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Accesso a documenti amministrativi - Accesso di consiglieri regionali a liste di sezione utilizzate nelle elezioni - 4 aprile 2001 [42070]

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 [doc web n. 42070]

Accesso a documenti amministrativi - Accesso di consiglieri regionali a liste di sezione utilizzate nelle elezioni - 4 aprile 2001

Il diritto di accesso alle liste elettorali di sezione utilizzate presso i seggi elettorali in occasione di precedenti elezioni, nelle quali sono contenuti dati idonei a rivelare anche l´effettiva partecipazione dei cittadini alle votazioni, è esercitabile da ogni elettore entro il termine di 15 giorni dal deposito nella cancelleria, al solo fine del controllo sulla regolarità delle operazioni elettorali. Anche i titolari di cariche elettive, quindi, fuori dal contesto e dai limiti descritti, non possono consultare dette liste. Resta ferma invece la libera consultabilità da parte di chiunque, con possibilità di copia, di stampa e di messa in vendita, delle liste elettorali, nelle quali sono riportati i dati dei cittadini iscritti nel comune aventi diritto al voto.

Roma, 4 aprile 2001
Prot. n.

Sig. Presidente
del Tribunale di Napoli

e p.c. Ministero dell´Interno
Dir. gen. dell´Amministrazione civile
Dir. centrale per i servizi elettorali
Palazzo del Viminale
R O M A

Con riferimento ai decreti emessi dalla S.V. in data 20 e 24 marzo 2001 e relativi alla richiesta di consultazione, pervenuta da un consigliere regionale, delle liste elettorali riferite alle elezioni regionali dello scorso anno, si precisa che il provvedimento di questa Autorità citato nel predetto decreto del 20 marzo, contrariamente a quanto sembra essersi ritenuto, si riferisce alle sole liste elettorali generali e sezionali (comprendenti l´elenco dei cittadini iscritti nel comune aventi diritto al voto) tenute e aggiornate presso i competenti uffici comunali e la cui conoscibilità è sancita dall´art.51 del d.P.R. n. 223/1967.

La predetta disciplina non riguarda invece gli specifici esemplari delle liste elettorali di sezione già utilizzate nei singoli seggi e sulle quali sono stati annotati dati relativi alle persone che hanno votato. Tali liste, che contengono particolari dati personali a volte anche sensibili (idonei a rivelare l´effettiva partecipazione dei cittadini alle votazioni o, in tutto o in parte, a particolari consultazioni elettorali), sono verificabili, al solo fine del controllo sulla regolarità delle operazioni elettorali, nel contesto e nei limiti espressamente statuiti dall´art. 62 del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 (T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), applicabile anche con riferimento alle elezioni regionali ai sensi dell´art. 1, comma 5, della legge 17 febbraio 1968 n. 108.

Nel demandare ogni valutazione in proposito alla S.V., si comunica tuttavia che ai predetti particolari esemplari di liste non appare applicabile né la disciplina di cui al citato art. 51, né il particolare diritto di accesso previsto per i titolari di cariche elettive ai fini dell´espletamento del loro mandato.

La presente nota è inviata anche al Ministero dell´Interno per le eventuali valutazioni di competenza. Nel pregare la S.V. di voler cortesemente fornire copia della presente nota anche al consigliere istante, si ringrazia sentitamente per l´attenzione e si resta a disposizione per ogni ulteriore contributo o chiarimento.

IL PRESIDENTE
Rodotà