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RELAZIONE 2007 - PARTE II - L'ATTIVTÀ SVOLTA DAL GARANTE - PAR. 5 I DATI GENETICI

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[doc. web n. 1548579]

Relazione 2007

Relazione 2007 - 16 luglio 2008
Parte II - L´attività svolta dal Garante

 

 

Indice generale 

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5. I dati genetici
Si è riferito nella Relazione 2006 (p. 64) dell´autorizzazione generale al trattamento di dati genetici rilasciata il 22 febbraio 2007 (in G.U. 19 marzo 2007, n. 65 [doc. web n. 1389918]).

La particolare delicatezza della materia, oggetto anche dei lavori della 29° Conferenza internazionale delle autorità garanti svoltasi a Montreal dal 25 al 28 settembre 2008 (v. par. 21.4.) e la rilevanza delle sue implicazioni richiedono, però, un´aggiornata sintesi del quadro normativo e un´attenta valutazione della casistica.

In tal senso si è già dato conto (v. par. 1) della segnalazione rivolta al Parlamento e al Governo relativa ad iniziative legislative per la creazione di banche dati del Dna a fini di giustizia [doc. web n. 1456163], nonché del parere alla Presidenza del Consiglio dei ministri relativo all´istituzione di una banca dati nazionale del Dna [doc. web n. 1448799].

Da questi atti emerge la costante attenzione dell´Autorità volta a contemperare l´esigenza di potenziare le tecniche di indagine ai fini di giustizia e di cooperazione sul piano internazionale con la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.

In particolare, anche in relazione a quanto previsto dal Trattato di Prüm, un accordo internazionale sulla cooperazione di polizia firmato da Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Austria il 27 maggio 2005, diventato ora parte del quadro legislativo dell´Unione europea, il Garante ha individuato alcuni profili tematici che una normativa adeguata dovrebbe prendere in esame: tra gli altri, l´individuazione delle finalità da perseguire e il rispetto delle competenze istituzionali; l´individuazione dei presupposti per la registrazione delle informazioni sul Dna, nonché le modalità e i tempi di conservazione di profili e campioni biologici; la rigorosa regolamentazione degli accessi degli operatori alla banca dati, delle misure di sicurezza e delle garanzie in caso di prelievi del Dna obbligatori per legge (cfr. in particolare [doc. web n. 1456163]).

Nel corso dell´anno è stato oggetto di accertamenti del Garante presso il Ris di Parma il trattamento di dati genetici acquisiti nel corso di indagini di polizia e sul loro successivo utilizzo a fini giudiziari (v. par. 7.2.).

Si segnala inoltre la decisione di inammissibilità di un ricorso nella quale l´Autorità ha ritenuto che la richiesta avanzata dalla ricorrente a un ospedale di Roma avente ad oggetto il prelievo e la consegna di un campione biologico del padre non fosse nel caso di specie relativa ad un dato personale di tipo genetico dell´interessata (Provv. 21 giugno 2007 [doc. web n. 1433975]; v. par. 17). La decisione è in linea con gli orientamenti del Gruppo art. 29 in base ai quali non costituisce, di per sé, dato personale il campione biologico dal quale si estraggono dati biometrici (v. par. 20.1.).