aperta e sarebbero state indirizzate e consegnate anche ad altri dipendenti della società, peraltro privi di "formale incarico al trattamento" dei dati; rilevato che l´interessata ha anche chiesto l´attestazione che la cancellazione dei dati sia stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, nonché di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 luglio 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alla predetta richiesta, nonché la nota del 4 ottobre 2007 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTE la nota inoltrata via fax il 14 settembre 2007, nonché la memoria depositata il 21 settembre 2007 con cui la società resistente (rappresentata e difesa dagli avv.ti Arturo Maresca e Enzo Morrico), nel contestare l´ammissibilità della richiesta di cancellazione (che ritiene essere stata già esaminata da questa Autorità a seguito di un precedente ricorso), ha dichiarato di non voler aderire alla richiesta stessa (come già comunicatole con nota datata 11 luglio 2007); ciò, ritenendo che i dati personali che riguardano la medesima interessata siano stati trattati lecitamente "nell´esercizio dell´attività lavorativa" e rilevando che la richiesta medesima avrebbe "l´evidente obiettivo di paralizzare l´esercizio del potere disciplinare ed il diritto di difesa dell´odierna resistente" rispetto a un "successivo e probabile (…) giudizio di accertamento della legittimità e proporzionalità della sanzione disciplinare irrogatale con lettera del 30 novembre 2006 (ovvero anche in un´azione volta a richiedere l´accertamento di azioni mobbizzanti)"; rilevato inoltre che la resistente ha dichiarato che nessuno "dei documenti citati da controparte contiene "richiami" disciplinari, trattandosi (…) di mere comunicazioni organizzative tra il Capo compartimento" e la ricorrente (consegnate alla medesima personalmente), inviate "in conseguenza ed in risposta di precedenti missive" che la stessa avrebbe, in parte, inoltrato per conoscenza anche al direttore del personale, al capo direzione affari legali e al dirigente amministrativo; rilevato che, con riferimento ad una missiva inoltrata per conoscenza anche a una collega della ricorrente, la resistente ha rappresentato che il coinvolgimento della stessa sarebbe "conseguenza di una specifica richiesta dell´odierna ricorrente di una migliore distribuzione dei carichi di lavoro tra quest´ultima e la prima";

VISTO il verbale dell´audizione del 24 settembre 2007 nel corso della quale la resistente ha prodotto copia di alcuni documenti relativi a un tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c., contenente anche una richiesta della ricorrente di "accertamento dell´illegittima violazione degli obblighi contrattuali di tutela della salute e della personalità morale del lavoratore ex art. 2087 c.c., con conseguente riconoscimento del diritto al risarcimento del danno biologico (…), morale (…), professionale, economico e esistenziale patito";

VISTA la memoria pervenuta via fax il 25 settembre 2007 con la quale la ricorrente ha contestato il riscontro ottenuto, ribadendo l´illiceità della comunicazione dei dati personali che la riguardano (contenuti nelle predette note) ad altri dipendenti; a suo avviso, le considerazioni in esse presenti non riguarderebbero "l´organizzazione del lavoro", rappresentando "dei veri richiami e critiche sull´operato" della ricorrente medesima; le persone che hanno trattato tali dati non sarebbero state inoltre designate quali incaricati del trattamento;
VISTA la memoria pervenuta il 26 ottobre 2007 con la quale la resistente ha ribadito che tutti i documenti contenenti le informazioni oggetto dell´istanza della ricorrente "contengono mere richieste di carattere organizzativo e lavorativo ed attengono esclusivamente allo svolgimento della prestazione lavorativa"; inoltre, tutte "le lettere imputabili all´odierna resistente" sarebbero "la risposta a comunicazioni in precedenza inviate" dalla ricorrente "ai propri responsabili, territoriali e locali e relative a "lamentele" dalla stesse avanzate nei confronti dei primi, per pretese disfunzioni organizzative in ambito lavorativo"; rilevato che la resistente ha altresì dichiarato che "le comunicazioni afferenti il procedimento disciplinare sono state recapitate nel pieno rispetto della normativa invocata da controparte, in quanto l´una è stata consegnata a mani dal Responsabile del personale del Compartimento di appartenenza della ricorrente (…) e l´altra è stata inviata per posta in busta chiusa e con protocollo riservato"; la rimanente corrispondenza contenente i dati oggetto dell´istanza sarebbe stata indirizzata a soggetti che –"in virtù del ruolo e della carica ricoperta in azienda– erano legittimati a conoscere il contenuto delle stesse";

VISTE le memorie anticipate via fax il 31 ottobre e il 26 novembre 2007 con le quali la ricorrente ha contestato nuovamente l´inoltro di corrispondenza contenente dati personali che la riguardano ad altri dipendenti dell´ufficio, la consegna della stessa in busta aperta e la mancata designazione formale quali incaricati del trattamento dei soggetti che hanno avuto modo di ricevere tali comunicazioni;

VISTE le memorie pervenute il 16 e il 29 novembre 2007 con le quali la resistente ha ribadito di ritenere lecito il trattamento effettuato e ha nuovamente rappresentato l´esigenza di conservare la documentazione in questione anche alla luce del proprio diritto di difesa dinanzi all´autorità giudiziaria;

RITENUTO che la ricorrente ha proposto legittimamente ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati che la riguardano, dal momento che tale istanza non ha formato oggetto di valutazione nel merito da parte di questa Autorità a seguito del precedente ricorso, essendo stata, in tale sede, dichiarata inammissibile in quanto non previamente avanzata al titolare del trattamento mediante il necessario interpello preventivo (art. 146 del Codice);

RITENUTO di dover dichiarare infondata la richiesta di cancellazione dei dati personali relativi alla ricorrente contenuti nelle missive dalla stessa indicate e indirizzatele dalla resistente poiché tali dati non risultano allo stato trattati in violazione di legge, essendo conservati anche in ordine a eventuali esigenze connesse all´esercizio del diritto di difesa di entrambe le parti ed essendo stati utilizzati dalla resistente nel legittimo esercizio del diritto/dovere di gestione del rapporto di lavoro (anche con specifico riferimento all´esercizio del potere disciplinare) nell´ambito di un copioso scambio di corrispondenza che ha visto protagonista la ricorrente e altri soggetti che –per funzioni e ruoli ricoperti all´interno della medesima società– erano ad essa interessati, con riferimento alle modalità di svolgimento dell´attività lavorativa e alla ripartizione dei carichi di lavoro dell´ufficio di cui la ricorrente medesima è responsabile;

RITENUTA la necessità di verificare con autonomo provvedimento e nell´ambito di un distinto procedimento la sussistenza degli estremi per contestare alla società la violazione degli obblighi relativi all´attuazione, da parte della stessa, delle disposizioni di cui all´art. 30, comma 2, del Codice in tema di incaricati del trattamento (la cui formale designazione, allo stato della documentazione in atti, risulta effettuata nel maggio 2007);   

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara infondato il ricorso.

Roma, 6 dicembre 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Chiaravalloti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1480772
Data
06/12/07

Tipologie

Decisione su ricorso