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Provvedimento del 13 maggio 2015 [4203336]

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[doc. web n. 4203336]

Provvedimento del 13 maggio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 304 del 13 maggio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 9 febbraio 2015 nei confronti di Wind Telecomunicazioni S.p.A. con cui XY, rappresentato e difeso dall´avv. Francesco Pugliese, reiterando le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 9 d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto di ottenere la comunicazione di tutti i dati personali che lo riguardano relativi all´utenza di telefonia mobile intestata al medesimo;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´11 febbraio 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 2 aprile 2015 con cui, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 24 febbraio 2015 con cui la società resistente ha comunicato all´interessato tutte le informazioni relative al medesimo, precisando che l´utenza cui si riferiscono le richieste del ricorrente risulta disattivata a far data dal 24 dicembre 2014 "per MNP (mobile number portability") e che "l´istanza di accesso ai dati ex artt. 7 e 8 d.lgs. n. 196/2003 risulta sia stata gestita" in data 16 gennaio 2015 "mediante l´invio di copia del contratto relativo" all´utenza in questione;

VISTA la nota del 26 febbraio 2015 con cui il ricorrente, nel sostenere di aver ricevuto la documentazione richiesta solo in data 25 febbraio 2015 per il tramite della comunicazione   trasmessa con posta elettronica certificata dalla società resistente al proprio legale, ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500 di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Wind Telecomunicazioni S.p.A. nella misura di euro 150, previa compensazione della residua parte;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti nella misura di 150 euro a carico di Wind Telecomunicazioni S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10  d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 13 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia