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Limiti alla funzione informativa della pubblicazione di intercettazioni in formato audio - 5 marzo 2008 [1517832]

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[doc. web n. 1517832]

Limiti alla funzione informativa della pubblicazione di intercettazioni in formato audio - 5 marzo 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza datata 5 novembre 2007, avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) nei confronti di Gruppo editoriale L´espresso S.p.A., in qualità di editore del quotidiano "La Repubblica", e di Vittorio Zucconi, in qualità di direttore responsabile della testata telematica "la Repubblica.it", con la quale XY, nella qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore ZW, si è opposta all´ulteriore diffusione dei dati personali relativi a quest´ultimo contenuti in un articolo (datato 29 ottobre 2007) dal titolo "E KW disse a Lotito "Devi fare giocare mio figlio"" e di quelli contenuti nelle registrazioni delle intercettazioni cui fa riferimento l´articolo medesimo, relative a conversazioni intercorse tra il padre del minore (KW, noto avvocato ed esponente politico) e il presidente della società sportiva Lazio, nelle cui formazioni giovanili il minore militava nel ruolo di portiere; rilevato che, a tal fine, la madre del minore interessato ha chiesto la cancellazione di tali dati dal sito Internet "www.repubblica.it" nel quale risultano tuttora pubblicati, rilevando che i colloqui intercettati sarebbero, a proprio avviso, "di natura evidentemente privata" e che gli stessi, privi di "alcun tipo di attinenza ad indagini nei confronti" degli interlocutori, non sarebbero di alcun interesse pubblico;

VISTO il ricorso, presentato il 29 novembre 2007, nei confronti di Gruppo editoriale L´espresso S.p.A., in qualità di editore del quotidiano "La Repubblica", e di Vittorio Zucconi, in qualità di direttore responsabile di "www.repubblica.it", con il quale XY, nella qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore ZW (rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Lepri e Ilaria Bono), ha ribadito le proprie richieste, lamentando il mancato riscontro alle stesse e ritenendo illecita la diffusione dei dati relativi al minore (contenuti in intercettazioni di conversazioni telefoniche di cui lo stesso non era parte e di cui non era neanche a conoscenza) e, in particolare, dei dati relativi "alle sue legittime aspirazioni sportive ed ai suoi conflitti con allenatori e gestori delle squadre giovanili" per cui giocava; rilevato che la ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 5 dicembre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 14 gennaio 2008 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTE la nota del 20 dicembre 2007 e la memoria depositata il 3 gennaio 2008 con le quali il Gruppo editoriale "L´Espresso" S.p.A. (rappresentato e difeso dagli avv.ti Vittorio Ripa di Meana, Maurizio Martinetti, Vanessa Giovanetti e Chiara Lembi), in qualità di titolare del trattamento, ha sostenuto che la pubblicazione in questione –consistendo in "stralci audio delle conversazioni telefoniche (…) contenuti nel fascicolo relativo all´inchiesta condotta dalla Procura di Roma sui cd. "Irriducibili" e sui tentativi di estorsione commessi ai danni della Lazio", stralci peraltro precedentemente pubblicati da altre testate giornalistiche– è relativa a "informazioni pubbliche, non coperte da alcun segreto istruttorio e, quindi, legittimamente pubblicate dalla testata Repubblica.it nell´ambito dell´esercizio del proprio diritto-dovere di informazione"; rilevato che la resistente ha richiamato l´attenzione sul fatto che "nell´ambito della citata indagine e proprio sulla base delle risultanze delle intercettazioni ambientali disposte e acquisite dalla Procura di Roma" si sarebbero appresi taluni meccanismi di funzionamento della società sportiva interessata "e, in particolare, i rapporti intrattenuti" dal suo presidente "con alti esponenti del mondo politico, sportivo e industriale"; in tale contesto, le intercettazioni con il padre del minore pubblicate non potrebbero essere considerate esclusivamente come "una semplice telefonata di interessamento di un genitore per l´attività sportiva del figlio, ma mostrano –nei toni, nell´aggressività dei termini utilizzati e nei contenuti delle pretese avanzate dall´avv. KW– una vera e propria sudditanza del presidente della Lazio nei confronti" dell´ex senatore; rilevato che, ad avviso della resistente, la notizia rivestiva quindi un interesse pubblico consentendo di far emergere "non tanto la sussistenza di (nemmeno ventilati nell´articolo) illeciti penali, quanto piuttosto (…) l´esistenza di un sistema di favori, minacce più o meno velate, comportamenti arroganti e abusi che, al di là della loro censurabilità da un punto di vista giuridico, rivelano comunque ed innegabilmente un decadimento etico e morale, tanto più grave se si considera che detti comportamenti sono avvenuti in un contesto, quello sportivo e, oltretutto, giovanile, che ben più dovrebbe essere caratterizzato da ben differenti valori e principi"; rilevato che la resistente ha sottolineato che nell´articolo non è contenuto "nessun riferimento (…), nemmeno indiretto, ad aspetti personali e/o intimi della vita del giovane ZW, né alcun commento lesivo della sua persona" e che la posizione dello stesso, in particolare a seguito del suo "inserimento nel ruolo di portiere, nella lista B dei calciatori della Lazio per la massima competizione internazionale" (la Champions League) era stata già oggetto di numerosi commenti, oltre che di interviste rilasciate dal padre e dal minore medesimo;

VISTA la memoria depositata il 3 gennaio 2008 con la quale la ricorrente ha posto l´accento sull´estraneità del proprio figlio rispetto al procedimento penale nel corso del quale sono state acquisite le intercettazioni e sul fatto che, nel caso di specie, non sarebbe "in rilievo la posizione dell´avv. KW, ma quella del figlio minore", la cui tutela non può venir meno "sol perché figlio di un personaggio pubblico";

VISTO il verbale dell´audizione dell´8 gennaio 2008 nel corso della quale le parti hanno ribadito le proprie argomentazioni;

VISTA la memoria depositata il 28 gennaio 2008 con cui la ricorrente ha insistito nel ritenere priva di alcun interesse pubblico la diffusione a mezzo stampa delle intercettazioni in questione, specie in considerazione della prevalenza dell´esigenza di tutela del minore rispetto al diritto di cronaca; ciò, contestando che lo stesso fosse precedentemente noto al grande pubblico;

VISTA la memoria depositata il 12 febbraio 2008 con la quale la resistente, con riferimento alla sostenuta estraneità del contenuto delle intercettazioni con il procedimento penale in corso, ha sostenuto che le affermazioni dei due interlocutori contenute nelle conversazioni telefoniche "sono state considerate dagli inquirenti talmente rilevanti da essere acquisite e depositate agli atti del procedimento" medesimo e che le stesse risulterebbero "perfettamente attinenti all´oggetto delle indagini, avendo (…) riguardato proprio le pressioni esercitate a più livelli sul Presidente della Lazio"; rilevato che la resistente ha insistito nell´affermare la notorietà del minore interessato e "ciò non solo per il fatto di essere figlio di KW (…), ma anche per essersi (da ben prima delle pubblicazioni per cui è causa) sottoposto di sua volontà all´attenzione dei media (rilasciando interviste e posando per reportage fotografici)"; rilevato che la società editrice ha ribadito il carattere essenziale dell´informazione resa in relazione non a "fatti e/o questioni strettamente private relative ad ZW, ma" a "circostanze e aspetti che, oltre ad essere già ampiamente pubblici e noti alla pubblica opinione, sono relativi solo ed esclusivamente alla sua –ben nota– esperienza di calciatore";

RILEVATO che il Codice, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare quello alla riservatezza) con il diritto di cronaca (cfr. artt. 136 e s.), prevede specifiche garanzie nel caso di trattamenti di dati personali effettuati a fini giornalistici; rilevato infatti che, in virtù degli artt. 136 e 137, comma 3, del predetto Codice, nonché delle disposizioni contenute nel codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1998 e ora riportato nell´allegato A al medesimo Codice), tali trattamenti possono essere effettuati anche senza il consenso dell´interessato sempre che si svolgano nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico e, con riferimento ai minori, delle particolari tutele che l´ordinamento appresta in favore di tali soggetti, anche in relazione all´esercizio della libertà d´informazione, al fine di non pregiudicarne l´armonico sviluppo della personalità;

RILEVATO che questa Autorità si è già espressa più volte in tema di pubblicazione sui mezzi di informazione di trascrizioni di intercettazioni telefoniche effettuate nell´ambito di procedimenti giudiziari rispetto ai quali può risultare legittimo l´esercizio del diritto di cronaca per un´informazione anche dettagliata, ma pur sempre essenziale rispetto a fatti di interesse pubblico connessi a tali procedimenti (cfr., in particolare, Provv. 21 giugno 2006, in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1299615); considerato che, in tali interventi, il Garante ha evidenziato che l´attuale normativa in materia processuale, presentando alcuni profili critici in rapporto alla necessaria tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, non risulta adeguata rispetto al fenomeno dell´incessante pubblicazione di numerosi documenti di origine processuale posti a diretta disposizione dell´opinione pubblica in modo a volte indiscriminato, anche in Internet, senza un´adeguata valutazione e selezione; rilevato che tali profili riguardano anche il vigente meccanismo processuale in tema di stralcio degli atti che permette l´ampia utilizzazione fuori del contesto penale di risultanze probatorie irrilevanti per l´accertamento dei reati;

RILEVATO che, allo stato della documentazione prodotta in atti, non risulta che le informazioni in esame siano state acquisite e utilizzate in ambito giornalistico in difformità dalla vigente normativa, in particolare per quanto riguarda il segreto delle indagini preliminari e il divieto di pubblicare atti del procedimento penale; rilevato inoltre che le medesime informazioni risultano essere state diffuse, per lo più in forma scritta, anche in data antecedente alla pubblicazione in questione;

RILEVATO che nell´accertamento della liceità e correttezza della diffusione di dati personali riguardanti minori vanno valutate anche eventuali, precedenti divulgazioni di dati, notizie e commenti avvenute a cura dei minori stessi e di altre persone interessate;

RILEVATO che, nel caso di specie, le informazioni relative al minore interessato contenute nell´articolo oggetto di ricorso e negli stralci di intercettazioni pubblicate, anche sotto forma di file audio, sono state diffuse in un momento in cui il minore stesso aveva già assunto una propria autonoma notorietà (in particolare nel contesto calcistico) anche a seguito del suo inserimento nella lista B dei giocatori consegnata (nel settembre 2007) dalla società sportiva Lazio all´Uefa per la Champions League; rilevato che il minore era stato oggetto di diversi articoli di stampa in relazione a tale inserimento (che aveva attirato l´attenzione degli organi di informazione vista anche la sua giovane età) già prima della pubblicazione delle intercettazioni delle conversazioni del proprio genitore con il presidente della società sportiva Lazio;

RILEVATO in particolare, dalla documentazione in atti, che il minore e il relativo genitore avevano già rilasciato interviste e dichiarazioni, che il ragazzo era stato ripreso durante gli allenamenti e aveva partecipato a un vivace dibattito su alcune testate circa gli sviluppi della carriera calcistica del minore stesso di cui diversi organi di stampa avevano sottolineato (anche con interviste a dirigenti della società) capacità e meriti, nonché l´assenza di "raccomandazioni" volte a promuoverlo o a preferirlo ad altri atleti;

RILEVATO che le informazioni pubblicate fanno riferimento esclusivamente all´attività sportiva che l´interessato svolgeva, all´epoca dei fatti, a livello professionale nella formazione Primavera della società sportiva Lazio;

RITENUTO che nel caso di specie poteva ritenersi sussistente l´interesse pubblico a essere informati circa i rapporti e le relazioni intrattenute dalla presidenza della società sportiva Lazio (quotata in borsa e che partecipa al campionato di calcio della serie A) e sui possibili riflessi di tali rapporti sulle scelte di gestione delle squadre, giovanili e non, tenuto anche conto della particolarità del fatto e della qualificazione dei protagonisti (cfr., art. 6 del citato codice di deontologia);

RILEVATO che mentre l´iniziale pubblicazione dei predetti dati in formato audio poteva ritenersi legittima nel quadro del diritto di critica e di cronaca, stante la legislazione allo stato vigente, l´attuale diffusione indifferenziata e a tempo indeterminato delle risultanze audio delle intercettazioni determina un diverso e specifico impatto sulla sfera personale del soggetto e un eccessivo sacrificio dei suoi diritti, risultando oggi eccedente rispetto all´esigenza di giustificata informazione sulla vicenda;

RILEVATO infatti che la funzione informativa svolta dall´attuale pubblicazione delle intercettazioni in formato audio risulta essere stata ormai ampiamente soddisfatta (dal momento che tali versioni risultano disponibili dall´ottobre 2007) e che, limitatamente ai brani audio, l´ulteriore loro permanenza sul sito Internet della resistente non può ritenersi più essenziale per l´informazione, pur legittimamente analitica, sul fatto;

RITENUTO pertanto che, sebbene non risulti fondata la domanda relativa alla cancellazione dei dati per ritenuta violazione di legge, in accoglimento dell´opposizione per motivi legittimi, va disposto che la resistente, a titolo di misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, si astenga dal diffondere per il futuro, mediante il proprio sito Internet, i dati personali relativi all´interessato contenuti nelle risultanze audio delle intercettazioni in questione; ritenuto che la resistente dovrà dare conferma al ricorrente e a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro il 20 aprile 2008;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dispone, in accoglimento dell´opposizione per motivi legittimi proposta dal ricorrente, che il titolare del trattamento si astenga, a titolo di misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, dal diffondere per il futuro mediante il proprio sito Internet i dati personali relativi al medesimo interessato contenuti nelle risultanze audio delle intercettazioni in questione;

b) dichiara non fondata la domanda relativa alla cancellazione dei dati per ritenuta violazione di legge;

c) dispone che la resistente dia conferma al ricorrente e a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro il 20 aprile 2008;

d) dichiara compensate le spese tra le parti. 

Roma, 5 marzo 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli