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Marketing via fax: comunicazioni promozionali solo con il consenso preventivo dell'interessato - 26 febbraio 2009 [1601475]

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[doc. web n. 1601475]
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Marketing via fax: comunicazioni promozionali solo con il consenso preventivo dell´interessato - 26 febbraio 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTA la segnalazione del signor Ferdinando Dall´Acqua del 22 ottobre 2008, con la quale è stata lamentata la ricezione di un fax indesiderato da parte di Hotel Walter s.n.c, contenente la promozione di alcuni soggiorni di vacanza presso la struttura dell´hotel a Gatteo Mare;

VISTA la nota inviata in data 10 dicembre 2008, a seguito di una specifica richiesta di informazioni dell´Autorità, con la quale Hotel Walter s.n.c. ha dichiarato di non gestire direttamente l´attività di invio di fax promozionali, né quella di preventivo reperimento dei destinatari degli stessi, utilizzando a tal fine i servizi della società FlyFax, avente sede in Roma, via Pietro l´Eremita, 1;

VISTA la nota inviata in data 16 gennaio 2009, a seguito di una successiva, specifica richiesta di informazioni dell´Autorità, con la quale FlyFax s.r.l. ha affermato, riguardo alle modalità e forme di raccolta dei dati personali, che i dati relativi al segnalante sono stati tratti dagli elenchi categorici "www.paginegialle.it" e "www.prontoimprese.it", nei quali "il segnalante è elencato quale "Studio Tecnico" professionale ingegneristico";

RILEVATO che, nella medesima nota, la società ha dichiarato che l´informativa su cui si è basato il trattamento "è quella (…) fornita ai richiedenti l´inserzione di proprie schede sul sito Prontoimprese.it"; che la società "ha ritenuto di non acquisire il consenso" dell´interessato, in ragione della natura di soggetto economico e professionale dello stesso, nonché "ai sensi del provvedimento del garante 14.7.2005 sugli elenchi categorici"; che, infine, il trattamento è avvenuto "ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. d) del Codice della privacy relativamente all´esenzione dell´obbligo di acquisire il consenso per i "dati relativi allo svolgimento di attività economiche"";

VISTO il provvedimento del 14 luglio 2005 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1151640) con il quale questa Autorità ha individuato procedure semplificate per la formazione degli elenchi telefonici organizzati per categorie merceologiche/professionali (c.d. elenchi "categorici"), prescrivendo anche alcune misure che devono essere adottate in riferimento alle modalità di acquisizione e inserimento dei dati personali e all´informativa agli interessati;

RILEVATO che il quadro semplificato per gli operatori emergente da tale provvedimento fa salve le peculiari garanzie operanti, anche nell´ambito degli elenchi categorici, per le comunicazioni di carattere commerciale effettuate ai sensi dell´art. 130 del Codice;

RILEVATO che l´art. 130, comma 2 del Codice prevede per l´invio di messaggi promozionali mediante telefax il presupposto del preventivo consenso informato e specifico dell´interessato, anche se i destinatari delle comunicazioni siano soggetti che svolgono un´attività economica;

RILEVATO che, dalle stesse dichiarazioni del titolare del trattamento, non risulta che, nel caso di specie, sia stato richiesto, prima dell´inizio del trattamento dei dati, uno specifico consenso all´interessato per l´inoltro delle comunicazioni mediante telefax, necessario ai sensi del predetto art. 130 in ragione della specificità del mezzo considerato;

CONSIDERATO che l´invio di comunicazioni commerciali mediante telefax effettuato da FlyFax s.r.l. senza il prescritto consenso configura quindi un trattamento illecito di dati (art. 130 Codice);

RISERVATA, con autonomo provvedimento, la verifica dei presupposti per contestare la violazione amministrativa concernente l´inidonea informativa (artt. 13, comma 4 e 161 del Codice);

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di vietare anche d´ufficio il trattamento illecito o non corretto dei dati o di disporne il blocco e di adottare, altresì, gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

RILEVATO che il trattamento di dati personali che non risulta effettuato in modo lecito ha carattere sistematico;

RILEVATA la necessità di adottare nei confronti di FlyFax s.r.l. un provvedimento di divieto del trattamento illecito di dati personali ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice correlato all´invio di comunicazioni promozionali per mezzo del telefax senza che risulti comprovato il necessario consenso preventivo, specifico e informato del destinatario;

RILEVATA, altresì, la necessità di adottare nei confronti di FlyFax s.r.l. un provvedimento prescrittivo ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell´art. 170 del Codice chiunque, essendovi tenuto, non osserva il presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e che, ai sensi dell´art. 162, comma 2-ter del Codice, in caso di inosservanza del medesimo provvedimento, è  altresì  applicata in sede amministrativa,  in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro;

CONSIDERATO, inoltre, che l´art. 11, comma 2, del Codice prevede che i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di dati personali non possono essere utilizzati;

CONSIDERATO che resta impregiudicata la facoltà per gli interessati di far valere i propri diritti in sede civile in relazione alla condotta accertata (cfr. anche art. 15 del Codice);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, vieta a FlyFax s.r.l., con sede legale in Roma, Via Pietro l´Eremita, 1, l´ulteriore trattamento illecito di qualunque dato personale effettuato tramite l´utilizzo del telefax per l´invio di comunicazioni promozionali a terzi senza che risulti la prova documentata di aver acquisito il consenso preventivo, specifico e informato degli interessati ai sensi dell´art. 130 del Codice;

b) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive a FlyFax s.r.l. di adottare tutte le misure necessarie e opportune atte a garantire la completa ottemperanza a quanto stabilito nel precedente punto a), fornendone adeguata documentazione al Garante entro il giorno 27 marzo p.v.

Roma, 26 febbraio 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli