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E.n.e.l

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |

PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI > Operazioni di trattamento dei dati > Comunicazione e diffusione > Casi particolari > E.n.e.l.


Poiché sia la normativa attualmente in vigore sui controlli termici (legge n. 10/1991; d.P.R. n. 412/1993), sia la normativa generale in tema di accertamento delle violazioni amministrative (art. 13 della legge n. 689/1981) non prevedono l´insorgenza, a carico dell´E.n.e.l. s.p.a., di un obbligo di comunicazione dei dati degli utenti ove richiesti dalla provincia nell´esercizio dei poteri di controllo ad essa legalmente attribuiti, allo stato non può trovare applicazione il disposto di cui all´art. 20, comma 1, lett. c) della legge n. 675/1996, che consente ai soggetti privati ed agli enti pubblici economici di comunicare dati soltanto "in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria". Ne consegue che l´E.n.e.l., ove destinatario di specifiche richieste formulate dalla Provincia o, eventualmente, da società con essa convenzionate e ritualmente designate quali "responsabili del trattamento", ai fini della comunicazione dei dati non può prescindere dal rilascio del consenso da parte dei singoli utenti interessati.

  • Garante 5 febbraio 1998, in Bollettino n. 3, pag. 38 [doc. web n. 39097]