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Informazioni commerciali: qualità dei dati - 12 giugno 2008 [1537684]

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[doc. web n. 1537684]

Informazioni commerciali: qualità dei dati - 12 giugno 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza del 20 dicembre 2007 inoltrata ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003) a Cerved B.I. S.p.A. con la quale XY, dopo aver verificato che in alcuni prodotti offerti dalla società nell´ambito della sua attività di informazione commerciale, il proprio nominativo è stato posto in relazione al fallimento di  KX s.a.s. di cui è stato socio accomandante, ha chiesto, personalmente e in qualità di amministratore unico di WZ s.r.l., la cancellazione di "ogni riferimento diretto e indiretto fra" la propria persona e la società fallita, nonché del "giudizio di bassa/nulla rilevanza storica dei fenomeni di insolvibilità" poiché lo stesso, "oltre che ingannevole e fuorviante", non sarebbe trattato a suo avviso in modo lecito non essendo tratto da pubblici registri;

VISTO il ricorso al Garante presentato il 10 marzo 2008 nei confronti di Cerved B.I. S.p.A. con il quale XY (rappresentato e difeso dall´avv. Alessandro Giustini), personalmente e in qualità di amministratore unico di WZ s.r.l., ha ribadito la richiesta di cancellazione avanzata con il menzionato interpello preventivo e rimasta insoddisfatta, rilevando che l´associazione tra la propria persona e il fallimento della citata KX s.a.s., tanto nel "Dossier persona" che lo riguarda, quanto nel report relativo a WZ s.r.l. di cui è attualmente amministratore (dove l´informazione compare con riferimento alle procedure "su imprese connesse ad esponenti"), sarebbe pregiudizievole; gli verrebbe infatti imputato un evento, relativo a una società, a cui lo stesso sarebbe estraneo "in ragione della sua veste di socio accomandante, il quale, non essendo illimitatamente responsabile, risponde ex art. 2320 e segg. cod. civ. nei limiti della sua quota e non subisce gli effetti del fallimento"; rilevato che il ricorrente ha anche chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 12 marzo 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 30 aprile 2008 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice e il verbale dell´audizione dell´8 aprile 2008;

VISTA la memoria anticipata via fax il 3 aprile 2008 con la quale Cerved Business Information S.p.A. (rappresentata e difesa dall´avv. Antonio Boccuccia) ha sostenuto che il trattamento dei dati relativi al ricorrente non sarebbe effettuato in modo illecito in quanto gli stessi (in particolare, l´informazione che il ricorrente è stato socio di KX s.a.s.) sono tratti da pubblici registri e aggregati successivamente da Cerved B.I. S.p.A. in modo, a suo avviso, pertinente; secondo la società, tale pertinenza sarebbe evidente vista la posizione di socio accomandante ricoperta dal ricorrente proprio nel momento in cui la società è stata dichiarata fallita; rilevato che la resistente, nel richiamare alcune sentenze nelle quali il Tribunale di Roma ha considerato pertinente l´informazione "relativa ad un fallimento di una società in accomandita semplice con riferimento al socio accomandante", ha comunicato che la "rilevanza storica dei fenomeni di insolvibilità" (indice che è stato nominativamente cambiato in "Indice storico eventi pubblici rilevanti") è "Bassa/nulla", ovvero il "parametro migliore per l´interessato";

VISTA la memoria inviata via fax il 20 maggio 2008 con la quale il ricorrente ha contestato la liceità del trattamento effettuato in relazione all´indice di rilevanza storica dei fenomeni di insolvibilità, oggi "Indice storico eventi pubblici rilevanti", considerandolo non una sintesi di dati pubblici, ma un giudizio "autonomo" della resistente che terrebbe conto non delle "pregresse attività commerciali dell´operatore economico (…) quanto e bensì" di "collegamenti evidentemente forzati frutto solo dell´elaborazione soggettiva del titolare del trattamento; e quindi giudizi che (…) nella fattispecie risultano essere falsi e fuorvianti anche ai fini di una corretta informazione";

RILEVATO che il trattamento in esame ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri e che tali dati, in termini generali, possono allo stato essere utilizzati senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c) del Codice, fermi restando gli adeguamenti che potrebbero risultare necessari in applicazione dei codici deontologici previsti dagli artt. 61, 118 e 119 del Codice, in relazione alla raccolta e al trattamento dei dati personali estratti da pubblici registri, elenchi, atti e documenti conoscibili da chiunque, al trattamento di dati personali effettuati a fini di informazione commerciale, nonché in riferimento all´individuazione di limiti temporali di conservazione dei dati relativi al comportamento debitorio;

RITENUTO tuttavia che, ferma restando la liceità della comunicazione a terzi, nell´ambito del "Dossier persona" relativo al ricorrente e negli altri prodotti in cui lo stesso a vario titolo compare, delle informazioni relative alle sue partecipazioni societarie, anche pregresse, che risultino da registri pubblici –e, quindi, nel caso di specie, dell´informazione relativa al suo essere stato socio accomandante di KX s.a.s.– appare invece non pertinente l´indicazione riguardante il fallimento di tale società nel "Dossier persona" relativo al ricorrente e negli altri report o prodotti informativi in cui questi compaia che non siano direttamente relativi a KX s.a.s.; ciò, tenuto conto che tale informazione, alla luce dell´art. 4, comma 1, lett. b), del Codice e della sua pur ampia interpretazione (cfr., al riguardo, anche Art. 29-Gruppo per la tutela dei dati personali, "Parere 4/2007 sul concetto di dati personali", Wp 136 del 20 giugno 2007), non risulta –se non per effetto dell´accostamento effettuato nel caso di specie da Cerved B.I. S.p.A.– dato personale del ricorrente, concernendo un evento (peraltro pregiudizievole) relativo a un terzo (e, in particolare, alla società in accomandita semplice di cui il ricorrente è stato socio accomandante) rispetto al cui verificarsi l´ordinamento prevede una responsabilità personale dei soci accomandanti solo in casi residuali e accertabili giudizialmente (cfr. artt. 2314 e 2320 cod. civ) che non risultano essersi verificati nel caso di specie;

RITENUTO pertanto fondato il ricorso per questa parte e ritenuta quindi la necessità di disporre una misura a tutela dell´interessato ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice;

RITENUTO tuttavia che la individuazione specifica di tale misura, anche in relazione alle concrete modalità di funzionamento della banca dati in questione, presuppone necessariamente ulteriori approfondimenti su tali aspetti operativi che non possono essere svolti nel presente procedimento;

CONSIDERATO altresì che presso l´Autorità, nell´ambito di un distinto procedimento, è in fase di definizione un´istruttoria riguardante il complessivo trattamento dei dati personali svolto presso la società resistente e ravvisata la necessità che i predetti approfondimenti siano svolti in tale contesto;

RITENUTA pertanto l´esigenza, analogamente a quanto deciso in altre occasioni, di disporre, a far data dalla ricezione del presente provvedimento, in luogo della cancellazione richiesta, la sola sospensione temporanea della visibilità dell´informazione relativa alla dichiarazione di fallimento di KX s.a.s. laddove figuri direttamente associata al ricorrente (e, quindi, nel citato "Dossier persona" e in ogni altra scheda, report o prodotto informativo distribuito da Cerved B.I. S.p.A. non direttamente relativo alla medesima KX s.a.s.): ciò, fino all´esito del citato, autonomo procedimento;

RILEVATO poi, con riferimento alla richiesta di cancellazione dell´informazione relativa all´indice di "Rilevanza storica dei fenomeni di insolvibilità", che esso non risulta essere semplicemente la sintesi di dati estratti dai pubblici registri, ma costituisce un giudizio autonomo –elaborato con l´utilizzo di procedimenti informatici mediante l´attribuzione di un peso ponderato alle diverse informazioni associabili all´interessato e tratte da pubblici registri– e, quindi, un dato avente carattere non oggettivo rispetto al quale non possono, ai sensi dell´art. 8, comma 4, del medesimo Codice, essere avanzate richieste di rettificazione o integrazione;

RILEVATO che tale circostanza non esime la società titolare del trattamento dall´obbligo di garantire un livello elevato di tutela dei diritti del ricorrente, anche in rapporto alla sua identità personale e al suo diritto fondamentale alla protezione dei dati (artt. 1 e 2 del Codice) e dal conseguente dovere di trattare i dati con correttezza, basando giudizi e valutazioni (suscettibili di incidere in modo consistente sulla sfera personale ed economica dei medesimi interessati) esclusivamente su dati personali dell´interessato cui lo stesso si riferisce e che siano esatti, completi, pertinenti e non eccedenti; rilevato infatti che risulta necessario distinguere tra legittime valutazioni, di cui l´autore si assume comunque la responsabilità nel caso in cui siano ingiustamente lesive dei diritti di terzi, da giudizi non fondati su procedure trasparenti e verificabili e che non assicurino la necessaria qualità dei dati;

RILEVATO che, nel caso di specie, non risulta provato che alla formazione di tale indice si sia pervenuti anche mediante la lamentata associazione dell´informazione relativa al fallimento di KX s.a.s., tenuto anche conto che la "rilevanza storica dei fenomeni di insolvibilità" (Rsfi) –oggi "Indice storico eventi pubblici rilevanti"– relativa al ricorrente risulta "Bassa/nulla";

RITENUTO tuttavia che, come rilevato dal ricorrente già in sede di interpello preventivo, l´espressione utilizzata dalla società con riferimento al citato indice "Bassa/nulla" può risultare fuorviante dal momento che utilizza nel medesimo contesto due aggettivi che non sono sinonimi e che non consentono, se non distinti tra loro, di avere chiara e univoca contezza del "quadro sintetico" degli "eventi pubblici rilevanti" relativi al ricorrente che la società intende con tale indice fornire (non risultando chiaro da tale espressione se l´indice sia "basso" o se esso sia "nullo");

RITENUTO, pertanto, anche a questo proposito e sulla base delle medesime considerazioni sopra riportate, quale misura a tutela dei diritti dell´interessato ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, di dover disporre, a far data dalla ricezione del presente provvedimento, la sospensione della visibilità del citato indice riferito al ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Cerved Business Information S.p.A., nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte, in ragione della peculiarità della questione esaminata;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dispone, quale misura a tutela dell´interessato ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, a far data dalla ricezione del presente provvedimento e fino all´esito dell´autonomo procedimento di cui in atti in fase di definizione presso l´Autorità la sospensione della visibilità dell´informazione relativa alla dichiarazione di fallimento di KX s.a.s. laddove figuri direttamente associata al ricorrente (e, quindi, nel citato "Dossier persona" e in ogni altra scheda, report o prodotto informativo distribuito da Cerved B.I. S.p.A. non direttamente relativo alla medesima KX s.a.s.);

b) dispone, in ordine ai dati personali del ricorrente riferiti all´indice attualmente denominato "Indice storico eventi pubblici rilevanti", quale misura a tutela dei diritti dell´interessato ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, a far data dalla ricezione del presente provvedimento e fino all´esito del citato autonomo procedimento avviato dall´Autorità, la sospensione della visibilità del citato indice riferito al ricorrente;

c)determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte, a carico di Cerved Business Information S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 12 giugno 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Chiaravalloti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli