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Procedura sui ricorsi - Richiesta di aggiornamento dei dati personali - 11 gennaio 1999 [39833]

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 [doc. web n. 39833]

Procedura sui ricorsi  - Richiesta di aggiornamento dei dati personali - 11 gennaio 1999

 


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI


Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell´ ing. Claudio Manganelli, componenti;

esaminato il ricorso presentato dal Sig. ..., residente in ...

nei confronti di

Consiglio provinciale dell´ ordine dei consulenti del lavoro di ...

Vista la documentazione allegata;

PREMESSO:

1. Il ricorrente ritiene di non aver ricevuto positivo riscontro alla richiesta di "aggiornamento" dei propri dati personali trattati dal citato ordine professionale.

Più precisamente il ricorrente lamenta il fatto che il titolo professionale di consulente del lavoro sia sostituito sia nella tessera di riconoscimento, sia nelle comunicazioni postali dalla sigla " C.d.l".

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

2. In occasione dell´esame di altri ricorsi (si veda per esempio il provvedimento del Garante in data 16 ottobre 1997), questa Autorità ha ritenuto che:

a) in attesa dell´adozione del regolamento che deve dare piena attuazione all´art. 29 della legge n. 675/1996, tali atti possono essere qualificati come "reclami" ai sensi dell´art. 31 della stessa legge;

b) resta ferma la possibilità di dichiarare l´inammissibilità o la manifesta infondatezza degli atti presentati in questa fase come formali ricorsi qualora gli stessi non presentino i requisiti previsti dagli articoli 13 e 29 della citata legge n. 675.

3. Alla luce delle considerazioni sopra formulate, il ricorso in esame deve essere dichiarato manifestamente infondato.

La richiesta avanzata dal ricorrente non rientra infatti fra i diritti dell´interessato enunciati e tutelati dall´art. 13, comma 1, lettera c), della legge n. 675/1996.

Tale disposizione normativa attribuisce all´interessato il diritto ad ottenere l´aggiornamento, la rettificazione ovvero l´integrazione dei dati, ossia il diritto ad inserire tra le informazioni trattate elementi nuovi in sostituzione di quelli già posseduti (aggiornamento), a modificare dati erronei (rettificazione) o a fornire, qualora vi abbia interesse, dati ulteriori rispetto a quelli già posseduti (integrazione).

Nel caso di specie la sigla "C.d.l." è, con ogni evidenza, un´ abbreviazione del titolo "consulente del lavoro". La richiesta di esplicitazione di tale sigla non rientra fra i casi di aggiornamento o di rettifica nel senso proprio del termine (ipotesi tutelate appunto dal citato art. 13) in quanto riguarda una richiesta di chiarificazione di una informazione corretta ma esplicitata, in un determinato documento, mediante l´utilizzo, appunto, di una sigla abbreviata.

Per quanto concerne la tessera di riconoscimento, la stessa sigla "C.d.l." è da considerarsi sovrabbondante in quanto la qualifica professionale di consulente del lavoro emerge comunque dalla natura stessa del documento, dall´indicazione dell´ ente che la rilascia, nonché dai timbri ivi apposti.

In riferimento, invece, all´utilizzo della citata sigla sulle buste inviate all´interessato dal consiglio dell´ordine (dove pure compare un timbro che indica in modo completo l´ente emittente) non si ravvisa alcun interesse meritevole di tutela ad ottenere la trascrizione in forma estesa di tale abbreviazione, utilizzata per mere esigenze di praticità. Tale sigla fa, infatti, riferimento ad un dato che figura esatto, nella sostanza, nell´archivio del Consiglio provinciale dell´ ordine dei consulenti del lavoro di ... come è possibile constatare, ad esempio, dalla notifica di iscrizione dell´ interessato allo stesso Consiglio, in data 12 dicembre 1997, inoltrata in allegato al ricorso in oggetto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Garante dichiara manifestamente infondato il ricorso.

Roma, 11 gennaio 1999

IL PRESIDENTE
Rodotà