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Telecomunicazioni - Il titolare del trattamento deve agovolare l'accesso ai dati anche se conservati in modo disorganico - 8 giugno 2000 [40473]

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 [doc. web n. 40473]

Telecomunicazioni - Il titolare del trattamento deve agovolare l´accesso ai dati anche se conservati in modo disorganico - 8 giugno 2000

La legge garantisce il diritto di accedere anche ai dati personali non ancora registrati (art. 13, comma 1, lett. c),n. 1) legge n. 675/1996) oltreché, ovviamente, ai dati disseminati in più luoghi o archivi, ovvero conservati in modo disorganico (casi in riferimento ai quali l´art. 17, comma 9, del D.P.R. n. 501/1998 impone al titolare del trattamento di adottare opportune misure per agevolare l´accesso, tenendo presente la definizione di "dato personale" contenuta nell´ art. 1 della legge).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell´ing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dai sig.ri ... nei confronti della ...;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del D.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni in atti formulate dall´Ufficio ai sensi dell´art. 7, comma 2, lett. a), del D.P.R. n. 501/1998, con nota a firma del Segretario generale;

RELATORE l´ing. Claudio Manganelli;

PREMESSO:

I ricorrenti hanno presentato ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 per ottenere dalla società resistente la comunicazione di alcuni dati di traffico telefonico in entrata e in uscita relativi ad alcune utenze fisse intestate al sig. ..., suocero della sig.ra ..., relativamente al periodo dal giugno del1997 all´8 aprile 1998, data in cui sono state disattivate.

La comunicazione di tali dati è stata chiesta dal difensore della sig.ra ..., persona offesa dal reato in un procedimento penale, con un´istanza, formulata da entrambi i ricorrenti ai sensi dell´art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, in materia di indagini difensive per l´esercizio del diritto alla prova, nonché con una successiva nota sottoscritta da tale difensore il 28 maggio 1999, che nel replicare al riscontro negativo fornito dalla società resistente ha formulato alcune osservazioni sui rapporti tra i limiti posti in materia dal d.lg. n. 171/1998 e l´esigenza di difesa, in sede giudiziaria, della propria assistita (note prodotte dai ricorrenti in sede di regolarizzazione del ricorso).

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità, la società ha comunicato agli interessati l´intendimento di non voler aderire alla richiesta formulata ai sensi del citato art. 38 disp. att. c.p.p. Con successiva memoria, ha poi evidenziato, in particolare, che:

a) il ricorso sarebbe inammissibile, per carenza dei requisiti previsti dall´art. 18 del D.P.R. n. 501/1998 in riferimento all´indicazione del provvedimento richiesto, alla data dell´istanza precedentemente avanzata al responsabile del trattamento e agli elementi posti a fondamento della domanda;

b) alle richieste dei ricorrenti la società avrebbe già risposto con note allegate alla medesima memoria;

c) la richiesta di acquisizione dei dati parrebbe volta all´esercizio di un eventuale diritto di difesa da parte di uno dei ricorrenti, che non sarebbe, però, intestatario delle utenze telefoniche (la sig.a ...) e non avrebbe quindi il diritto di accedere ai dati dell´abbonato sig. ... (il quale, a sua volta, pur avendo sottoscritto le richieste e il ricorso, non sarebbe titolare di alcun diritto nella sede processuale penale alla quale si è fatto riferimento);

d) relativamente ai dati delle chiamate in entrata, vi sarebbe un´esigenza di tutelare la riservatezza degli abbonati chiamanti, per cui tali dati potrebbero essere comunicati "previo ordine del giudice" e, comunque, tali dati potrebbero essere ricavati dal fornitore del servizio telefonico "a seguito di una procedura di elaborazione tecnicamente complessa ed onerosa, nell´ordine di centinaia di milioni" (di cui ha illustrato in termini generali le modalità);

e) le norme della legge n. 675 sui presupposti di liceità del trattamento e della comunicazione dei dati personali, richiamate dai ricorrenti a supporto delle proprie richieste, non farebbero sorgere in capo al titolare del trattamento "alcun obbligo giuridico di adempimento". Tale obbligo, considerato quanto illustrato nella memoria della società, non potrebbe essere fatto derivare neanche dall´art. 38 disp. att. c.p.p., che non attribuirebbe al difensore "alcun potere idoneo a costringere terzi a fornire le informazioni che vengono richieste";

f) la richiesta ai sensi del menzionato art. 38 non sarebbe comunque stata "motivata in maniera sufficiente a far ritenere operative, per esigenze di indagine, le norme di cui agli artt. 12, 20, 21 e 22 della legge n. 675/1996";

g) per tali motivi, il ricorso andrebbe comunque rigettato, con liquidazione delle spese a carico dei soccombenti.

Nel corso dell´audizione svoltasi presso l´Ufficio del Garante, i ricorrenti hanno contestato le deduzioni della società resistente circa le carenze della richiesta da loro precedentemente avanzata, ed hanno precisato, in particolare, che la stessa sarebbe motivata dalla necessità di procedere ad investigazioni difensive ai sensi dell´art. 38 disp. att. c.p.p. Hanno pertanto insistito nelle proprie richieste, chiedendo al Garante di compensare le spese del procedimento stante la genericità delle risposte fornite dalla .... S.p.A..

Dal canto suo la società resistente, nel confermare quanto dedotto in memoria (anche in ordine alla determinazione delle spese), ha ribadito che nel ricorso non sarebbero stati "in alcun modo precisati i motivi posti a fondamento della domanda, che non può essere assolutamente identificata nella generica circostanza delle attività di investigazioni penali".

2. Il ricorso è inammissibile.

Il procedimento previsto dall´art. 29 della legge n. 675/1996 e dagli artt. 18, 19 e 20 del D.P.R. n. 501/1998 ha caratteri particolari in quanto, con il ricorso che lo introduce, non si può lamentare senza particolari formalità ogni qualsivoglia violazione delle disposizioni normative sulla tutela dei dati personali che può essere semmai rappresentata nelle segnalazioni e nei reclami che possono essere rivolti al Garante.

Il ricorso al Garante può essere infatti presentato solo in relazione ad una precisa richiesta ai sensi dell´art. 13 della stessa legge al titolare o al responsabile del trattamento, e da questi disattesa anche in parte.

Prima di presentare il ricorso, l´interessato deve quindi formulare le proprie richieste con riferimento ad uno o più dei diritti riconosciuti dal citato art. 13 (accesso ai dati, conoscenza della loro origine, opposizione al trattamento per motivi legittimi, ecc.), nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento, ed attendere almeno cinque giorni dalla data della loro presentazione.

La proposizione immediata del ricorso al Garante è possibile nella sola ipotesi in cui il decorso del tempo necessario per interpellare il titolare o il responsabile "esporrebbe taluno a pregiudizio imminente e irreparabile". Di questa evenienza non vi è invece cenno nel ricorso il quale è basato unicamente su una precedente richiesta formulata nei confronti di ... che non reca alcun riferimento, anche indiretto, ai diritti di cui al citato art. 13.

In tale richiesta, il difensore di uno dei ricorrenti (la sig.ra ..., interessata a far valere i propri diritti in un procedimento penale) si è limitato, infatti, a chiedere accesso ai dati relativi al traffico di alcune utenze telefoniche intestate all´altro ricorrente (il sig. ..., che riveste appunto la qualità sia di abbonato sia di interessato: v. rispettivamente gli artt. 1, comma 1, lett. a) del d.lg. n. 171/1998 e 1, comma 2, lett. f), della legge n. 675/1996 ), con specifico riferimento, però, alla facoltà di raccogliere elementi di prova a fini investigativi ai sensi dell´art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

Prima di presentare ricorso al Garante, l´abbonato interessato (o la persona fisica che agisce su suo incarico, previo conferimento, per iscritto, di delega o procura, da esibire o allegare in copia alla richiesta: v. gli artt. 13, comma 4, legge n. 675 e 17, comma 2, D.P.R. n. 501/1998), avrebbe dovuto invece esercitare direttamente il diritto di accesso ai dati che riguardano le proprie utenze telefoniche ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, proponendo poi ricorso solo in caso di inerzia o rigetto di tale specifica richiesta.

Come già detto, tale richiesta non figura né nella originaria richiesta, sottoscritta da entrambi i ricorrenti e avanzata dal loro difensore ai sensi del citato art. 38 disp. att. c.p.p. (per individuare "elementi di prova in favore dei propri assistiti"), né nella successiva nota inviata dal medesimo difensore il 28 maggio del 1999, con la quale quest´ultimo ribadisce la precedente richiesta, limitandosi a richiamare alcune disposizioni della legge n. 675/1996, diverse dal citato art. 13 in tema di diritti dell´interessato, al solo scopo di dimostrare che i limiti posti dal d.lg. n. 171/1998 in materia di accesso ai dati sul traffico e sulla fatturazione non sarebbero applicabili nell´ipotesi in cui il loro trattamento sia "necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all´art. 38 …".

Una richiesta ai sensi del citato art. 38 può permettere di ottenere la comunicazione "in chiaro" dell´intera sequenza dei numeri telefonici composti, senza il mascheramento delle ultime cifre (art. 20, comma 1, lett. g), l. n. 675/1996: cfr. provvedimenti del Garante del 5 ottobre 1998 e 5 ottobre 1999 , in "Cittadini e Società dell´Informazione", 1998, n. 6, p. 101 ss. e n. 10, p. 51 ss), ma non crea nel titolare del trattamento destinatario della richiesta un obbligo di adempiere ed è, comunque, inidonea a giustificare un ricorso ai sensi dell´art. 29 .

L´inammissibilità del ricorso lascia impregiudicato il diritto di far valere in altra sede ulteriori istanze, in merito alle quali la legge n. 675/1996 non ha attribuito competenze al Garante, e non preclude inoltre all´abbonato di esercitare i diritti di cui all´art. 13 nei termini sopra indicati.

A tale riguardo, poiché la controversia riguarda una particolare categoria di dati relativa al traffico telefonico, in entrata va evidenziato che la legge garantisce il diritto di accedere anche ai dati personali non ancora registrati (art. 13, comma 1, lett. c), n. 1) legge n. 675/1996) oltreché, ovviamente, ai dati disseminati in più luoghi o archivi, ovvero conservati in modo disorganico (casi in riferimento ai quali l´art. 17, comma 9, del D.P.R. n. 501/1998 impone al titolare del trattamento di adottare opportune misure per agevolare l´accesso, tenendo presente la definizione di "dato personale" contenuta nell´ art. 1 della legge). L´accesso non potrebbe invece riguardare dati personali non raccolti o che divengono materialmente esistenti solo a seguito di una specifica attività creativa notevolmente complessa e che potrebbe essere realizzata solo con la collaborazione di altri soggetti. Tali valutazioni vanno ovviamente condotte caso per caso, nel quadro delle condizioni tecniche del settore.

Considerata infine la complessità del caso e la particolarità della questione giuridica esaminata, con riferimento ai rapporti tra le modalità di esercizio dei diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996 e la disciplina sui dati relativi al traffico e alla fatturazione nei servizi telefonici (artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 171/1998), si ritiene necessario compensare tra le parti le spese del procedimento.

CIÒ PREMESSO:

a) dichiara inammissibile il ricorso ai sensi dell´art. 19 del D.P.R. n. 501/1998;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 8 giugno 2000

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Manganelli

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli