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Trattamento dei dati personali - Richiesta dell'elenco dei diplomati da parte di una società privata - 19 dicembre 1998 [38905]

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 [doc. web n. 38905]

Trattamento dei dati personali - Richiesta dell´elenco dei diplomati da parte di una società privata - 19 dicembre 1998

La possibilità di trasmettere ad una società privata l´elenco dei diplomati che potrebbe agevolarne l´inserimento professionale, non trova un idoneo riconoscimento nell´attuale quadro normativo in materia di istruzione e non possono quindi ritenersi applicabili le disposizioni di cui all´art. 27 della legge n. 675/1996; il competente Ministero potrebbe promuovere l´adozione di un´apposita disposizione, anche regolamentare, per disciplinare in modo omogeneo i presupposti, le finalità e le garanzie dell´eventuale rilascio nei confronti di aziende e di altri soggetti di elenchi dei diplomati, anche per scopi diversi da quelli di assunzione.

Roma, 19 dicembre 1998

Istituto tecnico industriale statale
"Heinrch Hertz"
Via Walter Procaccini, 70
00173 Roma

e, p.c.
Ministero della pubblica istruzione
Gabinetto del Sig. Ministro
Viale Trastevere, 76/A
00153 Roma


OGGETTO: Richiesta dell´elenco dei diplomati da parte di una società privata


Codesto Istituto ha chiesto un parere in ordine alla possibilità di trasmettere ad una società privata l´elenco dei diplomati negli ultimi due anni scolastici da utilizzare per una selezione, completo delle informazioni relative a data di nascita, indirizzo, recapito telefonico, voto conseguito e anno di diploma.

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, occorre far riferimento alla disciplina applicabile ai soggetti pubblici (e, in particolare all´art. 27, comma 3, della legge n. 675/1996), i quali possono comunicare dati a privati solo quando ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

L´Istituto deve quindi attenersi alle vigenti disposizioni in materia di istruzione per le scuole di ogni ordine e grado, contenute, in particolare, nel testo unico approvato con il d.lg. 16 aprile 1994, n. 297, verificando se, ed in quale misura, esse prevedano forme di pubblicità o di ampia conoscibilità delle informazioni sugli alunni (diverse da quelle che riguardano, ad esempio, la pubblicazione dell´esito degli esami nell´albo dell´istituto o il rilascio di singoli diplomi o certificati).

In proposito, dall´esame delle vigenti disposizioni in materia di istruzione secondaria superiore (di recente integrate dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425 e dal d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323) non emergono norme che permettono di trasmettere a privati elenchi o altre raccolte di dati relativi ai diplomati, né, tantomeno, di divulgare altre informazioni personali non riportate sui diplomi.

Qualora la legittima esigenza di agevolare l´inserimento professionale dei diplomati non trovi un idoneo riconoscimento nell´attuale quadro normativo in materia di istruzione, il competente Ministero potrebbe promuovere l´adozione di un´apposita disposizione, anche regolamentare, per disciplinare in modo omogeneo i presupposti, le finalità e le garanzie dell´eventuale rilascio nei confronti di aziende e di altri soggetti di elenchi dei diplomati, anche per scopi diversi da quelli di assunzione, ma ugualmente meritevoli di considerazione.

Una questione analoga si è posta in tema di pubblicità di determinati dati relativi a laureati, dottori di ricerca e docenti in ambito universitario, ed ha trovato idonea soluzione con il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (v. art. 6, comma 4, di cui si allega copia; v. anche, da ultimo, il d.P.R. 19 ottobre 1998, n. 390 in tema di reclutamento di professori universitari di ruolo e di ricercatori).

IL PRESIDENTE

Scheda

Doc-Web
38905
Data
19/12/98

Argomenti


Tipologie

Parere del Garante