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Concessionari di servizi telefonici

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


TELECOMUNICAZIONI E RETI TELEMATICHE > Casi particolari > Concessionari di servizi telefonici

Ai fini dell’applicazione della legge n. 675/1996, la società che gestisce il servizio telefonico non può essere considerata come un soggetto pubblico (principio affermato in fattispecie di richiesta da parte del Ministero delle telecomunicazioni alla T.I.M. s.p.a. di comunicare dati anagrafici, numero telefonico e data di cessazione del contratto di un campione di abbonati ed utenti, al fine della verifica dei tempi di restituzione dell’anticipo per le conversazioni interurbane).

  • Garante 31 dicembre 1998, in Bollettino n. 6, pag. 107 [doc. web n. 30851]


In linea di principio, le disposizioni della legge n. 675/1996 non incidono, né pongono ostacoli nei confronti di specifici obblighi contrattuali in base ai quali deve essere effettuata una comunicazione di dati personali, salva l’adozione di particolari accorgimenti che la legge pone a tutela degli interessati. Ne consegue che quando l’obbligo, per un gestore del servizio telefonico, di rendere disponibili, nei confronti dell’amministrazione vigilante, talune informazioni sugli abbonati, ai fini del controllo sul corretto esercizio della concessione, discende dall’adempimento di clausole contrattuali, il gestore ha l’onere di informare gli interessati e di richiedere loro il consenso, ove questo non sia già stato manifestato.

  • Garante 31 dicembre 1998, in Bollettino n. 6, pag. 107 [doc. web n. 30851]


In linea di principio, le disposizioni della legge n. 675/1996 non incidono, né pongono ostacoli nei confronti di precise disposizioni normative in base alle quali deve essere effettuata una comunicazione di dati personali. Ne consegue che quando una norma di legge o di regolamento prevede l’obbligo per un gestore del servizio telefonico di rendere disponibili, nei confronti dell’amministrazione vigilante, talune informazioni sugli abbonati, ai fini del controllo sul corretto esercizio della concessione, la comunicazione dei dati è ammessa anche senza il consenso degli abbonati interessati, in conformità alla condizione individuata dall’art. 20, comma 1, lett. c), della legge.

  • Garante 31 dicembre 1998, in Bollettino n. 6, pag. 107 [doc. web n. 30851]


Il Garante per la protezione dei dati personali, all´esito di una procedura di collaborazione con l´Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha segnalato ai titolari e ai responsabili di dati personali utilizzati per la tenuta degli elenchi telefonici le modifiche da adottare per raccogliere e trattare i dati personali necessari ai fini della prevista formazione e tenuta di uno o più elenchi telefonici generali, nonché per la prestazione dei servizi d´informazione all´utenza; a tal fine, le garanzie e i limiti da osservare nella formazione e tenuta degli elenchi telefonici sono state esplicitate in un apposito Allegato I alla segnalazione, di cui è stata disposta la trasmissione all´Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (sulla scorta di quanto previsto dall´art. 5 della deliberazione n. 36/02/Cons. della predetta Autorità, emanata il 6 febbraio 2002 e pubblicata sulla G.U. 26 marzo 2002, n. 72).

  • Garante 23 maggio 2002, in Bollettino n. 28, pag. 7 [doc. web n. 1032397]