g-docweb-display Portlet

Trattamento dei dati personali - Ispezioni e controlli effettuati dalle UU.SS.LL. presso studi sanitari privati - 30 novembre 1999 [30931]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF
 

[doc. web n. 30931]

Trattamento dei dati personali - Ispezioni e controlli effettuati dalle UU.SS.LL. presso studi sanitari privati - 30 novembre 1999

Le ASL possono svolgere ispezioni e controlli per verificare il rispetto delle disposizioni sulla incompatibilità da parte di medici, odontoiatri, veterinari e psicologi che esercitano la libera professione presso cliniche e studi privati.

Roma, 30 novembre 1999

Regione Campania A.S.L. Avellino 1
83031 Ariano Irpino (AV)

e. p.c.

Ministero della Sanità
Roma

Regione Campania
Assessorato regionale alla sanità
Napoli


Oggetto : ispezioni e controlli effettuati dalle UU.SS.LL. presso studi sanitari privati.


Con la nota in riferimento codesta Amministrazione, premesso che l´articolo 6 del decreto del Ministro della sanità 31 luglio 1997 attribuisce alle aziende sanitarie locali compiti in materia di accertamento dell´osservanza delle disposizioni in materia di incompatibilità nell´esercizio dell´attività medica, anche mediante accertamenti presso studi medici privati, lamenta la circostanza che i titolari di tali studi "potrebbero opporre un rifiuto per violazione della privacy", anche perché il personale addetto alle verifiche non riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

Si osserva al riguardo, per quanto di competenza di questa Autorità, che il trattamento di dati personali in materia è, su un piano generale, legittimo rientrando fra quelli che le aziende possono svolgere per esercitare le funzioni istituzionali ad esse attribuite, nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti (art. 27, comma 1, della legge n. 675 del 1996 ).

L´articolo 1, comma 62, della legge n. 662 del 1996 stabilisce infatti che le amministrazioni possano effettuare ispezioni e verifiche, avvalendosi dei propri servizi ispettivi, per accertare il rispetto da parte dei soggetti interessati delle norme in materia di incompatibilità.

Nel settore sanitario, poi, il citato articolo 6 del decreto ministeriale, nel richiamare la funzione ispettiva descritta, prevede espressamente che le istituzioni private "sono tenute a fornire, su richiesta della U.S.L., tutte le informazioni utili all´accertamento di eventuali situazioni di incompatibilità".

Nel caso in esame non sembra, peraltro, che oggetto di trattamento siano anche dati "sensibili", il cui trattamento è consentito ad una pubblica amministrazione solo se previsto da una espressa norma di legge che individui la rilevante finalità di interesse pubblico perseguita, le operazioni eseguibili e i tipi di dati trattabili (art. 22, commi 1 e 3 della legge n. 675) o, qualora tale finalità sia individuata da una norma di legge o da un provvedimento del Garante, anche in base ad una individuazione dei citati tipi di dati ed operazioni da effettuarsi con atto regolamentare a cura delle amministrazioni interessate (comma 3-bis dell´art. 22 cit., introdotto dal d. lg. 11 maggio 1999, n. 135 ).

In quest´ultima prospettiva, il predetto decreto legislativo n. 135/1999 ha previsto fra le finalità di rilevante interesse pubblico anche le attività dirette alla gestione dei rapporti di lavoro e le attività ispettive e di controllo sul buon andamento dell´attività amministrativa (artt. 7 e 16 del d.lg. n. 135 cit.), demandando alle pubbliche amministrazioni l´individuazione, appunto, dei tipi di dati e di operazioni strettamente necessari in relazione alle finalità da perseguire.

IL PRESIDENTE

Scheda

Doc-Web
30931
Data
30/11/99

Argomenti


Tipologie

Parere del Garante

Vedi anche (10)