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Programma statistico nazionale 2011-2013, aggiornamento 2013 - 20 settembre 2012

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[doc. web n. 2069239]

Programma statistico nazionale 2011-2013, aggiornamento 2013 - 20 settembre 2012

Registro dei provvedimenti
n.  249 del 20 settembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTO il d.lg. 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale;

VISTO il codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell´ambito del Sistema statistico nazionale (Allegato A3 al Codice);

VISTA la richiesta di parere dell´Istituto nazionale di statistica sul Programma statistico nazionale 2011-2013, Aggiornamento 2013 (nota del 5 luglio 2012, prot. n. SP/665.2012 );

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

PREMESSO

L´Istituto nazionale di statistica ha chiesto al Garante, ai sensi dell´art. 6-bis, comma 2, del d.lg. n. 322/1989, il parere sul Programma statistico nazionale 2011-2013, Aggiornamento 2013 (di seguito Psn).

OSSERVA

Il presente parere è formulato con riferimento al trattamento di dati personali inseriti per la prima volta nel Programma statistico nazionale 2011-2013, Aggiornamento 2013 e alle modifiche apportate ai prospetti identificativi relativi a lavori statistici che comportano il trattamento di dati personali già inclusi nel Psn 2011-2013 e nel relativo Aggiornamento 2012-2013, sui quali il Garante ha già espresso il parere con i provvedimenti del 23 settembre 2010 (doc. web n. 1753181) e del 21 luglio 2011 (doc. web n. 1829659).

A seguito dell´esame analitico del Programma occorre formulare le seguenti osservazioni, in parte già espresse nei pareri resi dal Garante sui precedenti Psn.

1. Lavori statistici concernenti informazioni relative a persone giuridiche.
Nel Psn in esame -Volume 2, Capitolo 2 "Schede di sintesi dei lavori che trattano dati personali, sensibili e/o giudiziari"- sono stati ricompresi anche lavori statistici che comportano il trattamento di informazioni riferite a persone giuridiche, enti o associazioni, benché l´art. 40, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, abbia riformulato le definizioni di "dato personale" e di "interessato" di cui all´art. 4, comma 1, lett. b) e i) del Codice, sottraendo dall´ambito di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali le persone giuridiche, gli enti e le associazioni.

Al riguardo, l´Istituto ha, tuttavia,  rappresentato che tra i lavori statistici che implicano il trattamento di dati personali sono ancora considerati quelli che comportano il trattamento di informazioni riferite a persone giuridiche, enti e associazioni. Il mancato adeguamento alle predette modifiche normative è stato motivato in ragione sia del fatto che le stesse sono intervenute nella fase conclusiva dell´iter di approvazione del Psn in esame, sia "per l´obiettiva difficoltà di operare una distinzione analitica e certa  nell´ambito di determinati lavori statistici tra i trattamenti di dati relativi esclusivamente a persone fisiche e i trattamenti di dati relativi esclusivamente a persone giuridiche, enti ed associazioni", non più soggetti all´ambito di applicazione del Codice.

In tale quadro, come già evidenziato dal Garante nel parere espresso, in data 9 febbraio 2012, sullo schema di "Piano Generale del 9° Censimento generale dell´industria e dei servizi e del Censimento delle istituzioni non profit" (doc. web n. 1876517), in vista della redazione del Psn 2014-2016, si raccomanda di prestare particolare attenzione a quei lavori statistici che, pur prevalentemente concernenti persone giuridiche, possono comportare il trattamento di dati personali riferiti a persone fisiche (si pensi, ad esempio, ai lavori statistici relativi agli esercenti un´attività professionale o imprenditoriale, svolta in forma individuale, ovvero a quelli relativi a società, enti ed associazioni per la realizzazione dei quali vengono utilizzate le c.d. "liste di partenza" per contattare i rispondenti recanti i nominativi di persone fisiche).
In tale quadro, si precisa che il presente parere è reso esclusivamente con riferimento ai lavori statistici che comportano il trattamento di dati personali ai sensi del novellato art. 4, comma 1, lett. b) del Codice.

2. Diffusione di variabili in forma disaggregata
Le osservazioni sopra formulate in relazione alla nuova definizione di dato personale sono da riferirsi anche all´individuazione nel Psn delle variabili da diffondere in maniera disaggregata laddove necessario per rispondere a particolari esigenze conoscitive, anche di carattere internazionale o comunitario (art. 4, comma 2, del codice deontologico).

Al riguardo, si rappresenta, in particolare, che la diffusione in maniera disaggregata di variabili relative ad una persona giuridica (ad esempio, istituzione universitaria, "MUR-00023 Rilevazione Istruzione Universitaria"), può comportare anche la diffusione di dati personali riferibili a persone fisiche (ad esempio, mediante la correlazione del numero di studenti che hanno conseguito un titolo post-laurea, con ulteriori informazioni concernenti  genere, età, provenienza geografica, tipologia corso, anno di nascita, cittadinanza).

Occorre, pertanto, adottare cautele idonee ad evitare che la diffusione di tale risultato statistico disaggregato relativo ad una persona giuridica non renda identificabili, nemmeno indirettamente, le persone fisiche cui sono riferibili le variabili selezionate, rispettando a tal fine i criteri per la valutazione del rischio di identificazione previsti dall´art. 4, comma 1, del codice deontologico.

3. Dati sensibili e giudiziari e obbligo di risposta
In via preliminare, si rileva positivamente che l´Istituto, anche sulla base delle indicazioni emerse nel corso di incontri tecnici con l´Ufficio del Garante, ha operato un´ulteriore semplificazione del contenuto dei prospetti identificativi dei lavori inseriti nel Psn che hanno valore di informativa sul trattamento dei dati personali effettuati per finalità statistiche, ai sensi dell´art. 6, comma 2, del Codice di deontologia e 13 del Codice, rendendo i prospetti di più facile comprensione.

In particolare, va valutata con favore la scelta di precisare nell´ambito dei prospetti relativi ai lavori statistici che comportano il trattamento di dati sensibili e giudiziari l´assenza per gli interessati dell´obbligo di fornire tale categoria di informazioni, evidenziandone la facoltatività ai sensi dell´art. 7, comma 2, del d.lg. n. 322/1989 (cfr. "ISS-00006 Sistema epidemiologico integrato dell´epatite virale acuta (SEIEVA)"; "TOS-00014 Registro di Mortalità Regionale"; "IST-00088 Dimesse dagli istituti di cura per aborto spontaneo").

4. Statistiche da indagine: dati sensibili e soggetti minori di età.
Nel Psn in esame alcune statistiche da indagine comportano la raccolta presso gli interessati di numerose categorie di dati sensibili, quali convinzioni religiose, filosofiche o di altro tipo, stato di salute e vita sessuale, coinvolgendo come "unità di rilevazione" anche individui minori di età (ad esempio, nei seguenti prospetti identificativi si fa riferimento a persone di "0 anni e più": "IST-02533 Modulo ad hoc: sull´inclusione sociale delle persone con disabilità e sulla disabilità tra i minori"; "IST-01395 Indagine sulle condizioni di vita (EU-SILC)"; "IST-02066 Multiscopo sulle famiglie: condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri"; "IST-00204 Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana").

Al riguardo, si rileva positivamente la scelta di riportare nel prospetto identificativo del lavoro statistico "IST-02533 Modulo ad hoc: sull´inclusione sociale delle persone con disabilità e sulla disabilità tra i minori" le modalità di raccolta delle informazioni presso gli interessati minori di età, con una specifica differenziazione a seconda che il minore sia ultra quindicenne o meno.

Pertanto, nell´ottica di assicurare maggiori garanzie a soggetti che, non avendo raggiunto la maturità fisica e psichica, hanno bisogno di più protezione, per la realizzazione delle predette tipologie di indagini occorre individuare specifici accorgimenti a tutela dei minori interessati evidenziandoli nei relativi prospetti identificativi (ad esempio, analogamente a quanto sopra descritto, attraverso modalità di raccolta dei dati modulate in ragione dell´età dei minori intervistati).

5. Compartecipanti
In relazione all´individuazione dei compartecipanti nei prospetti identificativi, si rileva che la specificazione della "modalità di compartecipazione" di tali soggetti, indicandone la natura e l´eventuale coinvolgimento nel trattamento dei dati personali, consente di delineare con precisione la struttura dei flussi informativi che caratterizzano ogni singolo lavoro statistico (cfr. ad esempio, il prospetto identificativo relativo allo studio "IST-02150 Studio progettuale per la revisione del flusso di acquisizione dei dati di mortalità e sperimentazione" è stato opportunamente modificato rispetto alla versione inserita nel Psn 2011-2013, indicando anche le tipologie di dati trattati dal compartecipante e l´estensione territoriale di riferimento).
Tale specificazione risulta, infatti, necessaria al fine di distinguere i soggetti che partecipano senza, tuttavia, trattare dati personali da quelli che realmente sono coinvolti nel trattamento, indicando tra questi ultimi il ruolo e le responsabilità che ciascuno di essi assume rispetto al trattamento di dati personali.

Occorre, pertanto, integrare con le predette informazioni i prospetti identificativi relativi a lavori statistici che coinvolgono compartecipanti.

6. Osservazioni su singoli lavori statistici
Nell´ambito dell´esame dei singoli lavori statistici inseriti per la prima volta nel Programma statistico nazionale 2011-2013, Aggiornamento 2013, occorre rilevare che, per quanto riguarda gli studi progettuali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali "LPR-00118 Progetto sperimentale volto alla creazione e implementazione del sistema informativo sui servizi sociali per le non autosufficienze (SINA)" e "LPR-00128 SINBA - Progetto sperimentale volto alla creazione e implementazione del sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e della loro famiglia", emergono alcune criticità in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento, ai tipi di dati raccolti, nonché alle operazioni di trattamento.

Tali studi prevedono, in particolare, che informazioni trattate a fini amministrativi dai comuni siano trasmesse dalle Regioni e dalle Province autonome al sistema informativo dell´Inps, corredate di dati identificativi diretti e di dati molto delicati relativi anche allo stato di salute e alla vita sessuale (ad esempio, per i soggetti non autosufficienti, oltre alla tipologia di invalidità, anche il grado di autonomia e mobilità della persona, i disturbi comportamentali e dell´area cognitiva; per i bambini, oltre all´eventuale disabilità, notizie – anche giudiziarie e sanitarie- riguardanti violenze sessuali subite, prostituzione, tratta, pedo-pornografia, problematiche riguardanti la famiglia relative ad abusi e maltrattamenti).

In entrambi i prospetti viene dichiarato, inoltre, che tra gli obiettivi dello studio vi sarebbe quello di far confluire i predetti flussi informativi nel Casellario dell´assistenza istituito presso l´Inps ai sensi dell´art.13 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall´art. 1, comma 1, l. 30 luglio 2010, n. 122, le cui modalità di attuazione dovranno essere definite con un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell´economia e delle finanze, nel rispetto del Codice. L´attuazione di tale normativa rileva anche in relazione alle "operazioni di linkage" con gli archivi gestionali dell´Inps, e quindi di carattere amministrativo, parimenti descritta nella scheda.

Al riguardo, il Garante si riserva di valutare, nell´ambito del parere di conformità sul predetto decreto attuativo del Casellario dell´assistenza (che dovrà essere richiesto ai sensi degli artt. 20 e 154, comma 4, del Codice), la compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali di un´eventuale raccolta centralizzata, con dati identificativi diretti in un unico sistema informativo, di informazioni così delicate, anche idonee a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, riferite a minori d´età. Ciò, anche con riferimento all´attuazione dei nuovi flussi di dati personali in ambito sociale e assistenziale previsti dall´art. 16 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge con modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 35.

Con specifico riferimento ai predetti studi, si rileva invece che i dati personali trattati per scopi statistici, quali quelli in esame, non possono essere utilizzati, come espressamente previsto dall´art. 105 del Codice, per trattamenti finalizzati al perseguimento di scopi di altra natura (ad esempio, per le finalità amministrative riconducibili all´alimentazione del Casellario dell´assistenza).

Inoltre, si osserva che i prospetti identificativi dei suddetti studi, che prevedono il trattamento di informazioni prevalentemente di carattere sensibile e giudiziario, allo stato non previsto da alcuna norma di legge che individui i tipi di dati e le operazioni eseguibili (art. 20 del Codice), non riportano alcuna indicazione circa l´obbligo di risposta da parte degli interessati (art. 7, comma 2, del d.lg. n. 322/1989 e pag. 13, Volume 2, dell´Aggiornamento in esame).

Pertanto, tenuto conto anche del quadro normativo di settore riferibile al Casellario dell´assistenza in fase di completamento, non è possibile allo stato esprimere un parere favorevole in merito ai predetti studi progettuali, i quali dovranno essere espunti dall´Aggiornamento in esame.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. g) del Codice e dell´art. 6-bis, comma 2, del d.lg. n. 322/1989, esprime parere favorevole sui prospetti identificativi da inserire nell´Aggiornamento 2013 del Programma statistico nazionale 2011-2013:

1) a condizione che siano espunti quelli relativi agli studi progettuali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali "LPR-00118 Progetto sperimentale volto alla creazione e implementazione del sistema informativo sui servizi sociali per le non autosufficienze (SINA)" e "LPR-00128 SINBA - Progetto sperimentale volto alla creazione e implementazione del sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e della loro famiglia" (punto 6);

2) con la raccomandazione che:

• nell´ambito del prossimo Psn venga prestata particolare attenzione a quei lavori statistici che, pur prevalentemente concernenti persone giuridiche, possono comportare il trattamento di dati personali riferiti a persone fisiche (punto 1);

• in caso di diffusione di varabili disaggregate, siano adottate cautele idonee ad evitare che siano rese identificabili, anche solo indirettamente, le persone fisiche cui sono riferibili le variabili selezionate (punto 2);

• per la realizzazione di indagini che coinvolgono soggetti minori di età, siano individuati specifici accorgimenti a tutela degli interessati evidenziandoli nei relativi prospetti identificativi. (punto 4);

• nei lavori statistici che coinvolgono compartecipanti, i prospetti identificativi specifichino la "modalità di compartecipazione" di tali soggetti, indicandone la natura, l´eventuale coinvolgimento nel trattamento dei dati personali e il ruolo assunto rispetto al trattamento di dati personali (punto 5).

Roma,  20 settembre 2012

IL PRESIDENTE
SORO

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2069239
Data
20/09/12

Argomenti


Tipologie

Parere del Garante