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Attività giornalistica - Diritto di cronaca, essenzialità dell'informazione e personalità dei minori - 15 novembre 2001 [39596]

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 [doc web n. 39596]

Attività giornalistica - Diritto di cronaca, essenzialità dell´informazione e personalità dei minori - 15 novembre 2001

A seguito di alcune segnalazioni, il Garante ha rilevato numerose violazioni della legge n. 675/1996 e del codice di deontologia dei giornalisti da parte di organi di informazione (quotidiani ed emittenti televisive) attraverso la pubblicazione, o la messa in onda, di nomi e fotografie di minori e di persone estranee ai fatti oggetto della notizia. Il Garante ricorda che il diritto di cronaca deve essere esercitato nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione e sottolinea la necessità che il giornalista valuti, sotto la propria responsabilità, l´oggettivo interesse del minore alla diffusione dell´informazione che lo riguarda, al fine di salvaguardarne la personalità e l´armonico processo di maturazione.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Viste le segnalazioni presentate dall´Ordine dei giornalisti della Lombardia e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano;

Vista la documentazione in atti;

Visti gli atti d´ufficio e le osservazioni formulate ai sensi dell´art. 15 del regolamento n. 1/2000 , adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicano sulla G.U. n. 162 del 13 luglio 2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Sono pervenute a questa Autorità due segnalazioni relative a presunte violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali con riferimento ad alcuni articoli di giornale riguardanti il medesimo fatto di cronaca: la morte di una giovane ragazza minorenne uccisa a XY dal fidanzato, anch´esso di minor età.

In particolare, la prima segnalazione riguarda l´avvenuta pubblicazione, da parte del quotidiano KY, della fotografia della giovane studentessa morta. La seconda riguarda la pubblicazione, da parte del quotidiano WY, di alcuni stralci della perizia psichiatrica effettuata sul giovane accusato del delitto, disposta dal giudice nel corso del procedimento.

OSSERVA:

Come è noto, la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e il codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica dettano alcune norme volte ad introdurre un adeguato bilanciamento tra il diritto alla riservatezza dei soggetti cui si riferiscono i dati trattati e il diritto di cronaca e di libera manifestazione del pensiero.

Nel rispetto di tale bilanciamento, il codice introduce una specifica tutela a favore dei minori coinvolti in fatti di cronaca, privilegiando in questo caso l´esigenza di salvaguardare la sfera privata e la personalità dei minori stessi rispetto al diritto/dovere del giornalista di rendere conto degli accadimenti di pubblico interesse (art. 7 ).

La peculiare disciplina da ultimo menzionata trova fondamento nell´esigenza di preservare la crescita del minore -sia esso vittima o autore di un reato, oppure protagonista di altre delicate vicende- evitando, in particolar modo, che spettacolarizzazioni o strumentalizzazioni del suo caso di vita ne compromettano l´ordinario processo di maturazione e l´armonico sviluppo. Il rispetto di tale principio -che trova altresì espressione nella nota "Carta di Treviso" sul rapporto informazione-minori, espressamente richiamata dall´art. 7 del codice- deve pertanto condurre il giornalista a verificare con rigore la sussistenza di un rilevante interesse pubblico (da valutare in base al comma 3 del citato art. 7 ) o di un eventuale interesse del minore, tali da legittimare la pubblicazione di dati e immagini riferiti a quest´ultimo.

Sulla base di tali premesse si può pertanto osservare quanto segue.

La pubblicazione dell´immagine della giovane studentessa uccisa, anche se avvenuta in assenza di un consenso espresso in tal senso dai genitori, non sembra porsi in diretto contrasto con la normativa e con i principi ora richiamati.

La speciale tutela accordata ai minori in relazione alla diffusione dei dati da parte degli organi di informazione porta, per altro verso, a ritenere fondata la seconda segnalazione pervenuta a questa Autorità.

In particolare, gli articoli del quotidiano WY, oltre a riportare gli elementi identificativi del minore autore del delitto, arrivano addirittura a diffondere numerosi dettagli relativi allo stato di salute e alle condizioni psichiche dello stesso, attraverso la pubblicazione di ampi stralci della perizia medico-psichiatrica disposta d´ufficio dal giudice minorile.

Al riguardo, occorre evidenziare che le disposizioni dedicate ai minori sopra richiamate trovano applicazione, a maggior ragione, quando si pubblicano dati relativi allo stato di salute dei medesimi. Tali informazioni personali, infatti, attengono alla sfera più intima della persona. Pertanto, sia la legge n. 675/1996, sia il codice di deontologia più volte citati, introducono una specifica disciplina giuridica con riferimento alla loro eventuale comunicazione e diffusione.

In relazione al caso in esame, sarebbe stata dunque auspicabile da parte del quotidiano una maggiore aderenza ai principi della normativa richiamata e, in particolare, una più attenta tutela della riservatezza del giovane autore del delitto. Ciò al fine di offrire al medesimo l´opportunità di crescere e costruirsi un´identità libera da un così forte condizionamento derivante dalla vicenda che lo ha visto protagonista, nonché dalle peculiari condizioni personali e di salute che lo hanno segnato in quel momento della vita.

Alla luce di quanto sopra esposto, la pubblicazione degli stralci della perizia contenenti i dati sullo stato di salute del minore non risulta avvenuta nel rispetto della normativa vigente, anche in riferimento a quanto previsto dall´art. 13 del d.P.R. n. 448/1988 (Approvazione delle disposizioni su processo penale a carico di imputati minorenni) che vieta la pubblicazione di notizie e immagini idonee a consentire l´identificazione dei minorenni comunque coinvolti nel procedimenti penali.

Copia del presente provvedimento è inviata, per le opportune valutazioni, anche al competente Consiglio regionale del Ordine dei giornalisti.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. c) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, segnala all´editore e al direttore responsabile del quotidiano WY la necessità di conformare i trattamenti di dati personali relativi ai minori ai principi richiamati nel presente provvedimento, anche in relazione al loro ulteriore trattamento;

b) dispone l´invio di copia della presente al competente Consiglio regionale dell´Ordine dei giornalisti.

Roma, 15 novembre 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli