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Lavoro e previdenza sociale - Annotazione su un documento matricolare di un provvedimento del giudice penale - 6 febbraio 2001 [40615]

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 [doc web n. 40615]

Lavoro e previdenza sociale - Annotazione su un documento matricolare di un provvedimento del giudice penale - 6 febbraio 2001

A fini di gestione del rapporto di lavoro di un militare è lecito menzionare nel documento matricolare eventuali decisioni di un giudice penale. In base ad una norma speciale l’interessato può peraltro chiedere l’”annullamento” dell’iscrizione se gli è stato riconosciuto il beneficio della non menzione nei certificati del casellario giudiziale chiesti da privati.

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo, e dell’ing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dal Sig. XY, rappresentato e difeso dall´avv. Ignazio Serra presso il quale ha eletto domicilio;

nei confronti di

Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare;

Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;


Relatore il prof. Ugo De Siervo;

PREMESSO:

Il ricorrente, ufficiale della Marina militare in servizio presso XZ, lamenta che nella copia del documento matricolare chiesto dal medesimo Ispettorato alla Direzione generale per il personale militare, per espletare una pratica stipendiale, sia stata riportata un’annotazione relativa ad una decisione adottata nei suoi confronti dal giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale militare di Palermo.

A giudizio del ricorrente l´annotazione sarebbe illegittima in quanto nel provvedimento giudiziario sarebbe stato riconosciuto il beneficio della non menzione della pena inflitta; pertanto, non avrebbe dovuto darsi luogo alla comunicazione e diffusione di dati a terzi in violazione degli artt. 20 e 24 della legge n. 675.

L´interessato fa presente di essersi rivolto fin dal febbraio 2000 alla Direzione generale del personale militare del Ministero della difesa con un´istanza alla quale non sarebbe stato dato riscontro. Chiede quindi che l´Autorità intervenga "affinché sia ripristinata la legalità e siano rispettate le norme in vigore con specifico provvedimento" nei suoi confronti e "con opportuna direttiva per la gestione corretta dei dati personali nell´ambito delle forze armate".

CIÓ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Va anzitutto verificato se la proposizione del ricorso sia avvenuta nel rispetto delle modalità previste dall´art. 29, comma 2, della legge n. 675.

Al riguardo si rileva che agli atti del ricorso risulta copia di una lettera raccomandata inoltrata alla competente Direzione generale nella quale l´interessato, pur non citando espressamente l´art. 13, comma 1, lettera d), della legge n. 675 , manifesta chiaramente la volontà di opporsi al trattamento dei dati personali contenuti nel documento matricolare. Il successivo ricorso ribadisce tale richiesta chiedendo una verifica dei trattamenti di questo tipo nell´ambito delle Forze armate.

Dal punto di vista dei requisiti formali, il ricorso è quindi rispondente alle prescrizioni di cui al citato art. 29 ed all´art. 18 del d.P.R. n. 501/1998.

Ciò premesso, il ricorso risulta infondato.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente la richiesta del documento matricolare da parte dell´ufficio presso il quale lo stesso presta servizio, nonché il successivo invio di tale documento da parte della competente Direzione generale, non hanno dato luogo ad una operazione di comunicazione di dati, né, tantomeno, di diffusione.

Nel caso di specie si è svolta invece un´attività di utilizzo interno all’amministrazione militare di dati che sono stati trattati da parte di organi e uffici in relazione alle proprie competenze e per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

Non è poi ravvisabile l´asserita violazione dell´art. 24 della legge n. 675. Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 (che le singole amministrazioni devono attuare mediante norme di natura regolamentare) rende infatti lecito il trattamento dei dati personali relativi ai provvedimenti giudiziari menzionati dall’art. 24 della legge n. 675/1996 effettuato per finalità di gestione del rapporto di lavoro (art. 9 d.lg n. 135/1999 ).

Peraltro, la constatata liceità del trattamento non preclude (come segnalato dal titolare del trattamento) che a richiesta dell´interessato si possa applicare l´art. 28 del r.d. 24 agosto 1941, n. 1236 in materia di annotazioni matricolari, che prevede l´"annullamento" delle iscrizioni nello stato matricolare derivate da condanne penali qualora sia stato riconosciuto il beneficio della non menzione sui certificati del casellario giudiziale "spediti a richiesta dei privati".

PER QUESTI MOTIVI:

il Garante dichiara infondato il ricorso.

Roma, 6 febbraio 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
De Siervo

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli