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Newsletter del 16 dicembre 2010

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Nomi dei disabili on line: sanzionata una Regione

 

Il Garante privacy ha ordinato alla Regione Puglia di pagare una sanzione di 40.000 euro per aver pubblicato sul sito istituzionale informazioni sulla salute di 4.500 disabili che avevano usufruito di un sussidio per l´acquisto di un computer.

Per un lungo periodo di tempo sul sito della Regione si sono potuti consultare gli elenchi di tutte le domande presentate per avere il contributo. E, circostanza ancor più grave, accanto ai nomi e cognomi dei richiedenti erano associate anche le diverse patologie: disabili dell´udito e del linguaggio, disabili della vista, disabili motori. Pubblicando informazioni così delicate la Regione è dunque incorsa in un illecito trattamento di dati sanitari vietato dalla legge.

Proprio in considerazione dell´evidente rilevanza sociale dell´iniziativa, l´ente avrebbe dovuto invece adottare tutte le cautele per evitare di arrecare un grave pregiudizio ai numerosi disabili che avevano fatto domanda per il sussidio diffondendone i dati sanitari in Internet. Con l´ingiunzione di pagamento si chiude un complesso procedimento amministrativo iniziato nel 2007 che ha richiesto, oltre alla sanzione amministrativa, anche due provvedimenti di divieto del Garante.

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Provv. 23 settembre 2010
Provv. 17 settembre 2009
Provv. 18 gennaio 2007

 


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Contraccezione e minori: no all´accesso dei genitori alle prescrizioni 

 

Un genitore non può accedere alla documentazione sanitaria della figlia minorenne che si rivolga, a sua insaputa, ad un consultorio per farsi prescrivere farmaci contraccettivi. In questo ambito alla minore  va, infatti, riconosciuta una sfera di riservatezza tale da garantire effettivamente la sua libertà di autodeterminazione.
 
E´ quanto ha confermato il Garante privacy in un parere reso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per l´accesso ai documenti amministrativi, condividendo le osservazioni già formulate dalla Commissione stessa in merito ad un caso sottoposto da una Asl. La vicenda riguarda un genitore che, avendo trovato  nella camera della figlia sedicenne una confezione di un farmaco contraccettivo già utilizzato,  aveva chiesto all´azienda sanitaria di zona di accedere ai documenti sanitari più recenti della minore per assicurarsi, a suo dire, che il farmaco fosse stato prescritto da personale medico.
 
Nel suo parere, l´Autorità ha condiviso quanto affermato dalla Commissione, secondo la quale, in base alla legge 194/78, i minori possono rivolgersi alle aziende ospedaliere e ai consultori senza che i genitori ne siano informati. Obiettivo della norma è infatti quello di garantire l´anonimato dei minorenni che non vogliano o non possano mettere al corrente i propri genitori. Ma, soprattutto, lo scopo è quello di evitare che le minori possano rivolgersi clandestinamente a soggetti privi della necessaria affidabilità, serietà e professionalità invece che a  strutture sanitarie autorizzate, in grado di assicurare le necessarie garanzie.

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Provv. 17 novembre 2010

 


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Bloccata la localizzazione dei dipendenti di un´azienda

E´ necessario il rispetto dello statuto dei lavoratori

 
No all´uso di sistemi di geolocalizzazione dei lavoratori senza l´accordo dei sindacati o l´autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro.
 
Il Garante per la privacy ha bloccato il trattamento dei dati effettuato da una società altoatesina che raccoglieva dati sui propri dipendenti tramite l´installazione di impianti Gps su alcuni veicoli aziendali. Il provvedimento dell´Autorità è stato adottato in seguito alla segnalazione di alcuni lavoratori che si lamentavano di essere controllati mentre si recavano presso i clienti per attività di assistenza regolarmente programmate. Il sistema di geolocalizzazione installato dalla società era in grado di rivelare informazioni sui percorsi seguiti, sulle soste effettuate o sulla velocità degli spostamenti del personale.
 
Il Garante ha ricordato che, in base allo Statuto dei lavoratori, l´installazione di apparecchiature che possano comportare il controllo a distanza dei dipendenti è possibile solo previo accordo dei sindacati o con l´autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro. Nel corso dell´istruttoria è invece emerso che tali procedure non erano state rispettate.
 
L´Autorità (relatore del provvedimento Mauro Paissan) ha quindi disposto il blocco di ogni ulteriore trattamento dei dati personali riferiti ai lavoratori effettuato tramite tali strumenti di localizzazione. Nel caso in cui l´ Ufficio provinciale del lavoro dovesse in futuro autorizzare l´utilizzo di sistemi di controllo via Gps, la società dovrà comunque provvedere a notificare al Garante il trattamento dei dati personali così raccolti e dovrà individuare specifici incaricati del trattamento legittimati ad accedere alle informazioni acquisite.

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Provv. 7 ottobre 2010

- Articolo: Sistemi di localizzazione e sicurezza dei passeggeri: sì, ma con precise garanzie


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Centrali rischi e garanzie per i consumatori

 
L´iscrizione nei Sistemi di informazioni creditizie (Sic) di una posizione debitoria è lecita solo se ne è stato dato preavviso al consumatore che ha chiesto il finanziamento. I dati presenti nei Sic, le banche dati contenenti informazioni sull´affidabilità finanziaria delle persone che una volta si chiamavano "centrali rischi" private, devono comunque essere sempre corretti ed aggiornati.
 
Lo ha ribadito il Garante che ha fatto cancellare da un Sic i dati relativi ad un finanziamento chiesto da un cittadino. L´interessato, al momento di richiedere un mutuo ipotecario, aveva infatti scoperto di essere stato iscritto, a sua insaputa, come cattivo pagatore da una finanziaria dalla quale aveva in passato ricevuto un prestito.
 
Nel corso dell´istruttoria la finanziaria ha sostenuto che l´iscrizione dell´interessato per una "sofferenza realmente esistita e mai sanata" era stata determinata dal fatto che il cliente aveva corrisposto solo trentacinque rate su trentasei previste dal piano di restituzione. Il beneficiario del finanziamento, invece, ha potuto dimostrare di aver pagato tutte le rate previste, delle quali una, presumibilmente per errore, non era stata registrata dalla finanziaria.
 
E´ emerso, inoltre, che nonostante il finanziamento si fosse estinto già nel febbraio 2003, l´annotazione nei sistemi di informazioni creditizie risultava avvenuta solo nel luglio 2008 e che, nel periodo intercorso, il cliente non aveva ricevuto alcun sollecito per presunti ritardi nei pagamenti, né alcun preavviso di imminente segnalazione del suo nominativo nei Sic.
 
Il Garante, nel motivare il provvedimento (relatore Giuseppe Chiaravalloti) con il quale ha imposto alla finanziaria di far cancellare dal Sic i dati relativi al finanziamento del suo vecchio cliente, ha ricordato che il Codice di deontologia e buona condotta per sistemi informativi (www.garanteprivacy.it, doc. web n 1556693) prevede che, in caso di ritardi nei pagamenti, il consumatore debba essere sempre avvisato preventivamente dell´imminente segnalazione in centrali rischi e che tali banche dati debbano contenere solo informazioni personali esatte e aggiornate.

 

CONTENUTI CORRELATI
-Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti 

Provv. 16 settembre 2010

 

 

 

L´ATTIVITÁ DEL GARANTE - PER CHI VUOLE SAPERNE DI PIÚ
Gli interventi e i provvedimenti più importanti recentemente adottati dall´Autorità

Yara: il Garante privacy invita i media a rispettare la riservatezza della famiglia
Comunicato del 6.12.2010


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