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Identità personale e sistemi di informazione creditizia - 6 novembre 2008 [1571531]

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[doc. web n. 1571531]

Identità personale e sistemi di informazione creditizia - 6 novembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza del 12 maggio 2008 inoltrata ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) a Santander Consumer Bank S.p.A., con la quale XY, in relazione a un presunto finanziamento rateale erogato in suo favore dalla medesima società, mai sottoscritto dall´interessata e che sarebbe riconducibile a un diverso soggetto il quale, unitamente a informazioni false, avrebbe fatto uso di alcuni dati personali che la riguardano, ha chiesto di conoscere l´origine di tali dati e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono stati comunicati (in particolare, "i sistemi di informazioni creditizie ai quali i dati sono stati trasmessi per finalità di tutela del credito e di valutazione del rischio creditizio"); rilevato che con la medesima nota l´interessata si è altresì opposta al trattamento dei dati in questione, sollecitandone a tal fine la cancellazione;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 17 giugno 2008 nei confronti di Santander Consumer Bank S.p.A. con il quale XY, nel comunicare di non aver ottenuto riscontro all´istanza inoltrata ai sensi dell´art. 7 del Codice, ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto, altresì, di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 giugno 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 17 settembre 2008 con la quale questa Autorità ha disposto, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota anticipata via fax l´11 luglio 2008 con la quale la resistente ha sostenuto di aver dato riscontro a tutte le richieste formulate dall´interessata nell´istanza ex art. 7 del Codice "mediante lettera raccomandata a.r. anticipatale per fax in data 13 giugno 2008"; visto che in tale "riscontro supplementare" la resistente ha precisato quanto segue: i dati personali dell´interessata sono stati "reperiti mediante ricorso a una società di servizi informativi (…), la Credinform s.r.l. di Milano, alla quale avevamo a suo tempo richiesto – attesa l´irreperebilità dell´apparente cliente XY ai recapiti di Napoli forniti in sede di presentazione della richiesta di finanziamento – se risultasse altrove residente persona con identici nome, cognome, luogo e data di nascita"; visto che nella medesima nota del 13 giugno 2008 la resistente ha precisato che i dati personali della ricorrente, "a suo tempo lecitamente segnalati a Crif, Ctc ed Experian", sono stati "a titolo cautelativo cancellati dai Sic in data 11 marzo 2008";

VISTA la nota pervenuta via fax il 12 luglio 2008 con la quale la ricorrente, nel ritenere "incompleto" il riscontro ottenuto dalla controparte "relativamente alla richiesta di opposizione al trattamento per motivi legittimi", ha chiesto ulteriori informazioni in ordine alla comunicazione a terzi dei dati, sollecitando, in particolare, "un´idonea attestazione circa l´avvenuta cancellazione delle anzidette informazioni personali dai Sic indicati"; visto che in tale nota la ricorrente, in relazione ai dati comunicati ai predetti sic, ha chiesto "la specifica indicazione del periodo di tempo in cui tali dati sono stati centralizzati per la finalità di tutela del credito";

VISTA la nota anticipata via fax il 6 ottobre 2008 con la quale la resistente, nel precisare di avere richiesto la cancellazione dai sistemi di informazioni creditizie in data 11 marzo 2008, ovvero "ben due mesi prima di quando la ricorrente avrebbe poi proceduto a presentare denuncia- querela (…)", ha, tra l´altro, rammentato che "già nel riscontro del 13 giugno 2008, fornito prima di venire a conoscenza del ricorso, Santander Consumer Bank S.p.A. ha rilasciato all´interessata formale dichiarazione di aver provveduto (in via prudenziale, fin da marzo 2008), ad ottenere dai sic la cancellazione di ogni suo dato personale (…) …. Con ciò ritenendo essere stata fornita idonea indicazione circa l´avvenuta adozione di ogni più opportuna e risolutiva misura atta ad evitare che i dati dell´interessata potessero venire ulteriormente trattati dai Sic";

VISTA la nota pervenuta via fax il 9 ottobre 2008 con la quale la ricorrente ha insistito per l´accoglimento delle proprie istanze e ha ribadito la richiesta di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

RILEVATO che il ricorso viene preso in considerazione con esclusivo riferimento alle richieste ex art. 7 formulate il 12 maggio 2008 e espressamente in esso riproposte; rilevato che eventuali nuove richieste volte a conoscere specifiche informazioni personali che la riguardano (quali quelle relative alla data di iscrizione e di successiva cancellazione dai sic) potranno eventualmente costituire oggetto di una nuova istanza di accesso; ciò, tenendo peraltro conto che la disciplina in materia di protezione dei dati personali obbliga il titolare del trattamento (in caso di richiesta) a mettere a disposizione le sole informazioni che siano attualmente ed effettivamente disponibili nei propri archivi, ma non onera lo stesso del compito di "creare" o ricavare, anche tramite l´interrogazione di sistemi informatici o l´intervento di terzi, dati che non siano nella sua attuale disponibilità;

RITENUTO che, in ordine alle richieste rivolte alla resistente in sede di ricorso, deve essere dichiarato, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere, avendo il titolare del trattamento fornito al riguardo un sufficiente riscontro; visto che tale riscontro è però pervenuto dopo la presentazione del ricorso, atteso che, dalla documentazione in atti, il riscontro della banca risulta essere stato anticipato a mezzo fax il 13 giugno 2008 all´interessata, ma che il ricorso risulta essere stato spedito a questa Autorità già l´11 giugno 2008;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Santander Consumer Bank S.p.A. nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in ragione del mancato tempestivo riscontro alle richieste dell´ interessata;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Santander Consumer Bank S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 6 novembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1571531
Data
06/11/08

Tipologie

Decisione su ricorso