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Procedimento relativo ai ricorsi - Ricorso al Garante e informativa all'interessato - 21 novembre 2001 [40449]

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 [doc web n. 40449]

Procedimento relativo ai ricorsi - Ricorso al Garante e informativa all´interessato - 21 novembre 2001

Con il ricorso l´interessato non può lamentare ogni presunta violazione di principi contenuti nella legge n. 675/1996, come può invece avvenire attraverso segnalazioni o reclami, ma solo le violazioni dei diritti riconosciuti dall´art. 13, che abbiano costituito oggetto della relativa istanza preventivamente rivolta al titolare o al responsabile del trattamento (fattispecie di inammissibilità del ricorso contenente la richiesta volta ad accertare l´adempimento dell´obbligo di informativa).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. XY, in qualità di genitore della propria figlia minore XZ, nei confronti di Model Management e G.P. s.r.l. Gruppo Piramide;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il Prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

1. Il ricorrente, in qualità di genitore della figlia minore cui è pervenuta da parte della Model Management un messaggio pubblicitario riguardante una proposta di selezione per aspiranti modelle, lamenta di non aver ricevuto completo riscontro ad alcune richieste formulate ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996.

In particolare in una nota di riscontro inoltrata il 14 aprile 2000, Model Management aveva precisato di aver estratto il nominativo in questione da elenchi acquisiti, fra l´altro, da G.P. s.r.l. Gruppo Piramide, società cui l´interessato ha quindi inoltrato un´istanza ai sensi del citato articolo 13.

Nel ricorso poi presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 nei confronti di entrambe, il ricorrente ha sostenuto di aver ottenuto solo un parziale riscontro da parte dei titolari di trattamento. Ha quindi specificato di voler ottenere: a) da Model Management, informazioni relative al titolare, alle finalità e alle modalità del trattamento, nonché la comunicazione dell´origine dei dati e la prova dell´avvenuta informativa ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675/1996; b) da G.p. s.r.l. Gruppo Piramide, l´attestazione che la richiesta di cancellazione dei dati della figlia minore è stata portata a conoscenza di terzi ai quali i dati sono stati eventualmente comunicati e la prova dell´ avvenuta informativa.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 25 ottobre 2001, G.P. s.r.l. Gruppo Piramide ha inviato una memoria nella quale, dopo aver affermato di essere del tutto estranea e di non aver alcun rapporto con Model Management, ha precisato di non detenere dati personali della figlia minore del ricorrente e che l´unico dato detenuto sarebbe quello relativo all´utenza telefonica intestata al nucleo familiare della stessa, che peraltro sarebbe stato " ….. prudenzialmente inibito al …. trattamento e cancellato".

Nella propria memoria Model Management ha sostenuto di acquistare solitamente i dati da GP s.r.l. Gruppo Piramide, "come nel caso in esame", di aver utilizzato i dati in questione a fini pubblicitari, e di aver cancellato "fin dal gennaio 2000" tali dati a seguito della richiesta avanzata dal ricorrente.

Il ricorrente ha inoltre chiesto che le spese relative al ricorso siano poste a carico dei predetti titolari del trattamento.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

2. Preliminarmente va chiarito che il ricorso previsto dall´art. 29 della legge n. 675/1996 può essere presentato solo per la tutela di una precisa richiesta avanzata precedentemente ai sensi dell´art. 13 della stessa legge, al titolare o al responsabile del trattamento e da questi disattesa anche in parte.

Prima di presentare il ricorso, l´interessato deve quindi formulare le proprie richieste con riferimento ad uno o più diritti riconosciuti dall´art. 13 (accesso ai dati, conoscenza della loro origine, opposizione al trattamento per motivi legittimi, ecc.), nei confronti dei titolari o dei responsabili del trattamento. E ciò è avvenuto correttamente nel caso in questione come più avanti esplicitato.

Con il procedimento previsto dall´art. 29 non si può lamentare, invece, senza particolari formalità, ogni presunta violazione di principi della legge n. 675/1996, come può avvenire in caso segnalazioni e reclami. Va perciò dichiarato inammissibile il ricorso nella parte riguardante le richieste volte ad accertare l´adempimento dell´obbligo di informativa di cui all´art. 10 della legge n. 675.

3. Per quanto riguarda le richieste di cui all´art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996 avanzate nei confronti di Model Management, il ricorso va accolto parzialmente.

Nella risposta fornita con la nota dell´ 8 novembre 2001, il titolare del trattamento ha fornito un riscontro in ordine alla logica ed alla finalità su cui si basa il trattamento ed ha comunicato in forma intelligibile l´origine dei dati, ma non ha dato integrale riscontro all´istanza volta a conoscere esattamente gli estremi identificativi del titolare del trattamento, che per quanto concerne ad esempio la ragione sociale non appaiono altrimenti desumibili dalla carta intestata usata per la risposta al ricorrente (v., invece, quanto previsto dall´art. 13, comma 1, lett. b), della legge n. 675, in riferimento all´art. 7, comma 4, lett. a), b) ed h) della stessa legge).

4. Va poi dichiarato non luogo a provvedere per quanto riguarda le richiesta avanzate nei confronti del G.P. s.r.l. Gruppo Piramide specie con riferimento all´attestazione che la richiesta di cancellazione è stata portata a conoscenza di terzi ai quali i dati sono stati eventualmente comunicati o diffusi.

La società ha infatti fornito idoneo riscontro alla richiesta avanzata in proposito dal ricorrente, chiarendo di non detenere dati personali relativi alla figlia minore dello stesso e, di conseguenza, di non poter comunicare la cancellazione di tale dato a coloro i quali i dati sono stati eventualmente comunicati e diffusi.

5. Dalla documentazione acquisita in sede di ricorso sono peraltro emersi diversi profili meritevoli di autonomo accertamento, in particolare in relazione all´origine dei dati oggetto di trattamento, nonché ai rapporti intrattenuti fra i due titolari in ordine all´acquisizione di particolari basi di dati e alla liceità e correttezza del connesso trattamento.

Risulta quindi necessario disporre una autonoma verifica nell´ambito di un distinto procedimento, ai sensi dell´art. 31, comma 1, lettera b), della legge n. 675/1996, in relazione al trattamento di dati effettuato da entrambi i predetti titolari di trattamento.

6. In relazione alla parziale fondatezza del ricorso e considerato il limitato riscontro fornito dai due titolari alle richieste precedentemente avanzate dall´interessato, vanno poste a carico di ciascuno di essi le spese sostenute dal ricorrente il cui ammontare può essere congruamente determinato nella misura di lire 200.000, di cui lire 50.000 per diritti di segreteria, a carico di Model Management e di lire 150.000 a carico di G.P. s.r.l. Gruppo Piramide, tenendo conto degli adempimenti connessi alla redazione e alla presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI, IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile il ricorso per quanto riguarda le richieste avanzate dal ricorrente in relazione all´obbligo di informativa all´interessato;

b) accoglie in parte il ricorso per quanto riguarda la richiesta avanzata nei confronti di Model Management volta a conoscere gli estremi identificativi del titolare del trattamento, nei termini di cui in motivazione, e dispone che il predetto titolare comunichi all´interessato e a questa Autorità, entro il 15 gennaio 2002, tali informazioni;

c) dichiara ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso per quanto riguarda la richieste avanzate nei confronti di G.P. s.r.l. Gruppo Piramide;

d) dispone l´avvio nei confronti dei due predetti titolari del trattamento di un autonomo procedimento ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. b), della legge n. 675/1996, nei termini di cui in motivazione;

e) determina, ai sensi dell´art. 20, comma 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di lire 200.000, di cui lire 50.000 per diritti, posto a carico di Model Management e di lire 150.000 posto a carico di G.P. s.r.l. Gruppo Piramide, l´ammontare delle spese e dei diritti del ricorso.

Roma, 21 novembre 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli