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Provvedimento del 19 dicembre 2012 [2338136]

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[doc. web n. 2338136]

Provvedimento del 19 dicembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 423 del 19 dicembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, regolarizzato il 21 agosto 2012, nei confronti di Cerved Group S.p.A. con il quale XY (rappresentato e difeso dall´avv. Alessia Brandolini), si è opposto alla comunicazione dei dati personali relativi alla carica di socio ed amministratore ricoperta dal sig. XY nella società KW s.r.l.", dichiarata fallita nel 1998, chiedendone la cancellazione sia dal dossier che lo riguarda che dal dossier della XX s.r.l. di cui attualmente è socio unico e amministratore, ritenendo tale associazione lesiva per il ricorrente, tenuto conto che la carica ricoperta nella società fallita risale a diversi anni fa e che tale associazione gli impedirebbe l´accesso al credito; rilevato che il ricorrente ha anche sostenuto che la Cerved avrebbe reimmesso l´informazione relativa alla dichiarazione di fallimento di KW s.r.l. all´interno dei dossier riferiti al ricorrente e nel dossier riferito a XX s.r.l. (contravvenendo al provvedimento del Garante del 13 marzo 2011 pronunciato sul ricorso proposto dal ricorrente e dalla XX s.r.l. nei confronti della Cerved Group S.p.A.); rilevato che il ricorrente ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 3 settembre 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 9 novembre 2012 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata il 20 settembre 2012 con la quale Cerved Group S.p.A. (rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Guerra e Paolo Ricchiuto), nel rappresentare che le informazioni riguardanti "le cariche e qualifiche (…) rivestite in società diverse dalla XX s.r.l., contenute nei Dossier riferiti alla Sua persona ed alla società medesima, ed, in particolare, le informazioni inerenti le cariche o qualifiche (…) ricoperte nella KW s.r.l., oltre che pienamente corrispondenti alle informazioni tuttora presenti nel registro delle imprese della CCIAA di Roma da cui sono state estratte, sono riprodotte nel pieno rispetto di quanto stabilito dal Garante nel noto Provvedimento del 31.03.2011"; rilevato, infatti, che nei Dossier riferiti al ricorrente ed alla XX s.r.l. "non risulta presente alcun riferimento all´informazione relativa al fallimento della KW s.r.l., che è correttamente riportata solo nel Report direttamente riferito a tale Società, come stabilito dall´Autorità"; rilevato, infine, che la resistente ha sostenuto che la richiesta concernente la cancellazione dai Dossier riferiti al ricorrente ed alla XX s.r.l. "dei dati riferiti alle cariche, qualifiche e partecipazioni detenute e ricoperte … nella società KW s.r.l." sarebbe inammissibile o manifestamente infondata "in quanto non attinenti ad alcun evento di fallimento che non è più presente in tali Dossier" e tenuto conto che i dati in questione sono "esatti ed aggiornati ricavati da fonti pubbliche e lecitamente utilizzabili da chiunque, nonché pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di informazione commerciale perseguite da Cerved"; rilevato che la resistente ha anche eccepito che tale richiesta, già contenuta nel ricorso deciso con il citato provvedimento del 31 marzo 2011 era stata dal Garante già dichiarata infondata;

VISTA la nota inviata il 2 novembre 2012 con la quale il ricorrente ha insistito nella richiesta di cancellazione delle informazioni così come avanzata con il ricorso;

RILEVATO che, in ordine alla richiesta volta a ottenere la cancellazione delle informazioni relative alle cariche, qualifiche e partecipazioni detenute e ricoperte dal ricorrente nelle società KW s.r.l., il trattamento in esame ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri e che tali dati, in termini generali, possono, allo stato, essere utilizzati senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c) del Codice;

RITENUTA quindi lecita la comunicazione a terzi, nell´ambito del "Dossier persona" relativo al ricorrente e negli altri prodotti in cui lo stesso a vario titolo compaia, delle informazioni relative alle partecipazioni detenute e alle cariche ricoperte dallo stesso, anche in passato, che risultino da registri pubblici e ritenuto pertanto di dover dichiarare infondato il ricorso;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda esaminata;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 19 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Soro