g-docweb-display Portlet

Soggetti pubblici - Comunicazione e diffusione dati giudiziari dei dirigenti regionali - 18 marzo 1999 [39360]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

 [doc. web n. 39360]

Soggetti pubblici - Comunicazione e diffusione dati giudiziari dei dirigenti regionali - 18 marzo 1999

La legge n. 675/1996 non ostacola la comunicazione alla Commissione parlamentare d´inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia dei dati riguardanti i procedimenti giudiziari a carico di dirigenti regionali - ed equiparati - per reati contro l´Amministrazione o che comportano pene accessorie quali l´interdizione dai pubblici uffici.


Roma, 18 marzo 1999

Regione Siciliana
Presidenza
Direzione generale del personale
e dei servizi generali
Gruppo I - Personale della Regione
PALERMO


Oggetto : Inchiesta sulla dirigenza dell´Amministrazione regionale e degli enti dipendenti e/o vigilati dalla Regione. Richiesta informazioni e documentazione della commissione regionale istituita ai sensi della l.r. 14 gennaio 1991, n. 4


Il Garante ha esaminato con attenzione il quesito formulato, constatando che la legge n. 675/1996 non ostacola la comunicazione alla Commissione parlamentare d´inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia dei dati riguardanti i procedimenti giudiziari a carico di dirigenti regionali - ed equiparati - per reati contro l´ Amministrazione o che comportano pene accessorie quali l´interdizione dai pubblici uffici.

L´art. 27, comma 2, della legge n. 675 considera lecito lo scambio di dati tra soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda.

Questa disposizione va collegata all´art. 6 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 4, la quale demanda precisi compiti alla predetta Commissione e crea nei confronti degli organi dell´Amministrazione regionale e degli enti locali siciliani - o sottoposti alla vigilanza della Regione - l´obbligo di collaborare con la Commissione e di ottemperare alle sue richieste; pone, inoltre, a carico degli amministratori pubblici e dei predetti enti l´obbligo di "ottemperare alle richieste della Commissione e di fornire alla stessa ogni necessaria collaborazione ai fini dell´espletamento dei compiti a questa attribuiti" .

In questo quadro può certamente rientrare anche la comunicazione alla Commissione dei predetti dati, comunicazione che non richiede, allo stato, il rilascio di un´autorizzazione del Garante.

Si ricorda, peraltro, che per alcuni dei dati giudiziari ai quali si è fatto riferimento, in attuazione del combinato disposto degli artt. 24 e 41, comma 5, della legge 675, saranno previste entro l´8 maggio 1999 alcune garanzie aggiuntive per ciò che riguarda il loro trattamento.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

IL PRESIDENTE