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Parere sui questionari predisposti nell’ambito del progetto di ricerca volto alla valutazione della Sperimentazione della nuova carta acquisti (social card) - 10 luglio 2014 [3320745]

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[doc. web n. 3320745]

Parere sui questionari predisposti nell´ambito del progetto di ricerca volto alla valutazione della Sperimentazione della nuova carta acquisti (social card) - 10 luglio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 356 del 10 luglio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito Codice);

Visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni in legge 4 aprile 2012, n. 35, recante Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;

Visto l´art. 60 del citato decreto legge in base al quale è previsto, in particolare, che venga avviata una sperimentazione nei comuni con più di 250.000 abitanti "al fine di favorire la diffusione della carta acquisti, istituita dall´articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla povertà assoluta" ed è affidato ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell´economia e delle finanze, il compito di stabilire i nuovi criteri di identificazione dei beneficiari per il tramite dei Comuni; l´ammontare della disponibilità sulle singole carte acquisto, in funzione del nucleo familiare; le modalità con cui i comuni adottano la carta acquisti; le caratteristiche del progetto personalizzato di presa in carico, volto al reinserimento lavorativo e all´inclusione sociale, anche attraverso il condizionamento del godimento del beneficio alla partecipazione al progetto; la decorrenza della sperimentazione, la cui durata non può superare i dodici mesi e i flussi informativi da parte dei Comuni sul cui territorio è attivata la sperimentazione, anche con riferimento ai soggetti individuati come gruppo di controllo ai fini della valutazione della sperimentazione stessa;

Visto il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 gennaio 2013, recante disposizioni per l´Attuazione della sperimentazione della nuova carta acquisti, sul quale il Garante ha fornito il proprio parere di competenza in data 6 dicembre 2012 (doc. web n. 2216848);

Visto, in particolare, l´art. 9 del citato decreto ministeriale in base al quale è previsto che la Sperimentazione deve essere oggetto di valutazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell´economia e delle finanze da realizzarsi attraverso la somministrazione ai nuclei familiari beneficiari della carta acquisiti e ai nuclei familiari non beneficiari della stessa, appartenenti ai gruppi di controllo, di "questionari predisposti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l´assenso del Garante per la protezione dei dati personali";

Vista la nota con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso al Garante, per l´acquisizione del relativo parere il "Questionario per la sperimentazione della Social Card; il Questionario sul Benessere dei minori fascia d´età 8-13 anni e il Questionario sul Benessere dei minori fascia d´età 14-17 anni", predisposti dal Ministero stesso, di concerto con il Ministero dell´Economia e delle Finanze e con l´Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori-Isfol (nota del 15 maggio 2014, prot. n. MA001-A0001);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di seguito Ministero) ha chiesto il parere del Garante sui questionari, predisposti di concerto con il Ministero dell´Economia e delle Finanze (di seguito Mef) e con l´Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (di seguito Isfol), nell´ambito del progetto di ricerca volto alla valutazione della Sperimentazione della nuova carta acquisti (di seguito social card) (nota del 15 maggio 2014, prot. n. MA001-A0001).

L´art. 60 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni in legge 4 aprile 2012, n. 35, recante Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo prevede, infatti, in particolare, che venga avviata una sperimentazione nei comuni con più di 250.000 abitanti "al fine di favorire la diffusione della carta acquisti, istituita dall´articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla povertà assoluta" ed affida ad un decreto del Ministero, adottato di concerto con il Mef, l´attuazione della predetta sperimentazione.

Su tale base, il Ministero ha pertanto adottato il decreto del 10 gennaio 2013, Attuazione della sperimentazione della nuova carta acquisti, che prevede in più fasi il coinvolgimento del Garante.

Tale decreto dispone, in particolare, che i Comuni destinatari della sperimentazione (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, Verona), mediante una procedura di selezione casuale, individuino due gruppi nell´ambito dei nuclei familiari beneficiari della social card. I nuclei familiari appartenenti al primo gruppo partecipano ad un progetto personalizzato volto al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all´inclusione sociale; i nuclei familiari appartenenti al secondo gruppo, invece, pur ricevendo la social card, non sono coinvolti nel predetto progetto personalizzato e costituiscono un gruppo di controllo. A tale ultimo gruppo è affiancato un ulteriore gruppo di controllo composto da non beneficiari della social card (artt. 1, comma 1, lett. b), d) e g) e 3, comma 1, lett. c) ed f) del d.m. 10 gennaio 2013).

Con specifico riferimento ai progetti personalizzati di presa in carico, predisposti dai Comuni per le finalità di sussidio sopra evidenziate, il decreto prevede, che, all´avvio ed alla conclusione della sperimentazione, vengano inviate telematicamente all´Inps specifiche informazioni sui predetti progetti mediante modelli predisposti dall´Inps stesso, d´intesa con il Ministero, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. L´invio delle informazioni relative all´avvio della sperimentazione, riferite a ciascuna Carta, costituisce condizione necessaria ai successivi accrediti. In assenza dell´invio delle informazioni gli accrediti relativi ai bimestri successivi per le Carte interessate saranno sospesi (artt. 1, comma 1, lett. i), 3 comma 1, lett. h) IV), e 6 del d.m. 10 gennaio 2013).

La sperimentazione della social card è oggetto di valutazione da parte del Ministero, di concerto con il Mef, da realizzarsi secondo quanto descritto in un apposito progetto di ricerca, redatto in conformità all´art. 3 del Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici, allegato A4 al Codice. Tale valutazione è tesa principalmente ad accertare l´efficacia dell´integrazione del sussidio economico con i servizi a sostegno dell´inclusione attiva nel favorire il superamento della condizione di bisogno (art. 9 del d.m. 10 gennaio 2013).

Al riguardo, giova in questa sede evidenziare che il decreto specifica, in particolare, che "gli effetti della Sperimentazione sui Nuclei Familiari Beneficiari andranno valutati in riferimento ai seguenti aspetti:

a) adulti: partecipazione al mercato del lavoro, cambiamento della condizione lavorativa;

b) bambini: benessere del bambino con riferimento alle aree della salute, dell´istruzione, della socializzazione - tempo libero;

c) nucleo familiare: standard di vita con riferimento all´accesso ai beni essenziali.

Per la realizzazione del progetto in questione i Comuni, designati responsabili del trattamento, ai sensi dell´art. 29 del Codice, da parte del Ministero e del Mef, Dipartimento del Tesoro, collaborano somministrando questionari predisposti dal Ministero stesso, "con l´assenso del Garante per la protezione dei dati personali", ai Nuclei Familiari Beneficiari, nonché al gruppo di controllo dei non beneficiari.

I questionari verranno somministrati ai predetti interessati all´avvio e al termine della Sperimentazione, secondo modalità da stabilire a cura del Ministero.

Sul punto il decreto evidenzia, inoltre, che gli scopi scientifici devono essere chiaramente determinati e resi noti all´interessato ai sensi dell´art. 105, comma 2, del Codice e che devono essere rispettati i seguenti principi:

a)  per i Nuclei Familiari Beneficiari vige un obbligo di risposta al questionario, ad eccezione delle domande riferite a dati sensibili e giudiziari; tale obbligo deve essere previsto nel modello di richiesta di rilascio della Carta di cui all´art. 4, comma 1;

b)  la compilazione del questionario è facoltativa per le persone nel gruppo di controllo dei non beneficiari (…) (art. 9, commi da 1 a 6, del d.m. 10 gennaio 2013).

Infine, per completezza, deve evidenziarsi, in primo luogo, che i dati raccolti con i predetti questionari sono inviati dai Comuni all´Inps che dopo averli integrati con le informazioni necessarie e dopo averli resi opportunamente anonimi, li mette a disposizione del Ministero e del Mef che li utilizzano al solo fine di elaborazione statistica per lo svolgimento delle attività di valutazione previste dal progetto di ricerca. Inoltre, al termine della valutazione i predetti dati sono cancellati dagli archivi dell´Inps. I dati anonimi sono altresì messi a disposizione di università e enti di ricerca su richiesta motivata, per finalità di ricerca e valutazione (art. 9, commi 7, 8, 9, e 10 del d.m. 10 gennaio 2013). In secondo luogo, è previsto che l´Inps debba adottare, sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero e dal Mef, Dipartimento del Tesoro, un proprio provvedimento concernente le misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali di cui al decreto in esame, le modalità di trasmissione dei dati tra lo stesso ed i Comuni, i livelli e le modalità di accesso selettivo ai dati, la tracciabilità degli accessi e i termini di conservazione dei relativi dati, su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali (art. 11, comma 2, d.m. 10 gennaio 2013).

In tale quadro il Ministero ha, quindi, chiesto il previsto "assenso" del Garante sui questionari che si intende somministrare "agli adulti ed ai bambini suddivisi in fasce di età 8-13 anni e 14-17 anni". Infatti, secondo quando previsto nel Piano di valutazione predisposto dal Ministero di concerto con il Mef e con la collaborazione dell´Isfol, "gli effetti della sperimentazione del programma vengono rilevati principalmente attraverso" i predetti questionari.

OSSERVA

Il presente parere, pertanto, è reso su una versione dei questionari, predisposti nell´ambito del Piano di valutazione elaborato dal Ministero di concerto con Mef e con la collaborazione dell´Isfol, che tiene conto delle indicazioni ed accorgimenti forniti dall´Ufficio del Garante ai competenti Uffici del Ministero nel corso di numerosi incontri, anche informali, volti a garantire il rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali nell´ambito delle predette rilevazioni, con particolare riferimento alla tutela dei diritti fondamentali e alla dignità degli interessati coinvolti.

In particolare, il Ministero ha recepito le indicazioni del Garante relative all´informativa da rendere agli interessati contestualmente alla somministrazione dei questionari. Tale informativa è stata, pertanto, collocata in maniera tale che possa essere letta dagli interessati prima della presentazione delle domande che compongono i questionari. Si rileva, positivamente, inoltre che il Ministero ha accolto il suggerimento del Garante di privilegiare, nella redazione dell´informativa, un registro piuttosto colloquiale, tale da risultare agevolmente comprensibile agli interessati.

Con specifico riferimento ai questionari, si evidenzia che il Ministero, su specifica indicazione del Garante, accanto ad ogni quesito dal quale è possibile desumere informazioni sensibili, ha correttamente evidenziato che, in tali ipotesi, non sussiste obbligo di risposta, con ciò ribadendo quando già precisato nell´informativa (art. 9, comma 6 lett. a) del d.m. 10 gennaio 2013).

In via generale, il Garante ha potuto verificare la coerenza di ogni singolo quesito dei questionari rispetto agli obbiettivi della valutazione, che deve tendere "principalmente ad accertare l´efficacia della integrazione del sussidio economico con servizi a sostegno dell´inclusione attiva nel favorire il superamento della condizione di bisogno". L´Autorità ha potuto, altresì, accertare che gli effetti della sperimentazione siano valutati in riferimento agli aspetti richiesti dal d.m. 10 gennaio 2013, inerenti, come sopra evidenziato, per gli adulti la "partecipazione al mercato del lavoro, cambiamento della condizione lavorativa", per i bambini il "benessere del bambino con riferimento alle aree della salute, dell´istruzione, della socializzazione - tempo libero" e per il nucleo familiare lo "standard di vita con riferimento all´accesso ai beni essenziali".

Su tali basi deve quindi ritenersi che le informazioni raccolte con i questionari in esame siano pertinenti, non eccedenti e, con riferimento ai dati sensibili e giudiziari, indispensabili, rispetto alle finalità che si intende perseguire (artt. 11, 22 del Codice e 9 del d.m. 10 gennaio 2013).

TUTTO CIO´ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. g) del Codice e dell´art. 9, comma 6, del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 gennaio 2013, esprime parere favorevole sui questionari predisposti nell´ambito del Piano di valutazione elaborato dal Ministero di concerto con Mef e con la collaborazione dell´Isfol, da somministrare ai nuclei familiari beneficiari ed a quelli appartenenti al gruppo di controllo dei non beneficiari coinvolti nella sperimentazione della nuova carta acquisti.

Roma, 10 luglio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia