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Pubblica amministrazione - Richiesta di accesso ai dati anagrafici - 3 settembre 1998 [41730]

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 [doc. web n. 41730]

Pubblica amministrazione - Richiesta di accesso ai dati anagrafici - 3 settembre 1998

Ai sensi dell´art. 27, comma 3, della legge n. 675/1996, il soggetto pubblico può comunicare dati personali a privati solo quando tale operazione sia prevista da puntuali norme di legge o di regolamento.

Roma, 3 settembre 1998

Comune di Frisanco (PN)

OGGETTO: Richiesta di accesso ai dati anagrafici

Con la nota indicata a margine, inviata per conoscenza a questa Autorità, codesto Comune ha opposto un diniego alla richiesta di un partito politico di ottenere l´elenco dei "capi famiglia" residenti nel territorio comunale, corredato dei relativi indirizzi.

Al riguardo, il Garante ritiene di condividere l´orientamento espresso nella citata nota del Comune.

La predetta richiesta riguarda infatti un´ipotesi di comunicazione di dati personali da un soggetto pubblico (il Comune) ad un soggetto privato (il partito politico).

Ai sensi dell´art. 27, comma 3, della legge n. 675/1996, il soggetto pubblico può comunicare dati personali a privati solo quando tale operazione sia prevista da puntuali norme di legge o di regolamento.

In materia di atti anagrafici, dello stato civile e di liste elettorali, esistono già precise disposizioni normative sulle quali il Garante si è soffermato nei provvedimenti, che, per opportuna conoscenza, si allegano in copia.

In tali decisioni, l´Autorità ha ricordato che, secondo la normativa sugli atti anagrafici, l´ufficiale d´anagrafe deve rilasciare a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, soltanto i "certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia" degli iscritti nell´anagrafe (art. 33 del d.P.R. n. 223/1989), e può comunicare i "dati anagrafici, resi anonimi e aggregati, agli interessati che ne facciano richiesta per fini statistici e di ricerca". È possibile poi rilasciare elenchi degli iscritti solo alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità (art. 34, commi 1 e 2, d.P.R. n. 223/1989).

Al di fuori di queste ipotesi, non è quindi possibile comunicare o diffondere a privati i dati personali provenienti dagli archivi anagrafici.

Come si potrà notare dai medesimi provvedimenti, resta peraltro ferma la particolare disciplina prevista per la pubblicità delle liste elettorali. Alla luce dell´esplicita previsione normativa contenuta nell´art. 51 del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 227, infatti, chiunque (ivi compresi gli esponenti locali di una formazione politica) può ottenere copia delle liste elettorali tenute presso il Comune.

IL PRESIDENTE