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Newsletter dell'11 gennaio 2010

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Illecite alcune foto di George Clooney
Non si possono scattare e diffondere fotografie, anche di personaggi famosi, violando la riservatezza di dimore private protette alla vista esterna. Nessun problema, invece, riguardo a foto scattate in luoghi visibili al pubblico.
 
Lo ha stabilito il Garante, con un provvedimento di cui è stato relatore Mauro Paissan, rispondendo alla segnalazione dell´attore George Clooney che lamentava la pubblicazione, da parte di alcune testate giornalistiche, di immagini che lo ritraevano con alcuni ospiti all´interno del parco della sua villa.
 
Alcune fotografie oggetto della segnalazione mostrano persone che si trovavano all´interno del giardino della villa, in zone circondate da un´alta siepe o da un muro di cinta che impediscono ai passanti la vista. Dagli accertamenti del Garante è emerso che tali immagini sono state raccolte con espedienti (ad esempio, aprendo dei varchi nella siepe), violando così la ragionevole aspettativa di intimità e riservatezza creata dalla barriera visiva posta a protezione della dimora privata. Le modalità con cui sono state acquisite queste immagini - ha sottolineato l´Autorità - contrastano con quelle garanzie di trasparenza e di correttezza che devono caratterizzare la raccolta di dati personali a cui si devono attenere i giornalisti nell´esercizio della loro attività, indipendentemente dalla notorietà dei personaggi coinvolti.
 
Altre fotografie, invece, sono state scattate in luoghi normalmente visibili dall´esterno, ad esempio, presso la scalinata di accesso alla villa, o l´affaccio di un balcone. In questo caso, l´Autorità ha ritenuto leciti gli scatti, in quanto ritraggono le persone in luoghi pubblici o, comunque, aperti al pubblico, oppure in aree "per loro natura esposte alla visibilità da parte di terzi".
 
Il Garante ha dunque vietato il trattamento e l´ulteriore diffusione delle immagini raccolte in modo illegittimo e ha altresì prescritto alle tre testate giornalistiche, alle agenzie e ai fotografi coinvolti di informare sugli esiti del provvedimento tutti coloro ai quali sono state eventualmente cedute le fotografie sottoposte a divieto.
 
 
 
 
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No a raccolte indiscriminate sull´Hiv negli studi medici
Coloro che esercitano la professione sanitaria non devono raccogliere informazioni sulla sieropositività di ogni paziente che si rivolge per la prima volta allo studio medico, se ciò non è indispensabile per il tipo di intervento o terapia che deve eseguire. Il dato sull´infezione da Hiv può essere raccolto dal medico, infatti, solo qualora sia ritenuto necessario in relazione all´intervento clinico da eseguire sul paziente e comunque con il suo consenso.
 
Lo ha stabilito il Garante privacy con un provvedimento generale in cui ha indicato i principi ai quali devono attenersi i medici nella raccolta di informazioni sulla sieropositività. Il Garante ha sentito la necessità di fornire indicazioni a tutti gli studi medici dopo aver affrontato il caso di uno studio dentistico che raccoglieva informazioni sull´Hiv mediante la distribuzione di un questionario al momento dell´accettazione dei pazienti. Allo studio è stato vietato l´uso dei dati raccolti. Alla base dell´intervento del Garante c´è, dunque, lo stop ad una raccolta generalizzata e ingiustificata di informazioni delicatissime.
 
Nel primo colloquio con il paziente - ha spiegato l´Autorità - una volta acquisito il consenso al trattamento dei dati personali, il medico deve raccogliere solo le informazioni sanitarie necessarie ad assicurare una corretta assistenza medica. L´esigenza di raccogliere informazioni sull´Hiv fin dal momento dell´accettazione - continua l´Autorità - non può essere giustificata neanche dalla necessità di attivare specifiche misure di protezione per il contagio, poiché la normativa di settore prevede che tali misure siano adottate, nei confronti di ogni paziente, a prescindere dalla conoscenza dello stato di sieropositività. Il Garante ha precisato, infine, che nel caso in cui il medico venga a conoscenza di un caso di Aids o di Hiv, oltre a rispettare specifici obblighi di segretezza e non discriminazione nei confronti del pazienze, ha l´obbligo di adottare ogni misura individuata dal Codice privacy per garantire la sicurezza dei dati sanitari. 
 
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Sfruttamento illecito dell´immagine: stop del Garante
Non è possibile sfruttare commercialmente l´immagine di una persona, anche se nota, senza il suo consenso.
 
Lo ha stabilito il Garante affrontando il caso di una donna di spettacolo, impegnata anche in politica, che aveva casualmente scoperto la sua fotografia su alcuni volantini pubblicitari utilizzati per reclamizzare servizi odontoiatrici. L´interessata aveva diffidato il centro dentistico dal proseguire il volantinaggio ma, dopo aver scoperto che le pubblicità erano ancora in distribuzione presso una delle sedi dello studio, aveva chiesto l´intervento del Garante.
 
Dagli accertamenti avviati dall´Autorità è emerso che lo studio professionale aveva scaricato la fotografia della donna da un sito web e, senza il consenso dell´interessata, l´aveva poi stampata su 50.000 volantini.
 
L´Autorità - anche sulla base di quanto stabilito dalla disciplina sul diritto d´autore - ha sottolineato che la riproduzione e la divulgazione del ritratto di una persona nota senza il suo consenso, anche nel caso in cui si tratta di un´immagine liberamente reperibile su internet, è lecita soltanto se risponde a esigenze di "pubblica informazione" e non ad altre finalità, in particolare quelle commerciali.
 
Essendo stati violati i principi di liceità e correttezza fissati dal Codice privacy, il Garante ha dunque vietato allo studio dentistico l´ulteriore trattamento, in qualunque forma, della foto della donna, inclusa la distribuzione, presso le diverse sedi, dei volantini già stampati.
 
L´Autorità ha, inoltre, avviato un autonomo procedimento per l´eventuale contestazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni alla normativa sulla privacy commesse dallo studio dentistico.
 
 
 

L´ATTIVITÁ DEL GARANTE - PER CHI VUOLE SAPERNE DI PIÚ
Gli interventi e i provvedimenti più importanti recentemente adottati dall´Autorità

• Amministratori di sistema: precisazioni del Garante - Comunicato del 10.12.2009 [doc. web n. 1676654]
• Analisi mediche via mail. Le regole del Garante privacy - Comunicato del 21.12.2009 [doc. web n. 1681147]
• Rinnovate le autorizzazioni generali per i dati sensibili e giudiziari - Comunicato del 29.12.2009 [doc. web n. 1683306]
• Telemarketing: riconfermate le regole del Garante privacy - Comunicato del 30.12.2009 [doc. web n. 1683673]

 

 

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