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Dati relativi allo svolgimento di attività economiche - Appalti pubblici e documentazione delle forniture effettuate - 27 giugno 2001 [40667]

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 [doc web n. 40667]

Dati relativi allo svolgimento di attività economiche - Appalti pubblici e documentazione delle forniture effettuate

Il "Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture" prevede che le imprese concorrenti alle gare possano dimostrare le proprie capacità tecniche attraverso l´allegazione di diversi documenti, tra i quali compare anche l´elenco delle principali forniture effettuate durante gli ultimi tre anni, con il corrispettivo importo, data e destinatario. In sede di partecipazione alla gara, una società può pertanto comunicare dati riferiti ad altra società con la quale ha intrattenuto rapporti commerciali, relativi allo svolgimento di attività economiche.
Non merita accoglimento, pertanto, in assenza di "motivi legittimi", la richiesta di opposizione al trattamento dei dati personali dell´interessato.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dottor Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il reclamo presentato da Eurocolumbus s.r.l.;

nei confronti di

C.A.T. di Corsini G. & C. S.p.A.;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

VISTA la documentazione in atti;

PREMESSO:

Eurocolumbus s.r.l. lamenta che C.A.T. di Corsini G. & C. S.p.A. avrebbe illegittimamente comunicato a terzi alcuni dati personali che la riguardano raccolti nel corso di rapporti contrattuali intercorsi in passato fra le due società. In particolare la società C.A.T., in occasione dello svolgimento di gare per la fornitura di materiale sanitario, avrebbe incluso informazioni relative a Eurocolumbus s.r.l. "nelle referenze e nella documentazione di gara, creando turbativa".

La reclamante ha segnalato di essersi formalmente opposta al trattamento dei propri dati personali da parte della società C.A.T., tranne che per le "normali attività commerciali", affermando di considerare ogni comunicazione dei dati stessi alla stregua di una violazione della legge n. 675/1996.

A tale istanza, ed al successivo invito a fornire un riscontro formulato da questa Autorità, il titolare del trattamento ha risposto sostenendo che:

  • l´interessato non avrebbe a suo tempo esercitato alcuno dei diritti riconosciuti dall´art. 13 della legge n. 675, limitandosi a manifestare una generica opposizione al trattamento dei propri dati;
  • la comunicazione delle informazioni relative a Eurocolumbus s.r.l. sarebbe avvenuta verso soggetti pubblici ai fini della partecipazione a gare d´appalto e secondo le prescrizioni del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;
  • la preventiva informativa all´interessato sarebbe stata fornita per iscritto;
  • sarebbero stati comunicati ad alcuni enti pubblici, a fini di partecipazione a gare d´appalto, solo gli estremi di talune forniture effettuate a favore di Eurocolumbus s.r.l., senza chiedere a tal fine il consenso di tale società poiché la legge n. 675 ne escluderebbe la necessità, trattandosi di dati personali relativi allo svolgimento di attività economiche.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

Il reclamo presentato da Eurocolumbus s.r.l., che va qualificato come tale in conformità ai principi affermati nel provvedimento del Garante del 16 ottobre 1997 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Garante "Cittadini e Società dell´Informazione", n. 2, pag. 71 ss.), non è fondato.

Dalla documentazione acquisita nel corso del procedimento non risultano infatti profili di illiceità, ai sensi dell´art. 20, comma 1, della legge n. 675, della contestata comunicazione di dati personali del ricorrente, effettuata dalla C.A.T. di Corsini G. & C. S.p.a.

La società C.A.T. ha anzitutto prodotto per la partecipazione alle gare in questione propria documentazione contabile contenente dati personali di natura economica riferiti alla stessa. Inoltre, i dati più specificamente oggetto di contestazione e riferiti alla società reclamante, sono dati relativi allo svolgimento di attività economiche della stessa, per i quali, ai sensi del citato art. 20 comma 1, lettera e), della legge n. 675, non occorre la previa acquisizione del consenso.

Va altresì rilevato che il d. lg. 24 luglio 1992 n. 358, recante il "Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture", prevede che le imprese concorrenti alle gare possano dimostrare le proprie capacità tecniche attraverso l´allegazione di diversi documenti, tra i quali compare anche l´elenco delle principali forniture effettuate durante gli ultimi tre anni, con il corrispettivo importo, data e destinatario (art. 14, comma 1, lett. a)).

Nel bando di gara indetta dal Reparto autonomo centrale della Guardia di Finanza, oggetto di particolare attenzione nel reclamo, era appunto previsto che le ditte interessate, per essere invitate, dovessero far pervenire la documentazione di cui alla predetta norma.

In relazione a quanto osservato, non risultano "motivi legittimi" che giustifichino l´opposizione al trattamento dei dati personali dell´interessato, ai sensi dell´art. 13, comma 1, lett. d), della legge n. 675/1996, restando comunque impregiudicato - malgrado l´esclusione del consenso - l´obbligo per la società C.A.T. di utilizzare in futuro i dati personali di Eurocolumbus s.r.l., sempre in modo lecito e corretto e sulla base di un´idonea informativa redatta nel rispetto dell´art. 10 della legge n. 675.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara infondato il reclamo.

Roma, 27 giugno 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli