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Dati genetici

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


SOGGETTI PUBBLICI > Settori di attività > Sanità > Casi particolari > Dati genetici

Qualora il benessere psico-fisico di una persona possa trovare adeguata tutela soltanto attraverso l´accesso a dati sanitari di un terzo, contenuti in cartelle cliniche custodite da un organismo sanitario pubblico, il diritto alla riservatezza dell´interessato, nell´ambito di un´indispensabile attività di bilanciamento dei contrapposti interessi, può essere oggetto di un ragionevole sacrificio. Inoltre, in siffatta ipotesi, l´accesso ai dati non può subire preclusioni basate sulle disposizioni in tema di segreto professionale, giacché la ragione della tutela della salute di colui che aspira a conoscere dette informazioni integra gli estremi della "giusta causa" di cui all´art. 622 c.p., che legittima i sanitari ad effettuare comunicazioni normalmente coperte da segreto professionale. In ogni caso, l´accesso ai dati resta soggetto ai principi di correttezza, pertinenza ed essenzialità fissati dall´art. 9 della legge n. 675/1996, nonché a tutte le cautele necessarie sotto il profilo della sicurezza del trattamento (fattispecie relativa alla richiesta di una donna, affetta da gravissima patologia, di conoscere i dati genetici del padre, affetto da identica malattia, al fine della valutazione del rischio procreativo).

  • Garante 22 maggio 1999, in Bollettino n. 8, pag. 13 [doc. web n. 39188]


Nell´ordinamento giuridico italiano manca una definizione di dato genetico. Pertanto, allo stato, può tenersi conto della nozione di dato genetico contenuta nella raccomandazione N.R. (97) 5 adottata dal Consiglio d´Europa, alla quale fa esplicito riferimento anche la legge delega n. 676/1996, che ricomprende "tutti i dati, indipendentemente dalla tipologia, che riguardano i caratteri ereditari di un individuo o le modalità di trasmissione di tali caratteri nell´ambito di un gruppo di individui legati da vincoli di parentela".

  • Garante 22 maggio 1999, in Bollettino n. 8, pag. 13 [doc. web n. 39188]