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Investigatori privati

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


DIRITTI DELL´INTERESSATO > Diritto di accesso > Casi particolari > Investigatori privati

Deve essere accolto il ricorso con il quale l´interessato, oggetto di attività investigativa effettuata mediante pedinamento, abbia chiesto la comunicazione dei dati che lo riguardano, detenuti da una società di investigazioni, ove questa si sia limitata a dichiarare di avere raccolto solo il nome e l´età del ricorrente riportati nell´atto di incarico, senza fornire alcuna informazione in ordine agli ulteriori dati (quali targa dell´autovettura, luoghi del pedinamento, ecc.) acquisiti in occasione del conferimento del mandato o successivamente.

  • Garante 27 febbraio 2002, in Bollettino n. 25, pag. 45 [doc. web n. 1063614]


Ove un investigatore privato, destinatario della richiesta di accesso dell´interessato – oggetto di attività d´indagine in riferimento al procedimento relativo alla cessazione degli effetti civili del proprio matrimonio – affermi (con dichiarazione della cui genuinità risponde anche penalmente) di non trattare i dati dell´istante, avendo già provveduto alla loro definitiva comunicazione, attraverso la relazione investigativa, al coniuge del ricorrente che gli aveva conferito l´incarico, e alla successiva cancellazione dalla propria banca dati, il ricorso presentato al Garante deve essere deciso con declaratoria di non luogo a provvedere.

  • Garante 17 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 89 [doc. web n. 1066290]


Allorché un investigatore privato, destinatario della richiesta di accesso dell´interessato – oggetto di attività d´indagine in riferimento ad una procedura di divorzio tra terze persone – affermi (con dichiarazione della cui genuinità risponde anche penalmente) di avere cessato il trattamento dei dati dell´istante, con definitiva comunicazione al soggetto che gli aveva conferito l´incarico e successiva cancellazione dalla propria banca dati, il ricorso presentato al Garante deve essere deciso con declaratoria di non luogo a provvedere.

  • Garante 30 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 24 [doc. web n. 1066166]