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Settore del credito e assicurativo - Integrale comunicazione dei dati all'interessato quando cessano le esigenze di tutela previste dall'art. 14 d...

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[doc. web n. 40847]

Settore del credito e assicurativo - Integrale comunicazione dei dati all´interessato quando cessano le esigenze di tutela previste dall´art. 14 della legge n. 675 - 30 dicembre 1999

Una volta che sono cessate le esigenze di tutela di cui all´art. 14 della legge n. 675, il diritto di accesso ai dati può riespandersi e i dati dovranno essere integralmente comunicati all´interessato che li richieda.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell´ing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal Sig. … ……. ……; nei confronti di un titolare del trattamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal Segretario generale ai sensi dell´art. 7, comma 2, lettera a), del d.P.R. 31 marzo 1998 n. 501;

RELATORE il prof. Ugo De Siervo;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta di non avere ricevuto riscontro ad una domanda di accesso ai propri dati personali formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675, con la quale aveva chiesto di ottenere da …... la comunicazione dei propri dati personali contenuti nella perizia medico legale a suo tempo redatta dal dott. …. …., fiduciario di ……..

Tale perizia era stata disposta nell´ambito del procedimento di valutazione di un sinistro (di cui il signor …. era rimasto vittima durante un intervento chirurgico) aperto su denuncia dell´Azienda per i servizi sanitari n. ... (azienda da cui dipendeva il personale sanitario autore dell´intervento), in forza di un contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato dalla stessa ASL.

Il ricorrente ha così inoltrato al Garante il ricorso chiedendo che sia riconosciuto il proprio diritto a conoscere i dati personali contenuti nella predetta perizia medico legale, di cui chiede appunto l´invio al proprio "domicilio".

In particolare il ricorrente ha precisato che sulla vicenda "è in corso causa civile presso il Tribunale di …. contro l´Azienda ……. per responsabilità medica, non è in corso nessuna causa penale, sono decaduti i termini per l´avvio di una qualsiasi azione penale…". Inoltre, nel caso di specie, non potrebbe essere applicato l´art. 14, comma 1, lettera e), della legge n. 675, che prevede un differimento temporaneo del diritto di accesso, limitatamente al periodo di tempo in cui la conoscenza dei dati da parte dell´interessato può arrecare pregiudizio allo svolgimento delle "indagini utili alla difesa".

Tale disposizione non potrebbe trovare applicazione, a giudizio del ricorrente, in quanto sarebbe trascorso il tempo strettamente necessario allo svolgimento di dette indagini, "non potendo più essere modificata la situazione oggetto delle ricerche".

All´invito ad aderire spontaneamente alle richieste del ricorrente, formulato il …. ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, …..ha risposto con nota del …, precisando le ragioni del diniego opposto all´istanza di accesso ed evidenziando, fra l´altro, che:

  • sul piano generale, le valutazioni (e fra queste quelle di tipo medico legale) sarebbero sottratte al diritto di accesso in quanto opinioni riconducibili al pensiero del loro autore;
  • l´eventuale loro comunicazione sarebbe altresì incostituzionale in quanto lesiva del diritto alla libertà di pensiero e alla riservatezza del loro autore;
  • l´esistenza di un controversia giudiziaria fra il ricorrente e l´Azienda ….., sottoposta all´esame del Tribunale di ….., costituirebbe inoltre, ai sensi del citato art. 14, una circostanza ostativa all´esercizio del diritto di accesso. " La società assicurativa, infatti, per le condizioni di polizza e ai sensi dell´art. 1917 codice civile, è obbligata a tenere indenne l´assicurato…" ed è pertanto interessata all´esito della lite nella quale potrebbe essere pregiudicato un proprio sostanziale diritto difensivo;
  • …… S.p.a. aveva peraltro manifestato la propria disponibilità a comunicare, tramite un medico di fiducia del ricorrente, la parte della relazione non rilevante per le esigenze difensive della stessa, ma l´interessato non avrebbe dato seguito a tale disponibilità.

In data .. dicembre …., l´avv. ….., per conto di ….., ha presentato poi una memoria evidenziando che:

  • la richiesta di accesso (erroneamente formulata nei confronti di ….. in quanto "responsabile" del trattamento, mentre la stessa ….. riveste la figura di "titolare" del trattamento) riguardava dati idonei a rivelare lo stato di salute: ai sensi dell´art. 23, comma 2, la comunicazione dei dati ritenuti ostensibili dall´impresa doveva quindi avvenire per il tramite di un medico che l´interessato, su invito di ………, non avrebbe indicato;
  • le annotazioni del medico legale non costituirebbero dati "personali" nel senso proprio del termine. Si tratterebbe, piuttosto, di giudizi "formulati a fini meramente interni e con un intrinseco carattere riservato", ai quali non potrebbe neppure applicarsi il diritto di far correggere i dati tutelato dal medesimo art. 13;
  • il ricorso sarebbe comunque infondato in quanto ricorrono gli estremi per applicare l´art. 14, comma 1, della legge. Risulterebbe infatti con evidenza la volontà del ricorrente di utilizzare detta relazione "nella sede processuale a vantaggio proprio e a pregiudizio della odierna resistente";
  • in particolare la relazione redatta dal medico fiduciario di ….. contiene "elementi la cui produzione in giudizio potrebbe pregiudicare gli interessi della compagnia assicuratrice (sulla quale in concreto si ripercuoterebbero le conseguenze patrimoniali di un riconoscimento di responsabilità dell´Azienda sanitaria assicurata) nel giudizio in corso o eventualmente anche in altro successivo giudizio, che la dovesse vedere in futuro contrapposta all´assicurata Azienda sanitaria in relazione alla operatività e ai limiti del contratto di assicurazione o anche al danneggiato".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Devono essere anzitutto considerate le obiezioni avanzate da …. S.p.A., relative alla ricomprensione nella nozione di dato personale delle informazioni contenute nelle perizie del tipo di quelle oggetto del ricorso.

Al riguardo il Garante si è già espresso, rimarcando come l´espressione "dato personale" comprenda ogni notizia, informazione o elemento che abbia un´efficacia informativa tale da fornire un contributo di conoscenza rispetto ad un soggetto identificato o identificabile. E ciò in riferimento sia ad informazioni oggettivamente caratterizzate, sia a giudizi, analisi, valutazioni ecc. come ad esempio le diagnosi o le perizie redatte da professionisti sanitari.

Le perizie medico/legali, possono comprendere alcuni dati personali dell´interessato sia nelle parti dove vengono riportati dati identificativi (nonché riscontri di visite mediche e di cd. esami obiettivi), sia nella parte conclusiva che comprende, spesso, valutazioni del perito relative all´interessato.

Si tratta infatti di un complesso di informazioni che, pur nella sua eterogeneità, fornisce un insieme di elementi informativi, diretti e indiretti, sul soggetto interessato, sulle sue eventuali patologie, sul rapporto fra esse ed altri eventi di vita del medesimo, ecc.

Queste informazioni devono essere considerate come dati personali e ricadono nell´ambito di applicazione della legge n. 675. Va però esaminata, in rapporto ad esse, la possibilità di applicare l´art. 14, comma 1, lettera e), della legge n. 675, che prevede, come si è detto, il temporaneo differimento dell´esercizio dei diritti previsti dall´art. 13, limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle c.d. "indagini difensive" o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.

La norma in oggetto è di carattere eccezionale e, anche se di potenziale ampio spettro applicativo, può essere invocata solo in presenza di comprovate esigenze difensive del titolare del trattamento. Come il Garante ha già avuto modo di precisare, la valutazione del pregiudizio di cui al citato art. 14, comma 1, lettera e) deve essere quindi effettuata caso per caso. Il titolare del trattamento deve fornire adeguata motivazione del pregiudizio che potrebbe derivare dall´accoglimento dell´istanza di accesso.

Nel caso di specie, la resistente ha evidenziato che "nella causa pendente dinanzi al Tribunale di …..l´attore ha chiesto di nominarsi CTU medico legale per accertare la corrispondenza delle condotte dei medici del nosocomio ...... con i protocolli che debbono essere seguiti nonché sulla diligenza e perizia dimostrata".

Il tipo di valutazioni richieste al CTU corrispondono a quelle formulate dal medico fiduciario di …..che costituiscono appunto il necessario supporto tecnico per le argomentazioni difensive della resistente.

Il Garante ritiene quindi che, nel caso di specie, il procedimento giudiziario sia in una fase in cui, sulla base dei documenti disponibili, non sembrano ancora definiti tutti i profili riguardanti la richiesta consulenza tecnica d´ufficio, sì che la comunicazione della relazione peritale potrebbe pregiudicare le scelte processuali di ……. S.p.A.

Questa limitazione è però temporanea. La legge n. 675 bilancia la tutela dei diritti della personalità con altri diritti quale quello di difesa, in quanto, se da un lato pone specifici limiti al diritto di accesso, dall´altro, evita che l´eccezione basata sul diritto di difesa possa vanificare la tutela dei diritti riconosciuti nell´art. 1 della medesima legge. Cessate le esigenze di tutela cui l´art. 14 fa riferimento, il diritto di accesso può riespandersi e i dati (come già precisato nel citato provvedimento del 21 giugno 1999) dovranno essere integralmente comunicati all´interessato che li richieda.

Va poi precisato che la citata disposizione dell´art. 14 della legge n. 675/1996 trova applicazione con riferimento a tutti i procedimenti giudiziari, sia civili che penali. La disposizione si applica altresì alla resistente pur non essendo la stessa parte del procedimento dinanzi al Tribunale di ….. La stessa, infatti, in virtù delle disposizioni del codice civile, deve tenere indenne la convenuta Azienda sanitaria …… e, per effetto di una specifica clausola contrattuale, "gestisce concretamente la controversia e si è assunta l´onere della difesa in giudizio tramite un proprio legale".

In conclusione, le specifiche ragioni di tutela della situazione sopraindicata giustificano un temporaneo differimento dell´esercizio del diritto di accesso ai dati contenuti nella perizia medico/legale in questione, limitatamente, peraltro, ai profili valutativi in essa contenuti e con specifico riferimento alle opinioni del medico fiduciario di ….. S..p.A.

Al contrario, il diritto di accesso deve considerarsi pienamente operante per i dati personali dell´interessato di tipo meramente identificativo, o aventi carattere oggettivo o comunque non incidenti sulle specifiche ragioni di tutela prospettate dal titolare del trattamento. Naturalmente andrà omesso ogni riferimento, eventualmente contenuto nella perizia in oggetto, a soggetti terzi.

È poi meritevole di considerazione l´ulteriore rilievo formulato da …… S.p.A. con riferimento alla necessità che gli eventuali dati personali riferiti allo stato di salute dell´interessato siano comunicati a questi solo per il tramite di un medico, secondo il disposto dell´art. 23, comma 2 della legge n. 675 e le modalità già evidenziate dal Garante nel provvedimento del 30 giugno 1997 (in Bollettino del Garante, 1997, I, pag. 35 - Cfr. Nota) .

PER QUESTI MOTIVI:

d) il Garante accoglie il ricorso per quanto concerne la richiesta dell´interessato di conoscere il contenuto della perizia medico legale, limitatamente ai dati identificativi riportati nella stessa e ad altri eventuali elementi informativi di tipo obiettivo in essa eventualmente contenuti;

e) ordina al titolare del trattamento ( ….S.p.A.) di corrispondere in tal senso alla richiesta dell´interessato, entro il …. 2000, secondo le modalità indicate nel provvedimento del 30 giugno 1997 citato in motivazione, dando conferma all´Ufficio dell´adempimento, entro la stessa data;

f) rigetta il ricorso, nei termini di cui in motivazione, per quanto attiene alla richiesta di accedere alle valutazioni espresse in sede di perizia medico legale dal medico fiduciario della società resistente.

Roma, 30 dicembre 1999

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
De Siervo

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
40847
Data
30/12/99

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso