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Ordinamento giudiziario - Trattamento dei dati da parte dell'Ufficio per la mediazione penale del Tribunale di Milano, per l'accertamento della pe...

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 [doc. web n. 40675]

Ordinamento giudiziario - Trattamento dei dati da parte dell´Ufficio per la mediazione penale del Tribunale di Milano, per l´accertamento della personalità dei minori - 17 febbraio 2000

Il trattamento dei dati effettuato dall´Ufficio per la mediazione penale di Milano risulta effettuato per finalità lecite riconducibili all´attuazione degli artt. 9 e 28 del d.P.R. n. 448/1998, i quali, rispettivamente, permettono agli uffici giudiziari interessati di avvalersi della collaborazione di esperti per accertare la personalità dei minori e di promuovere la conciliazione di questi con le persone offese dal reato.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell´ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA la legge 31 dicembre 1996 n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la segnalazione inviata dall´Avv. ........... di Milano, pervenuta il 31 gennaio 2000;

VISTI gli atti d´ufficio;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 7, comma 2, lettera a) del d.P.R. 31 marzo 1998 n. 501;

RELATORE il prof. Ugo De Siervo;

PREMESSO:

L´Avv. .......... di Milano ha inviato una segnalazione al Garante chiedendo di conoscere se l´Ufficio per la mediazione penale della stessa città rientri tra le categorie di soggetti legittimati, in base alla legge n. 675/1996, ad accedere a dati personali relativi a minori e alle loro famiglie collegati ad indagini penali e comunicati dall´autorità giudiziaria. Ha chiesto altresì di conoscere se gli enti che hanno costituito tale Ufficio hanno interessato l´Autorità riguardo all´attività svolta. Ha allegato a tale fine una nota-tipo che i magistrati della Procura della repubblica presso il locale Tribunale per i minorenni inviano a questi ultimi, nonché alle relative famiglie e difensori, per invitarli ad incontri di mediazione aventi base consensuale e confidenziale nei quali, alla presenza di esperti, viene ricercata la possibilità di un accordo con le persone offese dai reati.

In data 8 febbraio 2000 l´Ufficio per la mediazione penale di Milano ha inviato una memoria sulle finalità e sulla natura giuridica dell´Ufficio stesso, allegando vari documenti sul genere di attività svolta e sul trattamento dei dati personali. La documentazione acquisita offre quindi idonei elementi di valutazione e permette di valutare il caso nei termini di seguito illustrati.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il trattamento dei dati effettuato dall´Ufficio per la mediazione penale di Milano risulta effettuato per finalità lecite riconducibili all´attuazione degli artt. 9 e 28 del d.P.R. n. 448/1998, i quali, rispettivamente, permettono agli uffici giudiziari interessati di avvalersi della collaborazione di esperti per accertare la personalità dei minori e di promuovere la conciliazione dei minori stessi con le persone offese dal reato.

Il citato Ufficio è stato costituito su iniziativa di più soggetti pubblici in base ad un protocollo di intesa. La struttura presenta perciò caratteristiche peculiari tali da collocare l´Ufficio stesso nella sfera degli organismi pubblici che operano per finalità di assistenza sociale specie in favore di minori.

Questi ultimi possono trattare lecitamente dati di carattere personale per il perseguimento delle 50.proprie funzioni istituzionali, e possono trattare anche dati di natura sensibile osservando le garanzie previste dalla legge n. 675/1996, dal d.lg. 11 maggio 1999, n. 135 relativo alle pubbliche amministrazioni, nonché l´autorizzazione che il Garante ha rilasciato di recente relativamente ad alcune rilevanti finalità di interesse pubblico non ancora specificate sul piano legislativo (v. provv. del 30 dicembre 1999 - 13 gennaio 2000, in Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2000).

Nel caso oggetto del quesito, poi, la titolarità del trattamento dei dati è stata riconosciuta dal Ministero della giustizia - Ufficio centrale per la giustizia minorile, che con proprio provvedimento del 13 agosto 1998 ha designato il direttore del Centro per la giustizia minorile di Milano quale responsabile del trattamento nell´ambito territoriale di competenza del Centro stesso, anche per ciò che riguarda i trattamenti gestiti in collaborazione con amministrazioni locali.

Tra le disposizioni successivamente impartite da tale Centro nella veste di responsabile del trattamento figura poi anche la formale prescrizione rivolta al coordinatore dell´Ufficio di mediazione penale per ciò che riguarda la necessaria individuazione del personale incaricato all´accesso per la gestione e il trattamento dei dati personali (cfr. nota n. 10057/S.G. del 15 gennaio 2000, prodotta in atti).

Così ricostruito il caso di specie, va disposto che alla segnalazione pervenuta non sia dato ulteriore corso.

Roma, 17 febbraio 2000

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
De Siervo

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli