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I.n.p.g.i

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


SOGGETTI PUBBLICI > Settori di attività > Lavoro e previdenza > Casi particolari > I.n.p.g.i.

A seguito della trasformazione dell´I.n.p.g.i. da ente pubblico a fondazione con personalità di diritto privato, avvenuta con d.lg. n. 509/1994, i trattamenti di dati personali effettuati dall´Istituto nell´esercizio dei compiti istituzionali sono soggetti alla disciplina prevista dalla legge n. 675/1996 per i soggetti privati e gli enti pubblici economici; pertanto, l´I.n.p.g.i., per le operazioni inerenti alla raccolta ed all´utilizzazione dei dati relativi agli iscritti, al personale ed agli altri soggetti con cui vengano instaurati regolari rapporti, è tenuto ad osservare la speciale normativa concernente i requisiti dei dati, l´informativa ed il consenso, i dati sensibili e le misure di sicurezza.

  • Garante 13 maggio 1998, in Bollettino n. 4, pag. 45 [doc. web n. 40807]


I contratti collettivi di lavoro, stante la persistente mancata attuazione della disciplina sull´organizzazione sindacale prevista dall´art. 39 della Costituzione, hanno natura di contratti di diritto privato, sicché, ai fini dell´applicazione dei principi della legge n. 675/1996 sul trattamento dei dati personali, non possono essere considerati alla stregua di vere e proprie disposizioni normative. Ne consegue che, in assenza di espresse norme di legge o di regolamento, all´I.n.p.g.i., nonostante l´espressa previsione contenuta nella contrattazione collettiva (art. 33), non è consentito di portare autonomamente a conoscenza delle imprese editrici i dati relativi alla posizione pensionistica dei propri iscritti, occorrendo, ai sensi dell´art. 20 della legge n. 675/1996, l´acquisizione del preventivo consenso dei giornalisti interessati.

  • Garante 13 maggio 1998, in Bollettino n. 4, pag. 45 [doc. web n. 40807]