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Provvedimento del 2 ottobre 2008 [1557445]

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[doc. web n. 1557445]
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Provvedimento del 2 ottobre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, regolarizzato il 18 giugno 2008, presentato da XY, rappresentata e difesa dall´avv. Marcella Telesca, nei confronti dei medici dott. Felice Cardone e dott. Patrizio Cardone, con il quale l´interessata –che si era sottoposta ad alcuni interventi di chirurgia plastica - ha ribadito le richieste formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) volte a ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che la riguardano, con specifico riferimento alle immagini fotografiche scattate prima e dopo l´esecuzione degli interventi chirurgici; rilevato che la ricorrente ha chiesto altresì di porre a carico dei resistenti le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 giugno 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la nota pervenuta via fax il 9 luglio 2008 con la quale i medici resistenti hanno sostenuto che la ricorrente, "trincerandosi dietro una generica richiesta di trasmissione di dati personali, non ha mai chiarito di quale materiale ella voglia entrare in possesso"; visto che nella medesima nota gli stessi hanno affermato che alla luce della "normativa vigente (…), se il documento contiene dati sanitari, la richiesta deve essere motivata dall´esigenza di tutelare un diritto di rango almeno pari a quello dell´interessato, cioè consistente in un diritto della personalità o di altro diritto o libertà fondamentale ed inviolabile" ed hanno altresì sostenuto che "la procedura in questione è frutto di una farraginosa e confusionaria iniziativa dell´interessata che non può vedere pregiudicati i diritti nonché i doveri di diligenza e di custodia che incombono sui professionisti i quali respingono ogni richiesta di responsabilità e di condanna formulata nel ricorso e si rimettono alle conseguenti valutazioni dell´Autorità Garante";

VISTA la nota pervenuta via fax il l´11 luglio 2008 con la quale la ricorrente, nel contestare le deduzioni formulate dalla controparte, ha precisato  che "le richieste sono sempre state precise e circostanziate, a partire dalla prima missiva (…) prodotta in atti e recante all´oggetto "richiesta copie foto prima e dopo intervento di lipo", e che i resistenti "si trincerano dietro un presunto obbligo di custodia e diligenza che essi ben sanno operante solo verso i terzi, all´unico fine di privare l´interessata della acquisizione di documentazione che la riguarda";

RILEVATO che l´esercizio del diritto di accesso ai dati personali conservati dal titolare del trattamento consente di ottenere, ai sensi dell´art. 10 del Codice, la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali effettivamente detenuti, estrapolati dai documenti o dagli altri supporti che li contengono ovvero -quando l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa- la consegna in copia dei documenti, con l´omissione di tutto ciò che non costituisce dato personale dell´interessato; rilevato che tale diritto di accesso concerne tutti i tipi di dati personali, ivi compresi i dati sensibili e, fra questi, quelli concernenti lo stato di salute, anche riportati su fotografie, filmati, radiografie, ecc.; rilevato che l´art. 92, comma 2, del Codice, la cui applicabilità è stata invocata dai resistenti nel corso del procedimento, disciplina la diversa ipotesi di richiesta di accesso ai dati contenuti nella cartella clinica da parte di persone diverse dall´interessato, il quale invece, ha (come l´odierna ricorrente), ai sensi dell´art. 7 del Codice, il diritto di accedere a tutti i dati che lo riguardano, in qualunque documento, supporto (anche visivo) o archivio essi siano contenuti o registrati; ciò senza dover fornire giustificazioni documentali della necessità di ottenere tali informazioni;

RILEVATO che i titolari del trattamento non hanno fornito nel corso del procedimento un positivo riscontro alla richiesta di accesso legittimamente formulata dalla ricorrente; ritenuto, pertanto, di accogliere il ricorso ordinando ai resistenti di mettere a disposizione della ricorrente i dati personali che la riguardano, con specifico riferimento alle fotografie realizzate prima e dopo gli interventi chirurgici cui l´interessata è stata sottoposta, entro e non oltre il 5 novembre 2008,  dando conferma anche a questa Autorità, entro la medesima data, dell´avvenuto adempimento;

RILEVATO che, ai sensi dell´art. 84, comma 1, del Codice, la comunicazione dei dati in questione, in quanto idonei a rivelare lo stato di salute, dovrà essere effettuata da parte dei sanitari resistenti "solo per il tramite di un medico designato dall´interessato o dal titolare";

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Felice Cardone e Patrizio Cardone, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie il ricorso e ordina ai resistenti di comunicare alla ricorrente i dati personali che la riguardano, entro il termine del 5 novembre 2008, dando conferma, entro la medesima data, a questa Autorità dell´avvenuto adempimento;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 300 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Felice e Patrizio Cardone, i quali dovranno liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 2 ottobre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1557445
Data
02/10/08

Tipologie

Decisione su ricorso

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