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Provvedimento del 27 febbraio 2014 [3117705]

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Vedi anche newsletter del 30 maggio 2014

 

[doc. web n. 3117705]

Provvedimento del 27 febbraio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 98 del 27 febbraio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato in data 15 novembre 2013 nei confronti di XX, con cui XY, in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà sulle figlie minori, rappresentata e difesa dagli avv.ti Donato Felline e Marco Benedetto, ribadendo le istanze già avanzate con il previo interpello di cui all´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto, in relazione ad un blog denominato "KW" aperto dal resistente nelle more del giudizio di separazione giudiziale in corso tra le medesime parti e che, pur risalendo l´ultimo aggiornamento al mese di dicembre del 2012, "tuttora risulta (…) funzionante", "la trasformazione in forma anonima di ogni contenuto del suddetto blog (…) riferibile alla ricorrente ed alle figlie minori (…)  o la sua chiusura e/o il relativo oscuramento"; ciò lamentando l´avvenuta diffusione, tramite il predetto sito, di "circostanze ed eventi di natura strettamente personale, tanto della (…) ricorrente, quanto delle figlie minori (…) indicando in modo analitico nomi, cognomi, date, eventi, circostanze, dati di carattere personalissimo attinenti lo status dei soggetti coinvolti, nonché informazioni sanitarie" in assenza di qualsiasi autorizzazione da parte delle persone interessate che, in conseguenza dei commenti pubblicati, sono state peraltro esposte a "gravi conseguenze di natura relazionale"; la ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 22 novembre  2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, il verbale dell´audizione svoltasi presso la sede dell´Autorità in data 20 dicembre 2013, nonché la nota del 13 gennaio 2014 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTO che in relazione alle difficoltà, segnalate dalla ricorrente, esistenti in ordine al reperimento del resistente, l´Ufficio ha richiesto alla Guardia di Finanza - Nucleo speciale Privacy di provvedere alla notificazione del ricorso e dei conseguenti atti procedimentali alla controparte presso l´indirizzo indicato in atti; visto che la predetta notificazione ha avuto esito negativo, l´Autorità, nell´inviare analoga comunicazione anche all´unico indirizzo di posta elettronica conosciuto del resistente, ha disposto un´ulteriore notificazione avvalendosi dell´intervento dell´ufficiale giudiziario secondo le  modalità di cui all´art. 140 c.p.c. che ha dato parimenti esito negativo; visto che, da ulteriori, successive verifiche condotte dall´Autorità presso l´Anagrafe di Roma - Ufficio verifiche per la Pubblica Amministrazione, il resistente è risultato aver trasferito, medio tempore, la propria residenza all´estero, l´Ufficio ha provveduto ad inviare presso il nuovo indirizzo, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il ricorso e gli ulteriori atti procedimentali;

VISTO che, con nota inviata via fax il 17 febbraio 2014, XX, nel riepilogare i propri dati anagrafici, confermando la correttezza del recapito reperito secondo le modalità sopra indicate, ha tuttavia sollevato eccezioni in merito a presunti vizi formali del ricorso introduttivo, nonché dei successivi atti, senza fornire riscontro in ordine alle richieste avanzate, nel merito, dalla ricorrente;

RILEVATO che, relativamente alle eccezioni di carattere formale avanzate dal resistente, le irregolarità evidenziate appaiono riconducibili nel novero di errori meramente materiali tali da non inficiare l´identificabilità del soggetto resistente, tenuto conto peraltro del fatto che risultano agli atti richieste di oscuramento correttamente inviate all´ultimo indirizzo di residenza in Italia del resistente prima dell´avvenuta iscrizione presso l´Anagrafe dei residenti all´estero (avvenuta alla fine del mese di settembre);

RILEVATO che, in ordine allo specifico trattamento di dati oggetto del ricorso, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche o ad esse equiparate, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e s. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice, nonché codice di deontologia relativo al trattamento dei dati nell´esercizio dell´attività giornalistica, pubblicato in G. U. 3 agosto 1998, n. 179), prevedendo particolari cautele laddove siano coinvolti soggetti minori rispetto ai quali l´art. 7, comma 1, del codice deontologico dispone che, a tutela della personalità dei medesimi, l´autore degli articoli ometta di pubblicare le generalità e/o altri dettagli in grado di condurre allo loro identificazione; visto che la citata disciplina trova applicazione anche in riferimento al blog ideato e alimentato dal resistente, liberamente accessibile e facilmente rintracciabile sulla rete internet

RILEVATO che, nel caso di specie, appare opportuno, in un´ottica di contemperamento degli opposti interessi e tenuto conto sia della delicatezza della vicenda trattata negli articoli pubblicati sul blog che delle potenzialità diffusive insite nel mezzo di comunicazione prescelto dal resistente, disporre l´adozione di misure idonee ad inibire l´identificazione, sia diretta che indiretta, della ricorrente, nonché delle figlie minori, delle quali, anche alla luce dei principi contenuti nella Carta di Treviso del 10 ottobre 1990 e successivi aggiornamenti, i cui contenuti sono richiamati dal codice deontologico, occorre, in particolare, garantire la tutela considerate le ripercussioni psicologiche e relazionali che su di esse possono scaturire da tale vicenda; rilevato, altresì, che tale risultato può essere ragionevolmente raggiunto mediante la trasformazione in forma anonima dei dati personali, in particolare anagrafici, dei soggetti coinvolti, ivi incluse le iniziali corrispondenti ai nomi reali delle figlie minori, laddove utilizzati, in modo da escludere che ad essi si possa risalire tramite i motori di ricerca esterni al blog, ferma restando, per il resto, la possibilità per il resistente di esprimere, in termini conformi all´ordinamento, le opinioni personali sulla propria esperienza di vita;

RILEVATO che resta comunque impregiudicato il diritto della ricorrente di esercitare nelle sedi competenti, nell´interesse proprio e delle figlie minori, le azioni ritenute opportune al fine di tutelare le eventuali situazioni giuridiche soggettive ritenute lese in relazione ai fatti narrati nel predetto blog;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover accogliere il ricorso e, per l´effetto, di dover ordinare a XX la trasformazione in forma anonima all´interno del blog "KW" dei dati personali identificativi della ricorrente, nonché delle figlie minori, ivi incluse le iniziali dei nomi di battesimo corrispondenti a quelli reali, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfetaria di euro 500, di cui euro 150 per i diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli interamente a carico di XX, in qualità di autore del blog "KW";

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) accoglie il ricorso e, per l´effetto, ordina a XX la trasformazione in forma anonima all´interno del blog "KW" dei dati personali identificativi della ricorrente, nonché delle figlie minori, ivi incluse le iniziali dei nomi di battesimo corrispondenti a quelli reali, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, posti a carico di XX, in qualità di autore del predetto blog, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Il Garante, nel prescrivere a XX, in qualità di autore del blog "KW", ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento entro quaranta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottata in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice per la protezione dei dati personali. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 27 febbraio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia