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Diritto di accesso - Dimostrazione dell'identità del richiedente e cancellazione di dati raccolti in relazione al canone radiotelevisivo - 2 maggi...

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 [doc web n. 39208]

Diritto di accesso - Dimostrazione dell´identità del richiedente e cancellazione di dati raccolti in relazione al canone radiotelevisivo - 2 maggio 2001

L´interessato che chiede di accedere ai propri dati può essere identificato anche in forme diverse dalla esibizione di un documento, ad esempio attraverso la conoscenza personale o mediante altri atti ed elementi in possesso del titolare del trattamento. Limitatamente ai fini della gestione e della riscossione del canone relativo al servizio radiotelevisivo, deve ritenersi applicabile alla RAI, responsabile del trattamento di cui è titolare l´amministrazione finanziaria, il particolare regime previsto per le amministrazioni pubbliche.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del dottor Mauro Paissan e del prof. Gaetano Rasi, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dal Sig. Luigi Zuccherino;

nei confronti di

RAI, Radiotelevisione Italiana S.p.A.;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta di non avere ricevuto riscontro alle richieste formulate ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675, con le quali aveva chiesto di conoscere i propri dati personali contenuti "nel registro previsto dall´art. 31, comma 1, lettera a), della legge", nonché di essere informato sulla loro origine, sulla logica e sulle finalità del trattamento. L´interessato aveva chiesto anche che i dati fossero "immediatamente cancellati" dagli archivi del titolare del trattamento.

Con il ricorso ai sensi dell´art. 29 della medesima legge è stata ribadita la volontà di conoscere quanto richiesto ai sensi dell´art. 13 "con eventuale cancellazione" dei dati, ed è stato chiesto "un adeguato risarcimento" per il loro uso "superficiale e arbitrario", nonché per le spese sostenute per "vantare un diritto" riconosciuto dalla legge.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 4 aprile 2001 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., Direzione produzione abbonamenti, ha risposto con nota anticipata via fax il 10 aprile 2001, evidenziando che:

  • il registro generale dei trattamenti di cui all´art. 31 della legge n. 675 è tenuto dal Garante anziché dai singoli titolari del trattamento;
  • i dati personali del ricorrente (nome, cognome ed indirizzo) sono stati desunti dall´elenco telefonico;
  • il loro trattamento veniva svolto da RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. "relativamente al canone di abbonamento radiotelevisivo, in ottemperanza alla vigente convenzione stipulata con l´Amministrazione finanziaria";

RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. ha precisato la propria posizione con memoria del 18 aprile 2001 nella quale ha dedotto che:

  • la richiesta di accesso ai dati personali non sarebbe stata formulata nel rispetto dell´art. 17 del d.P.R. n. 501/1998, "non essendo stata accompagnata da alcun documento di riconoscimento idoneo a dimostrare l´identità dell´interessato";
  • le doglianze del ricorrente sarebbero del tutto generiche ed il Garante non avrebbe competenza in ordine al risarcimento dei danni;
  • il trattamento dei dati sarebbe stato effettuato da RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. in modo legittimo, in qualità di responsabile del trattamento designato dall´Amministrazione finanziaria.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

L´eccezione avanzata dal titolare del trattamento in relazione alle modalità di esercizio del diritto di accesso é infondata.

La legge n. 675 e il d.P.R. n. 501/1998 hanno configurato in modo agevole l´esercizio dei diritti di cui all´art. 13 della medesima legge senza imporre particolari formalità e prescrivendo al titolare del trattamento l´obbligo di adottare misure per semplificare l´accesso e ridurre i tempi delle risposte (v. provv. del Garante del 12 luglio 2000 relativo a trattamenti di dati in ambito RAI, in Bollettino "Cittadini e Società dell´informazione" n. 13, p. 38).

L´art. 17, comma 2, del medesimo d.P.R. dispone che "l´interessato deve dimostrare la propria identità, anche esibendo o allegando copia di un documento di riconoscimento".

L´esibizione di un documento di riconoscimento è una delle possibili modalità di dimostrazione dell´identità personale, né esclusiva, né obbligatoria, alla quale devono ritenersi equipollenti altri circostanze quali, ad esempio, la conoscenza personale dell´interessato o la sua identità comprovata da altri atti ed elementi in possesso del titolare del trattamento (v. provvedimenti del Garante del 14 e 26 marzo 2001 pubblicati nel Bollettino "Cittadini e Società dell´informazione", n. 18, pagg. 12 ss., riportato anche sul sito web www.garanteprivacy.it).

Spetta al titolare del trattamento, all´atto della ricezione di un´istanza ai sensi del citato art. 13 , chiedere all´interessato di dimostrare la propria identità che non risulti altrimenti comprovata.

Nel caso di specie ciò non è avvenuto. Il titolare del trattamento, che aveva inizialmente omesso di fornire un riscontro all´esercizio dei diritti ai sensi dell´art. 13, ha anche risposto al successivo invito ad aderire inoltrato da questa Autorità, senza sollevare alcuna obiezione in ordine all´identità dell´interessato e comunicando anzi i dati detenuti.

La menzionata istanza di esercizio dei diritti ai sensi dell´art. 13, a suo tempo proposta dal ricorrente, é da ritenersi quindi correttamente formulata e risulta legittima anche la successiva proposizione del ricorso.

Per quanto concerne il merito, il ricorso verte anzitutto su una richiesta di accesso a dati personali (e sulle correlate richieste di conoscere l´origine dei dati stessi, nonché la logica e le finalità del trattamento), accompagnata da una istanza di "eventuale" cancellazione.

In ordine a tali richieste va dichiarato non luogo a provvedere, avendo il titolare del trattamento fornito adeguata risposta con la citata nota del 10 aprile, precisando di aver preso atto delle dichiarazioni del ricorrente e di "aver provveduto a cancellare" i dati dell´interessato ("desunti dall´elenco telefonico") dall´archivio dei potenziali possessori di apparecchi televisivi.

Il ricorso è poi infondato per quanto riguarda le censure mosse al trattamento dei dati a fini di gestione e di riscossione del canone relativo al servizio radiotelevisivo.

Tale trattamento viene svolto da RAI S.p.A. in qualità di responsabile del trattamento di dati designato dall´Amministrazione finanziaria, in relazione a disposizioni normative e a convenzioni che il Garante ha esaminato in vari provvedimenti con i quali ha già segnalato a tali soggetti alcune modifiche necessarie per conformare i trattamenti di dati alla disciplina introdotta dalla legge n. 675/1996 ed ha aperto un procedimento di verifica in proposito (v. provv. del 13 dicembre 2000, pubblicato sul citato sito web del Garante).

Dalla documentazione acquisita nel corso del procedimento non risultano elementi che dimostrino illegittimità nei trattamenti svolti da RAI S.p.A.

La presente decisione non pregiudica né il diritto dell´interessato di accedere al registro dei trattamenti tenuto da questa Autorità sulla base delle notificazioni ricevute dai titolari di trattamento, né l´eventuale risarcimento di danni da chiedere dinanzi all´autorità giudiziaria, ove ne ricorrano i presupposti.

E´ infine determinato nella misura forfettaria di lire 200.000, di cui 50.000 per diritti, l´ammontare delle spese e dei diritti da porre a carico del titolare del trattamento in considerazione del non tempestivo riscontro all´istanza ai sensi dell´art. 13 avanzata dall´interessato.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in riferimento alle richieste volte a conoscere i dati personali del ricorrente, la loro origine, nonché le finalità e le modalità del trattamento;

b) rigetta il ricorso per la restante parte, nei termini di cui in motivazione;

c) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di lire 200.000, di cui 50.000 per diritti, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso posti a carico di RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. S.p.A., che dovrà liquidarli direttamente all´interessato.

Roma, 2 maggio 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli