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Aziende speciali

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI > Operazioni di trattamento dei dati > Comunicazione e diffusione > Casi particolari > Aziende speciali

Le aziende speciali esercenti servizi pubblici, quali enti strumentali del Comune per la gestione dei servizi dell´ente locale (art. 23, comma 6 della legge n. 142/1990), essendo assoggettate, in quanto enti pubblici economici, al regime che la legge n. 675/1996 prevede per i soggetti privati che trattano dati personali, sono tenute all´osservanza, fra l´altro, della disposizione dell´art. 20, comma 1, lett. c), che esime tali soggetti dall´obbligo di richiedere il consenso dell´interessato nel caso in cui il trattamento sia effettuato per adempiere ad una disposizione contenuta in una legge, in una norma comunitaria o in un regolamento. Si configura, quindi, come obbligo di tali aziende quello di comunicare ai consiglieri comunali i dati che questi richiedano, al fine dell´espletamento del loro mandato, nell´esercizio del generale diritto di accesso, loro conferito dall´art. 31, comma 5 della legge n. 142/1990, ai dati contenuti negli archivi del comune e delle aziende ed enti da questo dipendenti (fattispecie relativa alla richiesta di un consigliere comunale di conoscere i nominativi dei dipendenti dell´azienda preposti alle sedi territoriali della stessa).

  • Garante 10 giugno 1998, in Bollettino n. 5, pag. 7 [doc. web n. 39348]


Le aziende speciali istituite ai sensi dell´art. 23 della legge n. 142/1990, avendo natura giuridica di enti pubblici economici, sono soggette alla disciplina che la legge n. 675/1996 prevede per i soggetti privati, che consente la comunicazione dei dati personali solo in presenza del consenso dell´interessato o di uno dei presupposti, ad esso equipollenti, indicati dall´art. 20, comma 1, lett. c) e g) (fattispecie relativa alla comunicazione al proprietario di un immobile dei dati riguardanti l´intestatario delle utenze ad esso relative).

  • Garante 26 ottobre 1998, in Bollettino n. 6, pag. 126 [doc. web n. 39500]