Procedimento relativo ai ricorsi - Dati contenuti in una perizia...
Procedimento relativo ai ricorsi - Dati contenuti in una perizia medico-legale comunicati per il tramite di un medico - 27 giugno 2001 [42240]
[doc web n. 42240]
Procedimento relativo ai ricorsi - Dati contenuti in una perizia medico-legale comunicati per il tramite di un medico
In caso di adesione spontanea al ricorso ritualmente presentato dall´interessato, con la contestuale comunicazione dei dati richiesti (nel caso di specie dati sanitari comunicati per il tramite del medico dell´interessato), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso.
Gravano tuttavia sul titolare del trattamento le spese inerenti al procedimento avanti al Garante in caso di tardiva risposta alle richieste avanzate dall´interessato.
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO il ricorso presentato il 29 maggio 2001, proposto dalla sig.a XY. nei confronti di MEIE Assicurazioni S.p.A. in relazione al mancato riscontro all´istanza con la quale l´interessata stessa aveva chiesto di accedere ai propri dati personali, con specifico riferimento alla perizia medico legale redatta dal medico fiduciario della società;
VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota n. 6240 del 31 maggio 2001, con la quale questa Autorità ha invitato il titolare del trattamento, ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, ad aderire spontaneamente alle richieste dell´interessata comunicando alla stessa i dati richiesti e inviando contestualmente all´Ufficio del Garante copia della comunicazione;
VISTA la nota di risposta in data 5 giugno 2001 con la quale il titolare del trattamento ha riscontrato le richieste dell´interessata, precisando di aver provveduto a inoltrare i dati richiesti presso il medico designato dall´interessata medesima;
RILEVATO che l´interessata non ha fatto pervenire ulteriori memorie o documenti;
RITENUTA, per questi motivi, la necessità di non dare ulteriore corso al procedimento;
RITENUTO congruo determinare, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di lire 200.000, di cui lire 50.000 per diritti, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso, e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento in ragione del riscontro non tempestivo alle richieste dell´interessata;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;
VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;
RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;
TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:
a) dichiara, ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso;
b) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di lire 200.000, di cui lire 50.000 per diritti, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti al presente ricorso, e posti a carico del titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.
Roma, 27 giugno 2001
IL PRESIDENTE
Rodotà
IL RELATORE
Santaniello
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli