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Dati derivanti da intercettazioni

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI > Settori di attività > Attività giornalistica > Casi particolari > Dati derivanti da intercettazioni

Con riferimento alla pubblicazione su un quotidiano delle trascrizioni di conversazioni telefoniche registrate nel corso di un´inchiesta giudiziaria, incombe sul giornalista il dovere di acquisire lecitamente i documenti relativi alle trascrizioni delle intercettazioni (art. 9, comma 1, lett. a) della legge n. 675/1996), e di utilizzarli tenendo conto del principio della pertinenza rispetto alle finalità perseguite (lett. d), comma 1, art. cit.), oltre che di rispettare il parametro dell´essenzialità dell´informazione (art. 20, comma 1, lett. d)). Pur potendo riferire, anche senza il consenso dell´interessato, notizie e circostanze di natura privata, il giornalista deve quindi rispettare i limiti imposti dalla tutela della riservatezza, dell´identità personale e della dignità della persona, mantenendo il riserbo su quelle parti delle conversazioni che attengono a comportamenti strettamente personali non connessi al contesto giudiziario.

  • Garante 16 ottobre 1997, in Bollettino n. 2, pag. 71 [doc. web n. 40659]