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Diritto di accesso - Dati sanitari e valutazioni cliniche contenuti nelle perizie medico-legali - 4 aprile 2001 [39801]

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 [doc web n. 39801]

Diritto di accesso - Dati sanitari e valutazioni cliniche contenuti nelle perizie medico-legali - 4 aprile 2001

Il Garante conferma nuovamente che le perizie medico-legali in ambito assicurativo possono contenere dati personali anche nella parte in cui il perito svolge alcune valutazioni soggettive relative all´infortunato.
Questi dati sono accessibili all´interessato. Tuttavia, in alcuni casi l´esercizio del diritto può essere temporaneamente differito se l´accesso può determinare un effettivo pregiudizio al diritto di difesa, pregiudizio che deve essere valutato caso per caso sulla base di concreti elementi forniti dal titolare del trattamento. Nel caso in esame il differimento è stato ritenuto giustificato in ragione di una particolare fase precontenziosa che poteva preludere ad un ravvicinato accertamento dei fatti in sede giudiziaria.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dalla Sig.a XY;

nei confronti di

SAI, Società Assicuratrice Industriale S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

La ricorrente lamenta di non avere ricevuto un riscontro positivo alla richiesta di accesso ai propri dati personali formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675, con particolare riferimento al contenuto integrale della perizia medico legale effettuata il 28 settembre 2000 dal medico di fiducia di SAI S.p.A. per accertare l´esistenza di postumi invalidanti derivati da un sinistro stradale del 22 dicembre 1999.

La ricorrente ha chiesto all´Autorità di intervenire per ottenere dal citato titolare del trattamento l´accesso a tutti i dati personali richiesti.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 13 marzo 2001 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, SAI S.p.A. ha risposto con nota anticipata via fax il 14 marzo 2001, precisando:

  • di essere disponibile a consegnare copia della perizia "con esclusione, però, della parte relativa alle valutazioni soggettive formulate" dal consulente;
  • di invocare tuttavia il temporaneo differimento del diritto di accesso, ai sensi dell´art. 14, comma 1, lettera e), della legge n. 675, in riferimento alla parte valutativa della perizia;
  • di rilevare come nel caso di specie sia "pacifico che sia in corso una controversia sulla liquidazione del sinistro" avendo già comunicato all´interessata, fin dal 25 settembre 2000, di non ritenere risarcibile il sinistro in questione, "proprio alla luce delle valutazioni" del medico fiduciario.

Tali eccezioni sono state precisate con memoria del 22 marzo 2001. In tale atto si evidenzia che:

  • SAI S.p.A., tramite l´ufficio sinistri di Piove di Sacco, avrebbe chiarito già nella predetta nota del 25 settembre 2000 di non poter formulare alcuna proposta risarcitoria, in quanto dall´accertamento medico legale non erano risultate "conseguenze di alcun genere";
  • la richiesta di differimento del diritto di accesso ai dati personali si giustificherebbe con la necessità "di disporre, nel corso dell´eventuale processo civile, della documentazione idonea a replicare alla pretesa" dell´interessata, consentendo al titolare del trattamento di disporre di un quadro documentale e probatorio completo per la propria azione difensiva;
  • alla luce delle considerazioni predette, la richiesta della ricorrente dovrebbe essere rigettata con attribuzione a suo carico delle spese del procedimento determinate forfettariamente.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul diritto di accesso a dati personali contenuti in una perizia medico legale, la quale è caratterizzata, come è noto, da una componente informativa e descrittiva preliminare, oltre che da una componente valutativa vera e propria.

Il ricorso non può essere accolto per quanto riguarda la richiesta di accesso alla parte valutativa della perizia mentre, con riferimento alle parti contenenti dati personali di tipo identificativo o comunque oggettivo, deve essere dichiarato non luogo a provvedere.

Le valutazioni peritali (secondo quanto già precisato da questa Autorità in varie decisioni e, in particolare, nei provvedimenti del 21 giugno e del 13 ottobre 1999, pubblicate nel Bollettino del Garante n. 11/12, pagg. 61-69), comprendono dati personali dell´interessato in quanto forniscono un insieme di elementi informativi, diretti e indiretti, sul soggetto interessato, sulle sue eventuali patologie, sul rapporto fra esse ed altri eventi di vita del medesimo, ecc. Si tratta quindi di dati rispetto ai quali può essere legittimamente prospettata un´istanza di accesso ai sensi della legge n. 675, che, come è noto, non richiede da parte dell´interessato l´enunciazione di specifiche ragioni poste a base della richiesta.

Va però esaminata, rispetto a tale richiesta, la possibilità di applicare (secondo quanto sostenuto da SAI S.p.A.) l´art. 14, comma 1, lettera e), della legge n. 675, che prevede il temporaneo differimento dell´esercizio dei diritti previsti dall´art. 13, limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle c.d. "indagini difensive" o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.

Come il Garante ha avuto modo di precisare più volte, la valutazione dell´esistenza di un effettivo pregiudizio ai sensi del citato art. 14, comma 1, lettera e), deve essere effettuata caso per caso e sulla base di concreti elementi forniti dal titolare del trattamento.

Nel caso di specie il titolare del trattamento ha fornito specifici elementi relativi alla particolare situazione di contrasto creatasi tra le parti in ordine alla esistenza stessa di conseguenze fisiche derivate dal sinistro, elementi che troverebbero specificazione proprio nelle risultanze della perizia medico legale.

Il Garante ritiene quindi che, alla luce della predetta situazione, si sia determinata una situazione temporanea nella quale occorre non pregiudicare l´esercizio del diritto di difesa da parte del titolare del trattamento, trattandosi di una particolare fase precontenziosa che, sulla base della documentazione in atti, potrebbe preludere ad un prossimo accertamento dei fatti in sede giudiziaria.

Tale situazione rende legittimo un differimento del diritto di accesso ai sensi del citato art. 14, con specifico riferimento ai giudizi espressi dal medico fiduciario di SAI S.p.A.

Tale limitazione è solo temporanea ed è collegata, come detto, all´esercizio del diritto di difesa.

Cessata la predetta situazione, il diritto di accesso può essere nuovamente esercitato e i dati dovranno essere integralmente comunicati all´interessato che li richieda.

Come ricordato nei richiamati provvedimenti del Garante, il citato art. 14 non può essere invece applicato ai dati di tipo identificativo, o aventi carattere oggettivo o comunque non incidenti sulle specifiche ragioni di tutela prospettate dal titolare del trattamento.

Con riferimento a questi particolari tipi di dati, SAI S.p.A., fin dalla nota del 14 marzo 2001, ha manifestato la propria disponibilità a comunicare tali dati alla ricorrente, nel rispetto delle modalità indicate dall´art. 23, comma 2, della legge n. 675. Al riguardo va quindi dichiarato non luogo a provvedere, sulla base del presupposto che SAI S.p.A. confermi a questa Autorità l´avvenuta comunicazione dei medesimi dati all´interessata entro il 30 aprile 2001.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte e della dichiarazione di non luogo a provvedere su una parte delle richieste della ricorrente, va disposta la compensazione delle spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in riferimento alla parte di perizia contenente elementi identificativi o aventi carattere oggettivo, o comunque non incidenti sulle specifiche ragioni di tutela prospettate dal titolare del trattamento, nei termini di cui in motivazione;

b) rigetta il ricorso per la restante parte nei termini di cui in motivazione;

c) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 4 aprile 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli