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Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


SOGGETTI PUBBLICI > Trattamenti particolari > Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza

L´art. 10 della legge n. 121/1981, così come sostituito dall´art. 42 della legge n. 675/1996, consente all´interessato di accedere direttamente ai dati che lo riguardano contenuti nel Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza, a prescindere dalla conoscenza che egli abbia avuto nel corso di un procedimento amministrativo o giurisdizionale circa l´erroneità, l´incompletezza o l´illecito trattamento dei dati stessi, come invece richiesto dalla norma nella sua precedente formulazione.

  • Garante 17 dicembre 1997, in Bollettino n. 2, pag. 54 [doc. web n. 39192]


Ai sensi dell´art. 10 della legge n. 121/1981, come riformulato dall´art. 42 della legge n. 675/1996, gli interessati possono esercitare direttamente il diritto di accesso ai dati che li riguardano detenuti dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza, anche al fine di chiedere la correzione o la cancellazione dei dati che risultassero inesatti o incompleti, oppure trattati in violazione di legge o di regolamento.

  • Garante 31 dicembre 1998, in Bollettino n. 6, pag. 41 [doc. web n. 41990]


Allo stato della normativa, ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a), della legge n. 675/1996, ai trattamenti di dati effettuati dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza si applicano soltanto alcune disposizioni della legge sulla privacy, fra le quali non sono ricompresi l´art. 13 e l´art. 29; ne consegue che l´interessato, con riferimento a detti trattamenti, ha soltanto la facoltà alternativa di sollecitare - a mezzo di segnalazione o reclamo - una verifica del Garante sulla rispondenza degli stessi ai requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti, ovvero di rivolgersi al Tribunale ai sensi dell´art. 10, comma 5, della legge n. 121/1981 per ottenere l´eventuale rettifica, integrazione e cancellazione dei dati o la loro trasformazione in forma anonima. Pertanto, l´eventuale ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 è inammissibile.

  • Garante 14 marzo 2001, in Bollettino n. 18, pag. 35 [doc. web n. 30955]


È inammissibile il ricorso diretto ad ottenere l´accesso a dati personali trattati dalla Questura, qualora il tenore della precedente istanza di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996, per l´ampiezza della sua formulazione, sia tale da riguardare anche dati destinati a confluire nel Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza (per i quali il diritto di accesso è specificamente disciplinato dall´art. 10 della legge n. 121/1981), ovvero dati trattati per finalità di prevenzione, accertamento e repressione di reati; questi ultimi, in particolare, ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. e) della legge n. 675/1996, non possono formare oggetto dell´istanza di cui all´art. 13 della legge e del successivo ricorso di cui all´art. 29, bensì di semplice segnalazione o reclamo ai fini dell´esercizio, da parte del Garante, dei poteri previsti dagli artt. 31, comma 1, lett. d) e 32 della legge.

  • Garante 3 ottobre 2001, in Bollettino n. 23, pag. 82 [doc. web n. 39444]


Anche i trattamenti di dati personali effettuati dagli organi di polizia debbono corrispondere ai parametri di esattezza, completezza ed aggiornamento, oltre che ai principi di liceità e correttezza. Ai sensi dell´art. 10 della legge n. 121/1981, l´interessato può esercitare il diritto di rettifica direttamente nei confronti del Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza in relazione alle informazioni personali detenute dal Centro stesso.

  • Garante 17 gennaio 2002, in Bollettino n. 27, pag. 26 [doc. web n. 1065136]