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Diritto di accesso - Differimento dell'esercizio dei diritti e pregiudizio del diritto di difesa - 27 dicembre 2001 [42130]

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 [doc web n. 42130]

Diritto di accesso - Differimento dell´esercizio dei diritti e pregiudizio del diritto di difesa - 27 dicembre 2001

L´indagine sull´esistenza del pregiudizio che giustifica il differimento dell´esercizio dei diritti dell´interessato va effettuata dal Garante caso per caso, sulla base dei concreti elementi forniti dal titolare del trattamento o comunque emergenti dagli atti. Ne consegue che non può essere accolta la richiesta, avanzata dal titolare del trattamento, di differimento del diritto di accesso ai dati di tipo valutativo contenuti in una perizia medico-legale, ove emerga che tra le parti non sia in atto alcun contenzioso, neppure in fase preliminare, e il titolare si limiti ad ipotizzare la possibilità di una futura controversia, senza prospettare alcuna circostanza o elemento preciso che permettano di ravvisare un concreto pregiudizio per il diritto di difesa.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del dottor Mauro Paissan, componente e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dal Sig. XY, rappresentato e difeso dall´avv. Marco Mecacci presso il cui studio in Firenze ha eletto domicilio

nei confronti di

Ticino Assicurazioni S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

1. Il ricorrente lamenta di non avere ricevuto riscontro alla richiesta di accesso, formulata ai sensi della legge n. 675/1996, relativa ai dati personali contenuti in una perizia redatta dal medico di fiducia di Ticino Assicurazioni S.p.A.

Il ricorrente chiede che l´Autorità ordini al citato titolare del trattamento di consentire l´accesso a tutti i dati personali contenuti nella perizia in questione, comunicandoli al medico di fiducia designato dall´interessato, ponendo altresì a carico della società di assicurazione le spese del procedimento.

2. All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 30 novembre 2001 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Ticino Assicurazioni S.p.A. ha risposto con nota anticipata via fax il 13 dicembre 2001, inviando al medico designato dall´interessato "un estratto della relazione medico legale" in questione, contenente "solo la parte relativa ai dati identificativi dell´interessato e agli altri elementi di tipo obiettivo".

L´interessato ha ribadito le proprie richieste con nota fax in data 14 dicembre 2001 nel quale ha sottolineato:

  • di avere diritto a ricevere "tutti i dati personali contenuti nella perizia medico legale, ivi compresi i giudizi e le valutazioni espressi dal medico di fiducia della società";
  • che la società resistente non avrebbe fornito, "a fondamento della propria richiesta di differimento dell´accesso, alcun elemento concreto che giustificherebbe il differimento";
  • che, fra le parti, non sarebbe "in atto alcun contenzioso, nemmeno in fase preliminare", né penderebbe alcuna controversia.

Il titolare del trattamento, con fax in data 14 dicembre 2001, ha infine sostenuto:

  • di non aver risposto tempestivamente alle istanze dell´interessato, dapprima per un "disguido organizzativo"e, successivamente, in quanto tali istanze erano state indirizzate ad un precedente indirizzo della società;
  • che la nozione di dato personale di cui alla legge n. 675/1996 dovrebbe essere riconsiderata "in modo da tutelare anche la sfera di riservatezza del medico fiduciario che esprime una personale valutazione sul caso sottoposto al suo esame";
  • che il diritto di accesso previsto dall´art. 13 della legge n. 675 dovrebbe tutelare il diritto alla riservatezza dell´interessato "e non garantire un libero accesso alla documentazione avversaria nel corso di una trattativa finalizzata alla liquidazione di una richiesta di risarcimento";
  • che sarebbe in ogni caso invocabile il temporaneo differimento del diritto di accesso di cui all´art. 14, comma 1, lettera e), della legge n. 675, essendo pacifico che fra l´interessato e la società è in atto una controversia in ordine alla liquidazione di un sinistro.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

3. Va rilevato che le istanze proposte ai sensi dell´art. 13 dall´interessato sono state formulate ed inoltrate correttamente all´indirizzo, allora conosciuto, del titolare del trattamento, risultante anche dalla recente consultazione da parte di questa Autorità di usuali fonti di informazione relative ad attività economiche. L´art. 17 del d.P.R. n. 501/1998 obbliga, del resto, i titolari del trattamento ad agevolare l´accesso ai dati personali da parte dell´interessato, assicurando allo stesso anche un agevole reperimento dei dati identificativi e della sede legale, della residenza o del domicilio del titolare stesso.

4. Quanto al merito, il ricorso verte sul diritto di accesso ai dati personali contenuti in una perizia medico-legale.

Le valutazioni peritali (come già precisato da questa Autorità in varie decisioni e, in particolare, nei provvedimenti del 21 giugno e del 13 ottobre 1999, pubblicate nel Bollettino del Garante n. 11/12, pagg. 61-69) comprendono dati personali in quanto forniscono un insieme di elementi informativi, diretti e indiretti, sul soggetto interessato, sulle sue eventuali patologie e sul loro rapporto con altri eventi relativi all´interessato medesimo.

Rispetto a tali dati può essere legittimamente formulata un´istanza di accesso ai sensi della legge n. 675, che, come è noto, non richiede da parte dell´interessato l´enunciazione delle specifiche ragioni poste a base della richiesta (e che non riguarda anche le generalità della persona fisica autrice delle valutazioni, fatto salvo quanto eventualmente conoscibile in base a disposizioni contenute in altre norme di legge quale l´art. 12-ter della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall´art. 3 della legge 5 marzo 2001, n. 57).

In ordine al caso di specie, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso in relazione alla richiesta di accedere alle parti della perizia contenenti dati personali di tipo identificativo ed oggettivo in quanto tali dati sono stati già comunicati all´interessato.

5. Il ricorso va invece accolto per quanto riguarda la richiesta di conoscere i dati personali contenuti nella parte "valutativa" della perizia redatta dal medico fiduciario della società.

In ordine a tali dati, va anche esaminata la possibilità di applicare (secondo quanto ipotizzato da Ticino Assicurazioni S.p.A.) l´art. 14, comma 1, lettera e), della legge n. 675, che prevede il temporaneo differimento dell´esercizio dei diritti previsti dall´art. 13, limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle c.d. "indagini difensive" o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.

La valutazione dell´esistenza di un effettivo pregiudizio ai sensi del citato art. 14, comma 1, lettera e), deve essere effettuata caso per caso e sulla base di concreti elementi forniti dal titolare del trattamento o comunque risultanti dagli atti.

Nel caso di specie, dalle affermazioni del titolare e dalla documentazione in atti, non emergono gli estremi per applicare la citata disposizione.

Tra le parti non è infatti in atto alcun contenzioso, anche in fase preliminare. La società si è limitata ad ipotizzare la possibilità di una futura controversia, senza però prospettare alcuna circostanza o elemento preciso che permettano di ravvisare un concreto pregiudizio al diritto di difesa (ha semplicemente affermato in termini generali, nella memoria in data 14 dicembre 2001, che la perizia in questione sarebbe un documento sul quale "presumibilmente" dovrà fondarsi la difesa della società).

Tale deduzione è insufficiente a comprovare l´esistenza dell´asserito pregiudizio.

Va quindi riconosciuto il diritto dell´interessato ad accedere a tutti i dati personali che lo riguardano contenuti nella perizia, ivi compresi quelli riportati all´interno di valutazioni espresse dal perito, entro il termine indicato nel dispositivo.

6. Alla luce delle considerazioni surriportate va posto a carico di Ticino Assicurazioni S.p.A. l´ammontare delle spese sostenute dal ricorrente determinato, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di lire 300.000 (pari a euro 154,94), di cui lire 50.000 per diritti, tenendo conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in riferimento alla richiesta di accesso ai dati personali di tipo identificativo ed oggettivo contenuti nella perizia medico-legale oggetto di ricorso;

b) accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione, in riferimento alla richiesta di accedere agli altri dati personali contenuti nella perizia in questione e ordina al titolare del trattamento di corrispondere a tale richiesta entro il 29 marzo 2002, dando conferma di tale adempimento, entro la stessa data, all´interessato e a questa Autorità;

c) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di lire 300.000 (pari a euro 154,94), di cui 50.000 per diritti, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti al presente ricorso e posti a carico del titolare del trattamento, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 27 dicembre 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli